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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17096/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27269/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Orazio, n. 3 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 329/2019, pubblicata in data 18 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza l'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate, della somma di euro 744.213,71, oltre rivalutazione ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e, in via subordinata, al pagamento della minor somma di euro 316.230,04, a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento derivante dall'utilità conseguita dalle prestazioni richieste da assistiti della Azienda sanitaria e riconosciuta con transazione del 10 dicembre 2004.

A fondamento della domanda dedusse di avere erogato, nell'anno 2003, prestazioni sanitarie in regime di accreditamento per complessivi euro 3.837.457,29, ma di avere ricevuto da parte dell'Azienda sanitaria il pagamento della minor somma di euro 3.010.655,68, rimanendo creditrice dell'importo di euro 744.213,71.

Precisò, altresì, che il contratto sottoscritto per l'anno 2003 prevedeva, all'art. 4, la possibilità del superamento del tetto di spesa nello stesso fissato e la rennunerazione dell'esubero mediante il meccanismo dell'abbattimento tariffario stabilito da delibera della Giunta regionale n. 512/2001.

All'esito della costituzione dell'Azienda sanitaria che, nel merito, replicò di avere dato piena attuazione alle obbligazioni nascenti dal contratto, corrispondendo l'importo di spesa previsto e di non dovere nulla per le prestazioni erogate extra budget, il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda principale, sul presupposto che incombesse sulla Casa di Cura l'onere di provare la sussistenza di risorse economiche sufficienti per dar corso ai pagamenti, e dichiarò inammissibile la domanda avanzata in via subordinata.

2. Interposto appello dalla Casa di Cura, che lamentò che il giudice di primo grado non avesse fatta corretta applicazione dei criteri di ripartizione in materia di onere della prova, nella contumacia dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catanzaro rigettò l'impugnazione.

Dopo avere richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui la mancanza o l'insufficienza di risorse disponibili da destinare al pagamento, a consuntivo, dell'extra budget rientrava, quale fatto impeditivo, nell'onere di prova dell'[OSCURATO:PERSONA], ritenne comunque non accoglibile la domanda di adempimento proposta dall'appellante in difetto di prova, non offerta da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Cosenza, della validazione ed attestazione di regolarità della fornitura, e ciò sia perché era inapplicabile il principio di «non contestazione» in ragione della contumacia dell'appellata, sia per il fatto che, conseguendo l'appello al rigetto della domanda rz' , da parte del primo giudice, alcun giudicato poteva ritenersi .._/ intervenuto sul punto.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la Casa di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.

1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso questa Corte.

In prossimità dell'adunanza camerale la Casa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato notificato alla controricorrente, contumace in appello, presso i difensori che la rappresentavano in primo grado.

Tale vizio della notificazione del ricorso, come precisato da Cass., sez.

U, 29/04/2008, n. 10817, non può che essere valutato come vizio di nullità e non di inesistenza, perché l'atto, eseguito al di fuori delle previsioni di cui all'art. 330 cod. proc. civ., può comunque essere riconosciuto come atto appartenente a quella categoria, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto.

E', tuttavia, superfluo ordinare il rinnovo della notificazione, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez.

U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez.

U, 22/12/2015, n. 25772).

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per il rinnovo della notificazione, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez.

U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).

2. Con il primo motivo, censurando la decisione gravata per «violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», la ricorrente sostiene, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, che la regolarità contabile ed amministrativa delle prestazioni erogate doveva ritenersi implicitamente ammessa dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato l'an della pretesa soltanto sotto il profilo dell'insuperabilità del tetto massimo di spesa contrattualmente stabilito, con conseguente preclusione per i giudici di secondo grado di rilevarla d'ufficio, essendosi sul punto formato il giudicato interno.

Evidenzia, sul punto, che il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia, ma anche su quelle che, pur non espressamente trattate e decise, delle prime rappresentino presupposti logici e necessari e debbano intendersi, pertanto, implicitamente decise.

Di conseguenza, il Tribunale, decidendo per il rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni extra budget per mancanza di prova in ordine alla disponibilità di risorse, implicitamente aveva ritenuto che dette prestazioni fossero state regolarmente erogate.

Rappresenta, pure, la ricorrente che, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per carenza di uno degli elementi richiesti per il riconoscimento del diritto, il giudice di appello può rilevare la carenza degli altri elementi costitutivi del diritto stesso, non potendosi sul punto ritenere formato il giudicato interno, soltanto se la parte appellata abbia contestato in primo grado la sussistenza di tali elementi.

In mancanza di tale contestazione, al giudice d'appello non è consentito verificare la sussistenza degli altri presupposti.

2.1. La censura è infondata.

2.2. Occorre rammentare che il giudicato implicito può dirsi formato se, da un lato, tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente sussista, non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza indissolubile tale che l'una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra, poiché, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti, e, dall'altro, che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata (Cass., sez.

U, 29/04/2003, n. 6632; Cass., sez. 3, 7/11/2005, n. 21490; Cass., sez. 3, 21/05/2007, n. 11672).

2.3. Nella fattispecie in esame, la questione risolta dal giudice di primo grado atteneva esclusivamente all'esistenza o meno di risorse disponibili.

Pertanto, la questione relativa alla regolarità contabile ed amministrativa delle prestazioni di cui si reclamava il pagamento, oltre a non costituire presupposto necessario di quella decisione, non era assolutamente ad essa legata da un nesso di dipendenza indissolubile tale da far ritenere che l'una decisione non potesse essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra.

2.4. Peraltro, si deve rilevare e sottolineare quanto segue: a) la ricorrente non sostiene di avere dedotto a fondamento della domanda l'esistenza sulle prestazioni extra budget della validazione e del riconoscimento di cui trattasi; b) tale deduzione, avente natura in iure e poi in facto, se vi fosse stata avrebbe richiesto un atteggiamento di contestazione specifico da parte dell'Azienda sanitaria provinciale; c) la mancata deduzione non esclude che comunque validazione e riconoscimento integrassero fatti costitutivi della domanda; d) la mancanza o insufficienza di risorse disponibili per far fronte all'extra budget rappresentava un fatto integratore di un'eccezione; e) l'averne scrutinato la rilevanza in violazione dell'onere della prova ha costituito un'attività del giudice di primo grado che in via logico giuridico, cioè considerando la conformazione della fattispecie, non supponeva necessariamente una affermazione di esistenza del fatto costitutivo della validazione e riconoscimento, giacché quando si deve giudicare dell'esistenza di un fatto integratore di un'eccezione la rilevanza giuridica di esso può essere apprezzata anche in presenza di dimostrazione del fatto costitutivo e ciò per la ragione che è lo stesso profilo normativo dell'eccezione, in quanto espresso da una norma giuridica, che rende il fatto storico che la integra comunque idoneo a spiegare effetti impeditivi (come nella specie), modificativi o estintivi del o dei fatti giuridici integratori del diritto fatto valere in giudizio e ciò a prescindere dalla verifica della loro concreta esistenza fattuale.

Ne deriva che il primo giudice, là dove ha dato rilevanza alla mancanza di prova della sufficienza delle risorse disponibili, addossando, erroneamente, l'onere alla ricorrente, non ha potuto in alcun modo affermare l'esistenza del fatto costitutivo della validazione e del riconoscimento, con la conseguenza che, sul punto, nella sentenza di primo grado non si è potuta formare cosa giudicata interna.

Infatti, è ben possibile che il giudice di primo grado, scrutinando i fatti costitutivi del rapporto e ritenendo non provate le risorse disponibili a far fronte ai pagamenti, si sia limitato ad enunciare la motivazione basata sulla mancata prova semplicemente perché essa era di immediata percezione (c.d. ragione più liquida) e comunque giustificava la reiezione della domanda.

E, pertanto, mancando una decisione sull'esistenza del fatto costitutivo della validazione del riconoscimento, sia per affermazioni espresse, sia per affermazioni indirette, non può evincersi da quella decisione che il giudice di primo avesse deciso anche su tale questione nel senso di ritenerlo implicitamente sussistente.

3. Con il secondo motivo, deducendo la «violazione e falsa applicazione della disposizione di cui agli artt. 167 cod. proc. civ. e 115, primo comma (inosservanza del principio di mancata contestazione), ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Nullità della sentenza per violazione della disposizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (vizio di ultrapetizione), ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che la Corte d'appello, rilevando d'ufficio la mancanza di prova circa la validazione ed attestazione di regolarità della fornitura, non avrebbe osservato il limite, operante già nel giudizio di primo grado, secondo cui non occorre la prova di un fatto la cui presenza è pacifica tra le parti, e sarebbe in tal modo incorsa nella violazione del principio di non contestazione; sotto altro profilo, assume che i giudici d'appello, respingendo la domanda per una ragione del tutto estranea al thema decidendum, avrebbero pronunciato su una questione non posta dalle parti nel corso del giudizio.

3.1. La doglianza non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.

3.2. Anche se l'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. non trova applicazione ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, legge n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, quale è il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2009, il principio di non contestazione è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla legge n. 69, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, il quale deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (Cass., sez. 3, 27/02/2020, n. 5429; Cass., sez. 3, 20/12/2021, n. 40756).

3.3. Questa Corte, con riferimento ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione di cui all'art. 115, comma 2, cod. proc. civ., è costante nel ritenere che l'onere del convenuto, previsto dall'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez.

L, 5/03/2013, n. 5407; Cass., sez.

L, 7/10/2013, n. 22787; Cass., sez.

L, 28/02/2014, n. 4854; Cass., sez. 1, 2/10/2015, n. 19709; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2040; Cass., sez. 3, 20/12/2021, n. 40756).

3.4. Tanto premesso, benché nella fattispecie in esame la validazione ed attestazione di regolarità della fornitura costituisca fatto costitutivo del diritto azionato dall'odierna ricorrente, questo Collegio non può esimersi dal rilevare che, in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto non operante il principio di non contestazione che il ricorrente pretende, invece, di applicare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20637).

Il vizio prospettato dalla ricorrente non consente di apprezzare, in assenza di trascrizione, diretta o almeno indiretta, in questo secondo caso con precisazione della parte corrispondente dell'atto, del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della comparsa di risposta depositata dall'[OSCURATO:PERSONA] in quella fase, se la circostanza della validazione ed attestazione di regolarità della fornitura fosse stata adeguatamente allegata, cosicché non è possibile, sulla base dei generici riferimenti alle difese svolte dall'[OSCURATO:PERSONA] in primo grado, compiuti nell'illustrazione del mezzo in esame, verificare se sussistessero le condizioni per l'applicazione del principio di non contestazione, né è consentito affermare che i giudici di appello si siano pronunciati su un motivo non prospettato dalle parti.

4. Con il terzo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) - la ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio spettante alla creditrice, ai fini della remunerazione delle prestazioni extra budget, a fronte della produzione di fatture non contestate dall'[OSCURATO:PERSONA] provinciale.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 6-3, 23/10/2018, n. 26769; il principio di diritto era stato affermato, in motivazione espressa non massimata sul punto, da Cass., sez.

U, n. 16598 del 2016).

4.3. Nel caso di specie, non si contesta ai giudici di appello di avere fatto malgoverno dei criteri di ripartizione dell'onere di prova, ma si assume piuttosto che le fatture prodotte potevano costituire valido elemento di prova della erogazione delle prestazioni oltre il tetto di spesa, cosicché con la censura in esame, che investe direttamente l'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dai giudici di secondo grado, si tende ad ottenere una rivisitazione del merito della controversia, preclusa in sede di legittimità.

4.4. Inoltre, là dove si fa riferimento alla mancanza di contestazione delle fatture e ad un'accettazione senza opposizione, si omette di fornire adeguate precisazioni sul come e dove tali profili fossero stati dedotti, cosicché il motivo si presenta inosservante dell'onere di specificità (Cass., sez. 3, 4/03/2005, n. 4741; Cass., sez.

U, 20/03/2017, n. 7074).

5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, essendo l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27269/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Orazio, n. 3 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 329/2019, pubblicata in data 18 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza l'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate, della somma di euro 744.213,71, oltre rivalutazione ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e, in via subordinata, al pagamento della minor somma di euro 316.230,04, a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento derivante dall'utilità conseguita dalle prestazioni richieste da assistiti della Azienda sanitaria e riconosciuta con transazione del 10 dicembre 2004. A fondamento della domanda dedusse di avere erogato, nell'anno 2003, prestazioni sanitarie in regime di accreditamento per complessivi euro 3.837.457,29, ma di avere ricevuto da parte dell'Azienda sanitaria il pagamento della minor somma di euro 3.010.655,68, rimanendo creditrice dell'importo di euro 744.213,71. Precisò, altresì, che il contratto sottoscritto per l'anno 2003 prevedeva, all'art. 4, la possibilità del superamento del tetto di spesa nello stesso fissato e la rennunerazione dell'esubero mediante il meccanismo dell'abbattimento tariffario stabilito da delibera della Giunta regionale n. 512/2001. All'esito della costituzione dell'Azienda sanitaria che, nel merito, replicò di avere dato piena attuazione alle obbligazioni nascenti dal contratto, corrispondendo l'importo di spesa previsto e di non dovere nulla per le prestazioni erogate extra budget, il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda principale, sul presupposto che incombesse sulla Casa di Cura l'onere di provare la sussistenza di risorse economiche sufficienti per dar corso ai pagamenti, e dichiarò inammissibile la domanda avanzata in via subordinata. 2. Interposto appello dalla Casa di Cura, che lamentò che il giudice di primo grado non avesse fatta corretta applicazione dei criteri di ripartizione in materia di onere della prova, nella contumacia dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catanzaro rigettò l'impugnazione. Dopo avere richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui la mancanza o l'insufficienza di risorse disponibili da destinare al pagamento, a consuntivo, dell'extra budget rientrava, quale fatto impeditivo, nell'onere di prova dell'[OSCURATO:PERSONA], ritenne comunque non accoglibile la domanda di adempimento proposta dall'appellante in difetto di prova, non offerta da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Cosenza, della validazione ed attestazione di regolarità della fornitura, e ciò sia perché era inapplicabile il principio di «non contestazione» in ragione della contumacia dell'appellata, sia per il fatto che, conseguendo l'appello al rigetto della domanda rz' , da parte del primo giudice, alcun giudicato poteva ritenersi .._/ intervenuto sul punto. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la Casa di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis. 1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso questa Corte. In prossimità dell'adunanza camerale la Casa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato notificato alla controricorrente, contumace in appello, presso i difensori che la rappresentavano in primo grado. Tale vizio della notificazione del ricorso, come precisato da Cass., sez. U, 29/04/2008, n. 10817, non può che essere valutato come vizio di nullità e non di inesistenza, perché l'atto, eseguito al di fuori delle previsioni di cui all'art. 330 cod. proc. civ., può comunque essere riconosciuto come atto appartenente a quella categoria, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto. E', tuttavia, superfluo ordinare il rinnovo della notificazione, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per il rinnovo della notificazione, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141). 2. Con il primo motivo, censurando la decisione gravata per «violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», la ricorrente sostiene, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, che la regolarità contabile ed amministrativa delle prestazioni erogate doveva ritenersi implicitamente ammessa dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato l'an della pretesa soltanto sotto il profilo dell'insuperabilità del tetto massimo di spesa contrattualmente stabilito, con conseguente preclusione per i giudici di secondo grado di rilevarla d'ufficio, essendosi sul punto formato il giudicato interno. Evidenzia, sul punto, che il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia, ma anche su quelle che, pur non espressamente trattate e decise, delle prime rappresentino presupposti logici e necessari e debbano intendersi, pertanto, implicitamente decise. Di conseguenza, il Tribunale, decidendo per il rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni extra budget per mancanza di prova in ordine alla disponibilità di risorse, implicitamente aveva ritenuto che dette prestazioni fossero state regolarmente erogate. Rappresenta, pure, la ricorrente che, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per carenza di uno degli elementi richiesti per il riconoscimento del diritto, il giudice di appello può rilevare la carenza degli altri elementi costitutivi del diritto stesso, non potendosi sul punto ritenere formato il giudicato interno, soltanto se la parte appellata abbia contestato in primo grado la sussistenza di tali elementi. In mancanza di tale contestazione, al giudice d'appello non è consentito verificare la sussistenza degli altri presupposti. 2.1. La censura è infondata. 2.2. Occorre rammentare che il giudicato implicito può dirsi formato se, da un lato, tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente sussista, non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza indissolubile tale che l'una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra, poiché, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti, e, dall'altro, che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata (Cass., sez. U, 29/04/2003, n. 6632; Cass., sez. 3, 7/11/2005, n. 21490; Cass., sez. 3, 21/05/2007, n. 11672). 2.3. Nella fattispecie in esame, la questione risolta dal giudice di primo grado atteneva esclusivamente all'esistenza o meno di risorse disponibili. Pertanto, la questione relativa alla regolarità contabile ed amministrativa delle prestazioni di cui si reclamava il pagamento, oltre a non costituire presupposto necessario di quella decisione, non era assolutamente ad essa legata da un nesso di dipendenza indissolubile tale da far ritenere che l'una decisione non potesse essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra. 2.4. Peraltro, si deve rilevare e sottolineare quanto segue: a) la ricorrente non sostiene di avere dedotto a fondamento della domanda l'esistenza sulle prestazioni extra budget della validazione e del riconoscimento di cui trattasi; b) tale deduzione, avente natura in iure e poi in facto, se vi fosse stata avrebbe richiesto un atteggiamento di contestazione specifico da parte dell'Azienda sanitaria provinciale; c) la mancata deduzione non esclude che comunque validazione e riconoscimento integrassero fatti costitutivi della domanda; d) la mancanza o insufficienza di risorse disponibili per far fronte all'extra budget rappresentava un fatto integratore di un'eccezione; e) l'averne scrutinato la rilevanza in violazione dell'onere della prova ha costituito un'attività del giudice di primo grado che in via logico giuridico, cioè considerando la conformazione della fattispecie, non supponeva necessariamente una affermazione di esistenza del fatto costitutivo della validazione e riconoscimento, giacché quando si deve giudicare dell'esistenza di un fatto integratore di un'eccezione la rilevanza giuridica di esso può essere apprezzata anche in presenza di dimostrazione del fatto costitutivo e ciò per la ragione che è lo stesso profilo normativo dell'eccezione, in quanto espresso da una norma giuridica, che rende il fatto storico che la integra comunque idoneo a spiegare effetti impeditivi (come nella specie), modificativi o estintivi del o dei fatti giuridici integratori del diritto fatto valere in giudizio e ciò a prescindere dalla verifica della loro concreta esistenza fattuale. Ne deriva che il primo giudice, là dove ha dato rilevanza alla mancanza di prova della sufficienza delle risorse disponibili, addossando, erroneamente, l'onere alla ricorrente, non ha potuto in alcun modo affermare l'esistenza del fatto costitutivo della validazione e del riconoscimento, con la conseguenza che, sul punto, nella sentenza di primo grado non si è potuta formare cosa giudicata interna. Infatti, è ben possibile che il giudice di primo grado, scrutinando i fatti costitutivi del rapporto e ritenendo non provate le risorse disponibili a far fronte ai pagamenti, si sia limitato ad enunciare la motivazione basata sulla mancata prova semplicemente perché essa era di immediata percezione (c.d. ragione più liquida) e comunque giustificava la reiezione della domanda. E, pertanto, mancando una decisione sull'esistenza del fatto costitutivo della validazione del riconoscimento, sia per affermazioni espresse, sia per affermazioni indirette, non può evincersi da quella decisione che il giudice di primo avesse deciso anche su tale questione nel senso di ritenerlo implicitamente sussistente. 3. Con il secondo motivo, deducendo la «violazione e falsa applicazione della disposizione di cui agli artt. 167 cod. proc. civ. e 115, primo comma (inosservanza del principio di mancata contestazione), ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nullità della sentenza per violazione della disposizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (vizio di ultrapetizione), ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che la Corte d'appello, rilevando d'ufficio la mancanza di prova circa la validazione ed attestazione di regolarità della fornitura, non avrebbe osservato il limite, operante già nel giudizio di primo grado, secondo cui non occorre la prova di un fatto la cui presenza è pacifica tra le parti, e sarebbe in tal modo incorsa nella violazione del principio di non contestazione; sotto altro profilo, assume che i giudici d'appello, respingendo la domanda per una ragione del tutto estranea al thema decidendum, avrebbero pronunciato su una questione non posta dalle parti nel corso del giudizio. 3.1. La doglianza non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. 3.2. Anche se l'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. non trova applicazione ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, legge n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, quale è il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2009, il principio di non contestazione è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla legge n. 69, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, il quale deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (Cass., sez. 3, 27/02/2020, n. 5429; Cass., sez. 3, 20/12/2021, n. 40756). 3.3. Questa Corte, con riferimento ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione di cui all'art. 115, comma 2, cod. proc. civ., è costante nel ritenere che l'onere del convenuto, previsto dall'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. L, 5/03/2013, n. 5407; Cass., sez. L, 7/10/2013, n. 22787; Cass., sez. L, 28/02/2014, n. 4854; Cass., sez. 1, 2/10/2015, n. 19709; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2040; Cass., sez. 3, 20/12/2021, n. 40756). 3.4. Tanto premesso, benché nella fattispecie in esame la validazione ed attestazione di regolarità della fornitura costituisca fatto costitutivo del diritto azionato dall'odierna ricorrente, questo Collegio non può esimersi dal rilevare che, in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto non operante il principio di non contestazione che il ricorrente pretende, invece, di applicare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20637). Il vizio prospettato dalla ricorrente non consente di apprezzare, in assenza di trascrizione, diretta o almeno indiretta, in questo secondo caso con precisazione della parte corrispondente dell'atto, del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della comparsa di risposta depositata dall'[OSCURATO:PERSONA] in quella fase, se la circostanza della validazione ed attestazione di regolarità della fornitura fosse stata adeguatamente allegata, cosicché non è possibile, sulla base dei generici riferimenti alle difese svolte dall'[OSCURATO:PERSONA] in primo grado, compiuti nell'illustrazione del mezzo in esame, verificare se sussistessero le condizioni per l'applicazione del principio di non contestazione, né è consentito affermare che i giudici di appello si siano pronunciati su un motivo non prospettato dalle parti. 4. Con il terzo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) - la ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio spettante alla creditrice, ai fini della remunerazione delle prestazioni extra budget, a fronte della produzione di fatture non contestate dall'[OSCURATO:PERSONA] provinciale. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 6-3, 23/10/2018, n. 26769; il principio di diritto era stato affermato, in motivazione espressa non massimata sul punto, da Cass., sez. U, n. 16598 del 2016). 4.3. Nel caso di specie, non si contesta ai giudici di appello di avere fatto malgoverno dei criteri di ripartizione dell'onere di prova, ma si assume piuttosto che le fatture prodotte potevano costituire valido elemento di prova della erogazione delle prestazioni oltre il tetto di spesa, cosicché con la censura in esame, che investe direttamente l'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dai giudici di secondo grado, si tende ad ottenere una rivisitazione del merito della controversia, preclusa in sede di legittimità. 4.4. Inoltre, là dove si fa riferimento alla mancanza di contestazione delle fatture e ad un'accettazione senza opposizione, si omette di fornire adeguate precisazioni sul come e dove tali profili fossero stati dedotti, cosicché il motivo si presenta inosservante dell'onere di specificità (Cass., sez. 3, 4/03/2005, n. 4741; Cass., sez. U, 20/03/2017, n. 7074). 5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, essendo l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 17096/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris