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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 35756/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22737/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] , in p ersona del l.r.p.t., elettivamente domiciliat a in Roma, via G .

Sanarelli n. 2 0 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendegiusta procura in calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, piazza di Novella n. 1 (Studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: s.a.s. responsabilità amministratore AC –01/12/2023 r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , seconda sezione civile, n. 3075/2019del 9 maggio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: “la società”) ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannat o [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della ricorrente , a risarcire il danno derivante da illegittimo prelievo della somma di euro 4.902,08 dalle casse sociali.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso .

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva : a) ha ritenuto inammissibili , per difetto di specificità , i motivi di appello con i quali la società lamentava l'erronea qualificazione a titolo di mutuo dei versamenti effettuati dalla Grossi nelle casse sociali e la connessa statuizione del suo diritto al la restituzione , che avrebbe legittimato i successivi prelevamenti effettuati dalla Grossi dalle casse sociali, con conseguente erronea quantificazione del danno risarcibile; tali motivi erano valutati in sentenza come riproducenti le medesime argomentazioni già svolte dalla società in primo grado e per nulla conferenti con la necessaria confutazione delle ragioni che avevano indotto il primo giudice a respingere la domanda, con argomentazioni che la Corte d'appello espressamente riproduceva a commento di entrambe le censure ; b) ha respinto il motivo di gravame con il quale la società lamentava l'omessa r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] applicazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione, in relazione al prelevamento della somma di euro 10.950,00, rilevando che la Grossi, con la comparsa di costituzione in primo grado,aveva contestato la pretesa della società con riferimento a tutti i prelievi effettuati,allegandone la giustificazione comune nella restituzione del mutuo precedentemente stipulato con la medesima società; c) ha respinto il motivo di appello con il quale la società contestava l'avvenuta compensazione delle spese giudiziali in primo grado, rilevando ch e il T ribunale aveva correttamente applicato la facoltà di compensazione in ipotesi di soccombenza reciproca parziale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta:

1. Primo motivo : « V iolazione o falsa applicazione dell'art . 342 c.p.c. in relazione al primo motivo di appello .

A rt. 360 , I co . n . 3c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto generico il motivo di censura laddove lo stesso, come si evinceva dagli ampi stralci trascritti nella censura in esame, riportava in effetti l'indicazione della parte di sentenza impugnata, delle ragioni giuridiche della sua ritenuta illegittimità nonché la dimostrazione del diverso esito cui una corretta applicazione della normativa avrebbe condotto.

2. S econdo motivo: « V iolazione o falsa applicazione dell'art . 342 c.p.c. in relazione al secondo motivo di appello .

Art. 360 , I co. n. 3 c.p.c.», deducendo - parimenti - l'erroneità della sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto generico il motivo di censura laddove lo stesso, come si evinceva dagli ampi stralci r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trascritti nella censura in esame, riportava in effetti l'indicazione della parte di sentenza impugnata, delle ragioni giuridiche della sua ritenuta illegittimità ( con particolare riguardo alla violazione dell'articolo 115 c.p.c.) nonché la dimostrazione del diverso esito cui una corretta applicazione della normativa avrebbe condotto.

I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art.342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini un’adeguata e specifica critica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., Sez.

U, n. 28057 del 25/11/2008; più di recente, si veda id.

Sez.

U, n. 36481 del 13/12/2022); di tali principi la Corte territoriale non ha fatto buon governo, atteso che non è sufficiente affermare che i motivi di appello costituiscono una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, ma è necessario, sul filo peraltro di un principio pure enunciato, spiegare perché essi non siano idonei a contrastare e confutare il giudizio di primo grado.

3. Terzo motivo: « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al terzo motivo di appello.

Art. 360, I co. n. 3 c.p.c.», deducendo l'erronea declaratoria di infondatezza della censura di appello con la quale si lamentava che il giudice di primo grado non avesse debitamente valutato la circostanza che la Grossi aveva omesso di fornire qualsivoglia giustificazione in ordine alla deduzione attorea secondo cui il prelevament o in contanti,pari ad euro 10.950,00, non avesse alcuna giustificazione r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e costituisse pertanto ammanco nelle casse sociali , del qual e l'amministratore Grossi doveva rispondere, dovendo ritenersi che la predetta - nel costituirsi in giudizio - non aveva preso alcuna posizione chiara e analitica sulla predetta contestazione,i cui fatti costitutivi dovevano pertanto ritenersi ammessi.

Il motivo è inammissibileperché omette di indicare specificamente -ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 , cod. proc. civ. - le parti della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della Grossi dalle quali si evincerebbe la non contestazione inerente all’ammanco della somma di euro 10.950,00.

La semplice allegazione della predetta comparsa agli atti del fascicolo di parte ricorrente nella presentefase, che risulta effettuato dalla società ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., non consente, infatti , di rite n ere soddisfatto il requisito di specificità della doglianza(aderendo a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017), tenuto conto che non può certo essere questa Corte di legittimità a vagliare e selezionare il contenuto dell’atto processuale dal quale dovrebbe dedursi la natura non contestata dei fatti processuali oggetto di doglianza, ciò che resta un esclusivo onere della parte deducente.

Sotto concorrente profilo, va rilevata un’altra ragione di inammissibilità della censura: la “ non contestazione ” della domanda scaturisce dalla non negazione del fatto, fondata sulla volontà della parte, intesa come oggettivo aspetto dell'atto.

Essa deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale, la quale tuttavia costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice di merito.

L'accertamento della sussistenza di una (pur generica) r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione ovvero di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. n. 10182 del 03/05/2007 ).

Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 07/02/2019).

4. Quarto m otivo : « V iolazione o falsa applicazione de gli art t. 91 e 92c. p . c . in relazione al quarto motivo di appello .

A rt . 360, I co. N. 3 c.p.c.», deducendo l'erronea reiezione della censura in appello inerente alla compensazione delle spese di lite, non sussistendo alcuna reciproca soccombenza.

Il motivo è assorbito dall’accoglimentodel ricorso.

3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti , in relazione ai motivi accolti, innanzi alla Corte di appello di Roma, in r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, che provvederà, alt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22737/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] , in p ersona del l.r.p.t., elettivamente domiciliat a in Roma, via G . Sanarelli n. 2 0 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendegiusta procura in calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, piazza di Novella n. 1 (Studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: s.a.s. responsabilità amministratore AC –01/12/2023 r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , seconda sezione civile, n. 3075/2019del 9 maggio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: “la società”) ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannat o [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della ricorrente , a risarcire il danno derivante da illegittimo prelievo della somma di euro 4.902,08 dalle casse sociali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva : a) ha ritenuto inammissibili , per difetto di specificità , i motivi di appello con i quali la società lamentava l'erronea qualificazione a titolo di mutuo dei versamenti effettuati dalla Grossi nelle casse sociali e la connessa statuizione del suo diritto al la restituzione , che avrebbe legittimato i successivi prelevamenti effettuati dalla Grossi dalle casse sociali, con conseguente erronea quantificazione del danno risarcibile; tali motivi erano valutati in sentenza come riproducenti le medesime argomentazioni già svolte dalla società in primo grado e per nulla conferenti con la necessaria confutazione delle ragioni che avevano indotto il primo giudice a respingere la domanda, con argomentazioni che la Corte d'appello espressamente riproduceva a commento di entrambe le censure ; b) ha respinto il motivo di gravame con il quale la società lamentava l'omessa r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] applicazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione, in relazione al prelevamento della somma di euro 10.950,00, rilevando che la Grossi, con la comparsa di costituzione in primo grado,aveva contestato la pretesa della società con riferimento a tutti i prelievi effettuati,allegandone la giustificazione comune nella restituzione del mutuo precedentemente stipulato con la medesima società; c) ha respinto il motivo di appello con il quale la società contestava l'avvenuta compensazione delle spese giudiziali in primo grado, rilevando ch e il T ribunale aveva correttamente applicato la facoltà di compensazione in ipotesi di soccombenza reciproca parziale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta: 1. Primo motivo : « V iolazione o falsa applicazione dell'art . 342 c.p.c. in relazione al primo motivo di appello . A rt. 360 , I co . n . 3c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto generico il motivo di censura laddove lo stesso, come si evinceva dagli ampi stralci trascritti nella censura in esame, riportava in effetti l'indicazione della parte di sentenza impugnata, delle ragioni giuridiche della sua ritenuta illegittimità nonché la dimostrazione del diverso esito cui una corretta applicazione della normativa avrebbe condotto. 2. S econdo motivo: « V iolazione o falsa applicazione dell'art . 342 c.p.c. in relazione al secondo motivo di appello . Art. 360 , I co. n. 3 c.p.c.», deducendo - parimenti - l'erroneità della sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto generico il motivo di censura laddove lo stesso, come si evinceva dagli ampi stralci r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trascritti nella censura in esame, riportava in effetti l'indicazione della parte di sentenza impugnata, delle ragioni giuridiche della sua ritenuta illegittimità ( con particolare riguardo alla violazione dell'articolo 115 c.p.c.) nonché la dimostrazione del diverso esito cui una corretta applicazione della normativa avrebbe condotto. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art.342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini un’adeguata e specifica critica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., Sez. U, n. 28057 del 25/11/2008; più di recente, si veda id. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022); di tali principi la Corte territoriale non ha fatto buon governo, atteso che non è sufficiente affermare che i motivi di appello costituiscono una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, ma è necessario, sul filo peraltro di un principio pure enunciato, spiegare perché essi non siano idonei a contrastare e confutare il giudizio di primo grado. 3. Terzo motivo: « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al terzo motivo di appello. Art. 360, I co. n. 3 c.p.c.», deducendo l'erronea declaratoria di infondatezza della censura di appello con la quale si lamentava che il giudice di primo grado non avesse debitamente valutato la circostanza che la Grossi aveva omesso di fornire qualsivoglia giustificazione in ordine alla deduzione attorea secondo cui il prelevament o in contanti,pari ad euro 10.950,00, non avesse alcuna giustificazione r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e costituisse pertanto ammanco nelle casse sociali , del qual e l'amministratore Grossi doveva rispondere, dovendo ritenersi che la predetta - nel costituirsi in giudizio - non aveva preso alcuna posizione chiara e analitica sulla predetta contestazione,i cui fatti costitutivi dovevano pertanto ritenersi ammessi. Il motivo è inammissibileperché omette di indicare specificamente -ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 , cod. proc. civ. - le parti della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della Grossi dalle quali si evincerebbe la non contestazione inerente all’ammanco della somma di euro 10.950,00. La semplice allegazione della predetta comparsa agli atti del fascicolo di parte ricorrente nella presentefase, che risulta effettuato dalla società ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., non consente, infatti , di rite n ere soddisfatto il requisito di specificità della doglianza(aderendo a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017), tenuto conto che non può certo essere questa Corte di legittimità a vagliare e selezionare il contenuto dell’atto processuale dal quale dovrebbe dedursi la natura non contestata dei fatti processuali oggetto di doglianza, ciò che resta un esclusivo onere della parte deducente. Sotto concorrente profilo, va rilevata un’altra ragione di inammissibilità della censura: la “ non contestazione ” della domanda scaturisce dalla non negazione del fatto, fondata sulla volontà della parte, intesa come oggettivo aspetto dell'atto. Essa deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale, la quale tuttavia costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice di merito. L'accertamento della sussistenza di una (pur generica) r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione ovvero di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. n. 10182 del 03/05/2007 ). Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 07/02/2019). 4. Quarto m otivo : « V iolazione o falsa applicazione de gli art t. 91 e 92c. p . c . in relazione al quarto motivo di appello . A rt . 360, I co. N. 3 c.p.c.», deducendo l'erronea reiezione della censura in appello inerente alla compensazione delle spese di lite, non sussistendo alcuna reciproca soccombenza. Il motivo è assorbito dall’accoglimentodel ricorso. 3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti , in relazione ai motivi accolti, innanzi alla Corte di appello di Roma, in r.g. n. 22737/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, che provvederà, alt
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