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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 23732/2022

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seguente (21 ORDINANZA sul ricorso 3497-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - controticorrente - avverso la sentenza n. 2205/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 03497 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg 3497/20 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dall'Ufficio contro [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2006.

Secondo la CTR il contribuente, con la documentazione contabile relativa al registro fatture e con i redditi della coniuge prodotte nel corso del giudizio, aveva superato la presunzione semplice, dimostrando che gli incassi registrati, come anche le retribuzioni della moglie, erano stati versati, spettando all'Agenzia superare tale prova con la indicazione delle poste che non trovavano riscontro tra incassi, fatture e versamenti in conto corrente.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata si è costituita con controricorso e ha depositato memoria, ribadendo che correttamente la CTR ha ritenuto superata la presunzione con la produzione di idonea prova documentale.

Considerato che: La ricorrente deduce la violazione dell'art. 32, c,1 n.2 del dpr n.600/1973 e dell'art.51, c.2 n.2 dPR n.633/1972, nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c..

La CTR avrebbe disatteso i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamenti fondati sulla verifica della movimentazione bancaria„ erroneamente considerando come probanti i documenti prodotti dal contribuente che, peraltro, erano già stati considerati dall'ufficio all'atto di determinare la ripresa, con riferimento esclusivo alle voci relative ai versamenti non giustificate.

Peraltro, la CTR aveva genericamente valorizzato i detti documenti, addossando erroneamente l'onere di provare che i versamenti in conto corrente si riferissero a voci diverse da quelle risultanti dai registri delle fatture.

Il ricorso è fondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass.n. 10480 del 03/05/2018, n. 13112 del 30/06/2020) .

Orbene, la CTR non si è conformata ai superiori principi, poiché nel ritenere provati gli elementi idonei a superare la presunzione nascente dall'accertamento fondato sui presupposti di cui all'art. 32 DPR n.600/1973, ha fatto generico riferimento alla documentazione prodotta dal contribuente, senza in alcun modo conformarsi ai principi in tema di analiticità e specificità che, come si è visto, per converso la giurisprudenza richiede al fine di superare la presunzione semplice connessa all'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie del contribuente.

Ne consegue che parimenti errata risulta l'affermazione della CTR in ordine al fatto che sarebbe spettato all'ufficio dimostrare che i versamenti considerati nell'accertamento non corrispondessero a quelli risultanti dal registro delle fatture.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente, anche in memoria, in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di I egittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, anche per la liquidazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente (21 ORDINANZA sul ricorso 3497-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - controticorrente - avverso la sentenza n. 2205/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03497 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg 3497/20 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dall'Ufficio contro [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2006. Secondo la CTR il contribuente, con la documentazione contabile relativa al registro fatture e con i redditi della coniuge prodotte nel corso del giudizio, aveva superato la presunzione semplice, dimostrando che gli incassi registrati, come anche le retribuzioni della moglie, erano stati versati, spettando all'Agenzia superare tale prova con la indicazione delle poste che non trovavano riscontro tra incassi, fatture e versamenti in conto corrente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata si è costituita con controricorso e ha depositato memoria, ribadendo che correttamente la CTR ha ritenuto superata la presunzione con la produzione di idonea prova documentale. Considerato che: La ricorrente deduce la violazione dell'art. 32, c,1 n.2 del dpr n.600/1973 e dell'art.51, c.2 n.2 dPR n.633/1972, nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c.. La CTR avrebbe disatteso i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamenti fondati sulla verifica della movimentazione bancaria„ erroneamente considerando come probanti i documenti prodotti dal contribuente che, peraltro, erano già stati considerati dall'ufficio all'atto di determinare la ripresa, con riferimento esclusivo alle voci relative ai versamenti non giustificate. Peraltro, la CTR aveva genericamente valorizzato i detti documenti, addossando erroneamente l'onere di provare che i versamenti in conto corrente si riferissero a voci diverse da quelle risultanti dai registri delle fatture. Il ricorso è fondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass.n. 10480 del 03/05/2018, n. 13112 del 30/06/2020) . Orbene, la CTR non si è conformata ai superiori principi, poiché nel ritenere provati gli elementi idonei a superare la presunzione nascente dall'accertamento fondato sui presupposti di cui all'art. 32 DPR n.600/1973, ha fatto generico riferimento alla documentazione prodotta dal contribuente, senza in alcun modo conformarsi ai principi in tema di analiticità e specificità che, come si è visto, per converso la giurisprudenza richiede al fine di superare la presunzione semplice connessa all'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie del contribuente. Ne consegue che parimenti errata risulta l'affermazione della CTR in ordine al fatto che sarebbe spettato all'ufficio dimostrare che i versamenti considerati nell'accertamento non corrispondessero a quelli risultanti dal registro delle fatture. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente, anche in memoria, in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di I egittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, anche per la liquidazione del
Sentenza Cassazione n. 23732/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris