CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole dell'omesso rigetto della prima richiesta di applicazione della pena nella quale era prevista la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché il rigetto della prima richiesta risulta dal verbale di udienza; in ogni caso è stato recepito l'accordo proposto dalle parti. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile. Pertanto, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA]+ estensore [OSCURATO:PERSONA]