Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:320
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]465/03
[OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle [OSCURATO:PERSONA])
«Sesta direttiva IVA — Prestazioni a titolo oneroso — Emissione di azioni — Quotazione di una società in Borsa — Detraibilità dell’IVA»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 24 febbraio 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2005
Massime della sentenza
1.
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto — Operazioni assoggettabili ad imposta — Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso —
Nozione — Emissione di nuove azioni — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388, art 2, punto 1)
2.
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto — Deduzione dell’imposta pagata a monte — Imposta che grava sulle spese sostenute per prestazioni acquisite nell’ambito
di una emissione di azioni — Diritto a deduzione — Presupposto
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, nn. 1 e 2)
1. Un’emissione di nuove azioni, indipendentemente dal fatto che sia effettuata o meno in occasione della quotazione in Borsa
della società interessata, non costituisce un’operazione che rientra nel campo di applicazione dell’art. 2, punto 1, della
sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra
d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7.
Infatti, tale operazione non costituisce né una cessione di beni né una prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso
ai sensi della detta disposizione.
(v. punti 27-28, dispositivo 1)
2. L’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, conferisce un diritto a detrarre
integralmente l’imposta sul valore aggiunto gravante sulle spese sostenute da un soggetto passivo per le diverse prestazioni
da esso acquistate nell’ambito di un’emissione di azioni, nei limiti in cui tutte le operazioni effettuate da tale soggetto
passivo nell’ambito della sua attività economica costituiscano operazioni soggette ad imposta.
Infatti, i costi di queste prestazioni rientrano nelle spese generali della società interessata e sono, in quanto tali, elementi
costitutivi del prezzo dei suoi prodotti, poiché prestazioni di tal genere presentano un nesso immediato e diretto con il
complesso dell’attività economica del soggetto passivo.
(v. punti 36, 38, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 maggio 2005(
*
)
«Sesta direttiva IVA – Prestazioni a titolo oneroso – Emissione di azioni – Quotazione di una società in Borsa – Detraibilità dell’IVA»
Nel procedimento C‑465/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE dall’[OSCURATO:PERSONA],
Außenstelle [OSCURATO:PERSONA] (Austria), con ordinanza 20 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2003, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] AG
e
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore), J.N. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič e E. Levits,
giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M.‑F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2004,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] AG, dal sig. P. Farmer, barrister, assistito dalla sig.ra J. Kajus e dal professor B. Terra;
– per il [OSCURATO:PERSONA], dal sig. W. Ritirc, in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
– per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dai sigg. F. Huschens e M. Lumma, nonché dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. M. Bethell, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra M. Hall, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Triantafyllou e K. Gross, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 febbraio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2 e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla
direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE (GU L 102, pag. 18; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
al [OSCURATO:PERSONA] riguardo al rifiuto di quest’ultimo di autorizzare la detta società a detrarre l’imposta sul valore aggiunto
(in prosieguo: l’«IVA») da essa versata in relazione a prestazioni connesse all’emissione di azioni in occasione della sua
quotazione nella Borsa di Francoforte.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 2, secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301), dispone che, «[a]
ciascuna transazione, l’[IVA], calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al suddetto bene o servizio,
è esigibile, previa deduzione dell’ammontare dell’[IVA] che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi
del prezzo».
4 Ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, sono assoggettate ad IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
5 L’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva è formulato nei termini seguenti:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di
cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi,
comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare
attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi
un certo carattere di stabilità».
6 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della sesta direttiva, è considerata una cessione di beni «il trasferimento del potere di disporre
di un bene materiale come proprietario».
7 L’art. 6, n. 1, primo comma, di tale direttiva stabilisce che «ogni operazione che non costituisce cessione di un bene» è
considerata come una prestazione di servizi.
8 L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva prevede che gli Stati membri esonerano dall’IVA «le operazioni,
compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni,
obbligazioni, altri titoli (...)».
9 L’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva così dispone:
«1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato
a dedurre dall’imposta di cui è debitore:
a) l’[IVA] dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati
da un altro soggetto passivo;
(...)».
10 L’art. 17, n. 5, della sesta direttiva riguarda la detraibilità dell’IVA nei casi in cui i beni o i servizi siano utilizzati
da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione dell’IVA sia per operazioni che non conferiscono
tale diritto. In tali ipotesi, il primo comma della detta disposizione prevede che «la deduzione è ammessa soltanto per il
prorata dell’imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni».
La normativa nazionale
11 Le disposizioni della sesta direttiva sono state trasposte nel diritto interno austriaco mediante la legge 1994 sull’imposta
sul fatturato (Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. 663/1994), nella versione pubblicata nel 1999 (BGBl. I, 106/1999).
La controversia principale e le questioni pregiudiziali
12 [OSCURATO:PERSONA] è una società per azioni con sede in Austria, il cui oggetto è la produzione e la vendita di apparecchi per
usi medici. Con delibera dell’assemblea generale dei suoi azionisti, in data 18 gennaio 2000 il capitale sociale della detta
società è stato portato da EUR 10 milioni a EUR 12,5 milioni. Al fine di raccogliere il capitale necessario a tale aumento,
essa ha chiesto di essere quotata nella Borsa di Francoforte.
13 [OSCURATO:PERSONA] è stata quotata presso tale Borsa nel mese di marzo dell’anno 2000. Si è proceduto all’aumento del capitale
mediante emissione di azioni al portatore.
14 Nell’avviso di imposizione emanato per il 2000, il [OSCURATO:PERSONA] negava alla [OSCURATO:PERSONA] la detrazione dell’imposta versata
a monte per le prestazioni relative alla sua quotazione in Borsa. Essendo l’emissione di azioni considerata in Austria come
un’operazione esente da IVA, a norma di una disposizione di diritto nazionale analoga all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5,
della sesta direttiva, secondo il [OSCURATO:PERSONA] la detta società non può avvalersi di un diritto a detrazione dell’IVA versata
a monte.
15 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il detto avviso di imposizione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (commissione tributaria indipendente),
Außenstelle [OSCURATO:PERSONA], il quale ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una società per azioni che in occasione della sua quotazione in Borsa emette azioni in favore di nuovi azionisti contro
pagamento di un prezzo di emissione effettui una prestazione a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva
(...).
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se gli artt. 2, punto 1, e 17 della sesta direttiva (...) debbano
essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi effettuate in relazione ad una quotazione in Borsa vadano interamente
qualificate come operazioni esenti da imposta e non consentano quindi di dedurre l’imposta versata a monte.
3) In caso di soluzione negativa alla prima questione: se l’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva attribuisca il diritto
di detrarre l’imposta versata a monte in quanto le altre prestazioni (pubblicità, onorari d’avvocato, consulenza tecnica e
giuridica), che dovrebbero fondare il diritto a detrazione, sono state destinate ad operazioni dell’impresa soggette ad imposta».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
16 [OSCURATO:PERSONA], i governi danese e italiano, nonché la Commissione delle Comunità europee sostengono che una società non
compie una prestazione a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva quando emette nuove azioni in
occasione della sua quotazione in Borsa. Essi sottolineano, a tal fine, che la [OSCURATO:PERSONA] entra nel mercato borsistico per
finanziare la sua attività commerciale statutaria e non nell’ambito di un’attività commerciale di negoziazione di titoli.
17 Per contro, il [OSCURATO:PERSONA], al pari dei governi austriaco, tedesco e del [OSCURATO:PERSONA], sostiene che, pur se il mero acquisto
e la mera detenzione di quote societarie non possono essere ritenuti un’attività economica (v. sentenze 20 giugno 1991, causa
C‑60/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3111; 6 febbraio 1997, causa C‑80/95, Harnas & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑745,
e 26 giugno 2003, causa C‑442/01, KapHag, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6851), l’emissione di azioni ad opera di un soggetto passivo allo scopo
di rafforzare il proprio capitale al fine di esercitare la sua attività economica costituisce un’operazione imponibile ai
sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva. Tale interpretazione sarebbe suffragata dall’art. 13, parte B, lett. d),
punto 5, della sesta direttiva, che presupporrebbe l’esistenza di un’operazione in linea di principio imponibile.
18 In proposito, si deve ricordare che dall’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, che determina la sfera di applicazione dell’IVA,
risulta che all’interno di uno Stato membro sono soggette a tale imposta solo le attività aventi carattere economico. La nozione
di attività economiche è definita all’art. 4, n. 2, della stessa direttiva, ai sensi del quale essa ricomprende tutte le attività
di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, e in particolare le operazioni che comportino lo sfruttamento di
un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità (sentenza KapHag, cit., punto
36).
19 Secondo costante giurisprudenza, il mero acquisto e la sola detenzione di azioni societarie non devono essere ritenuti attività
economiche ai sensi della sesta direttiva. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese
non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, in quanto l’eventuale dividendo,
frutto della detta partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene e non costituisce il corrispettivo di nessuna attività
economica ai sensi della direttiva medesima (v. menzionate sentenze Harnas & [OSCURATO:PERSONA], punto 15, KapHag, punto 38, e 21 ottobre
2004, causa C‑8/03, BBL, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10157, punto 38). Se, dunque, l’assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese
non costituisce di per sé un’attività economica ai sensi della detta direttiva, lo stesso vale per le operazioni che consistono
nel cedere tali partecipazioni (v. sentenza 20 giugno 1996, causa C‑155/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3013, punto 33, e
KapHag, cit., punto 40, e BBL, cit., punto 38).
20 Per contro, rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, ma sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 13, parte
B, lett. d), punto 5, della stessa direttiva le operazioni consistenti nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività
che esulano dall’ambito del mero acquisto e della vendita di titoli, come le operazioni compiute nell’esercizio di un’attività
commerciale di compravendita di titoli (v. sentenze 29 aprile 2004, causa C‑77/01, EDM, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4295, punto 59, e BBL,
cit., punto 41).
21 Quanto alla questione se l’emissione di azioni da parte di una società possa essere considerata come un’attività economica
rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, è importante rilevare, da un lato, che la
natura di siffatta operazione non cambia a seconda che essa sia effettuata da una società nell’ambito della sua quotazione
in Borsa o da una società non quotata in Borsa.
22 D’altro lato, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della sesta direttiva, una cessione di beni implica il trasferimento
del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. L’emissione di nuove azioni – che sono titoli rappresentativi
di un bene immateriale – non può quindi essere considerata una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1,
della stessa direttiva.
23 L’imponibilità di un’emissione di azioni dipende pertanto dalla questione se la detta operazione costituisca una prestazione
di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva.
24 In proposito la Corte ha già statuito che una società di persone che ammette un socio contro conferimento in denaro non fornisce
a tale socio una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva (sentenza KapHag,
cit., punto 43).
25 La stessa conclusione si impone per quanto riguarda l’emissione di azioni allo scopo di raccogliere capitali.
26 Infatti, come ha giustamente osservato l’avvocato generale ai punti 59 e 60 delle sue conclusioni, una società che emette
nuove azioni intende aumentare il proprio patrimonio procurandosi un capitale supplementare, riconoscendo nel contempo ai
nuovi azionisti un diritto di proprietà su una quota del capitale così aumentato. Dal punto di vista della società emittente,
l’obiettivo è quello di acquisire capitali e non di fornire servizi. Per quanto riguarda l’azionista, il versamento delle
somme necessarie all’aumento del capitale rappresenta non il pagamento di un corrispettivo, ma un investimento o un collocamento
di capitale.
27 Ne consegue che un’emissione di azioni non costituisce né una cessione di beni né una prestazione di servizi effettuate a
titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva. Siffatta operazione pertanto, indipendentemente dal fatto
che sia effettuata o meno in occasione della quotazione in Borsa della società interessata, non rientra nell’ambito di applicazione
della detta direttiva.
28 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che un’emissione di nuove azioni non costituisce un’operazione rientrante
nell’ambito di applicazione dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva.
Sulla seconda questione
29 Alla luce della soluzione fornita per la prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulla terza questione
30 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva accordi un
diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte sulle prestazioni connesse all’emissione di azioni.
31 [OSCURATO:PERSONA], al pari dei governi austriaco, danese, tedesco e italiano, sostiene che, poiché l’emissione di azioni nell’ambito
della quotazione in Borsa non costituisce un’operazione imponibile ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, non
sussiste un diritto alla detrazione dell’IVA che ha gravato sulle prestazioni acquistate a titolo oneroso ai fini dell’emissione
delle dette azioni. A differenza di quanto avveniva nella causa C‑408/98, [OSCURATO:PERSONA], conclusasi con sentenza 22 febbraio
2001 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1361), nella causa principale le prestazioni acquistate a monte, che sono state assoggettate a IVA, non
costituirebbero parte integrante dell’attività economica complessiva della [OSCURATO:PERSONA], quale elemento costitutivo che entra
nel prezzo dei prodotti commercializzati da quest’ultima. Le spese attinenti a tali prestazioni sarebbero connesse unicamente
alla quotazione in Borsa della detta società e non avrebbero relazione con l’attività generale di quest’ultima soggetta ad
imposta.
32 Per contro, la [OSCURATO:PERSONA], il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione ritengono che, sebbene le prestazioni acquistate
a monte e assoggettate ad IVA siano connesse non ad operazioni imponibili specifiche ma a spese attinenti all’emissione di
azioni, esse possano rientrare tra le spese generali della detta società e costituire elementi del prezzo dei prodotti commercializzati
da quest’ultima. Sussisterebbe pertanto, a beneficio della [OSCURATO:PERSONA], un diritto a detrazione dell’IVA versata a monte
relativamente alle spese sostenute per ottenere le prestazioni connesse alla quotazione in Borsa della detta società (v. sentenze
6 aprile 1995, causa C‑4/94, BLP [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑983, punto 25; 8 giugno 2000, causa C‑98/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4177,
punto 31, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 34-36).
33 Occorre in proposito ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto a detrazione previsto dagli artt. 17‑20
della sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto
a limitazioni. Tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a
monte (v., in particolare, sentenza 6 luglio 1995, causa C‑62/93, BP [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1883, punto 18, e 21 marzo 2000,
cause riunite da C‑110/98 a C‑147/98, Gabalfrisa e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1577, punto 43).
34 Il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte
le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione
fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano,
in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (v., in questo senso, sentenze 14 febbraio 1985, causa 268/83, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 655, punto 19; 15 gennaio 1998, causa C‑37/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1, punto 15; nonché citate sentenze
Gabalfrisa e a., punto 44, [OSCURATO:PERSONA], punto 19, e [OSCURATO:PERSONA], punto 24).
35 Risulta da quest’ultima condizione che, per la detraibilità dell’IVA, le operazioni effettuate a monte devono presentare un
nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Così il diritto a detrarre l’IVA
gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano
parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione (v. citate sentenze
[OSCURATO:PERSONA], punto 30, e [OSCURATO:PERSONA], punto 28, nonché 27 settembre 2001, causa C‑16/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6663,
punto 31).
36 Nella causa principale, tenuto conto del fatto che, da un lato, l’emissione di azioni è un’operazione che non rientra nell’ambito
di applicazione della sesta direttiva e, dall’altro, che tale operazione è stata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di
rafforzare il proprio capitale a vantaggio della sua attività economica generale, si deve considerare che i costi delle prestazioni
acquistate dalla detta società nell’ambito dell’operazione di cui trattasi rientrano nelle spese generali del soggetto passivo
e sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti. Prestazioni di tal genere presentano, infatti,
un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo (v. citate sentenze BLP [OSCURATO:PERSONA],
punto 25; [OSCURATO:PERSONA], punto 31; [OSCURATO:PERSONA], punti 35 e 36, nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 33).
37 Ne consegue che, ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, sussiste a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] un diritto
a detrarre integralmente l’IVA che ha gravato sulle spese sostenute dalla detta società per le diverse prestazioni da essa
acquistate nell’ambito dell’emissione di azioni da essa effettuata, purché tuttavia il complesso delle operazioni effettuate
dalla detta società nell’ambito della sua attività economica sia costituito da operazioni imponibili. Infatti, qualora effettui
nel contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non conferiscono tale diritto, un soggetto passivo
può, ai sensi dell’art. 17, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, unicamente detrarre la parte dell’IVA proporzionale
all’importo relativo alle operazioni del primo tipo (citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 37, e [OSCURATO:PERSONA], punto
34).
38 Si deve pertanto risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva conferisce un diritto
a detrarre integralmente l’IVA gravante sulle spese sostenute da un soggetto passivo per le diverse prestazioni da esso acquistate
nell’ambito di un’emissione di azioni, nei limiti in cui tutte le operazioni effettuate da tale soggetto passivo nell’ambito
della sua attività economica costituiscano operazioni imponibili.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
Un’emissione di nuove azioni non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2, punto 1, della
sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE.
2)
L’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, conferisce un diritto a detrarre
integralmente l’imposta sul valore aggiunto gravante sulle spese sostenute da un soggetto passivo per le diverse prestazioni
da esso acquistate nell’ambito di un’emissione di azioni, nei limiti in cui tutte le operazioni effettuate da tale soggetto
passivo nell’ambito della sua attività economica costituiscano operazioni imponibili.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.