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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23175/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione di diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti [gr. 1,50 d cocaina per 4 dosi; gr. 9,95 di cocaina per 25 dosi; gr. 29 di hashish (in Bitritto, il 16/1/2024)]; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., nonché in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, viceversa chiaramente rilevabile dalla imputazione), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est.

La erle [OSCURATO:PERSONA] , Dona rrant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione di diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti [gr. 1,50 d cocaina per 4 dosi; gr. 9,95 di cocaina per 25 dosi; gr. 29 di hashish (in Bitritto, il 16/1/2024)]; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., nonché in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, viceversa chiaramente rilevabile dalla imputazione), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La erle [OSCURATO:PERSONA] , Dona rrant
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