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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 marzo 2021

Cassazione n. 43571/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib.

Liberta' di Nuoro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 marzo 2021 il Tribunale di Nuoro ha in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - avverso il decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro in data 19 febbraio 2021, con il quale era stato convalidato il sequestro di tutte le merci e dei prodotti di coltivazione da lui detenuti, secondo quanto specificato nel verbale redatto dai Carabinieri di Nuoro in data 18 febbraio 2021.

2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge in relazione alla erronea applicazione dell'art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per avere il Tribunale ritenuto ritualmente celebrata l'udienza di riesame con modalità in presenza, pur a fronte di un'istanza difensiva volta a sollecitarne la celebrazione da remoto, in considerazione dell'attualità della situazione emergenziale e delle concrete difficoltà d'ingresso nella Regione Sardegna, così determinando la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della compromissione dell'effettiva partecipazione del difensore alla relativa udienza.

Si evidenzia, al riguardo, che, a seguito di una esplicita richiesta di celebrazione dell'udienza con modalità da remoto, la difesa, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, non è stata preventivamente notiziata del diniego della celebrazione in via telematica, con la conseguenza che la relativa udienza si è svolta nelle forme ordinarie ed esclusivamente alla presenza di uno dei difensori, il quale ha preliminarmente precisato di comparire solo personalmente e non anche in veste di sostituto processuale del codifensore.

2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 253 ss. cod. proc. pen. e alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, con riferimento all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit., per avere il Tribunale del riesame erroneamente affermato la configurabilità di tale ipotesi di reato, ritenendo legittimo il sequestro probatorio delle piante e delle sostanze rinvenute nella disponibilità dell'indagato, pur in presenza di elementi idonei a confutare ab origine la tesi accusatoria e ad escludere, di conseguenza, il nesso di pertinenzialità fra i prodotti sequestrati e la contestata fattispecie di reato, rendendo sproporzionata e inutilmente gravosa l'applicazione della misura de qua, sì come disposta su tutta la merce, su diversi macchinari, nonché sulle attrezzature e sulle piante rinvenute, pur a fronte di una contestazione di illecita detenzione di un quantitativo pari esclusivamente a 765 grammi lordi di marijuana essiccata.

Si evidenzia, al riguardo, l'omessa considerazione: a) della prospettata liceità dell'attività posta in essere dall'indagato, titolare di un'impresa individuale volta sia all'allevamento di animali che alla coltivazione e vendita on line di canapa leggera finalizzata alla preparazione di fibre tessili: b) dell'assenza di valutazioni tecniche in merito alla concreta efficacia drogante della sostanza; c) delle ragioni per le quali non si è provveduto al campionamento della sostanza rinvenuta, stante la liceità dell'attività imprenditoriale svolta dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, la difesa aveva chiesto lo svolgimento della udienza a distanza dopo che l'udienza di riesame era stata ritualmente fissata in forma ordinaria e, quindi, non aveva alcun specifico diritto alla modifica della forma di trattazione rispetto a quella ordinaria.

In conseguenza, non vi era alcun obbligo di comunicazione della mancata adesione alla richiesta della parte.

Per quanto inviare una tale comunicazione meglio rispondesse a una più corretta collaborazione tra le parti, in assenza di norme violate non ricorre alcuna nullità.

2. Il secondo motivo è infondato.

Premesso che il ricorso evidentemente deduce anche questioni relative alla motivazione, non sindacabile in sede di ricorso ex articolo 325 cod. proc. pen. che non consente la proposizione del motivo di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., va considerato che è stata correttamente individuata la necessità del sequestro probatorio a fronte della presenza di reperti provenienti dalla coltivazione di canapa il cui contenuto di principio attivo era tale da porli certamente nell'ambito della sostanza di natura stupefacente e non della canapa leggera.

Quindi, il provvedimento correttamente individua la sussistenza di una qualificata notizia di reato e la sussistenza di esigenze probatorie al momento dell'adozione del provvedimento.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Liberta' di Nuoro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 marzo 2021 il Tribunale di Nuoro ha in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - avverso il decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro in data 19 febbraio 2021, con il quale era stato convalidato il sequestro di tutte le merci e dei prodotti di coltivazione da lui detenuti, secondo quanto specificato nel verbale redatto dai Carabinieri di Nuoro in data 18 febbraio 2021. 2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge in relazione alla erronea applicazione dell'art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per avere il Tribunale ritenuto ritualmente celebrata l'udienza di riesame con modalità in presenza, pur a fronte di un'istanza difensiva volta a sollecitarne la celebrazione da remoto, in considerazione dell'attualità della situazione emergenziale e delle concrete difficoltà d'ingresso nella Regione Sardegna, così determinando la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della compromissione dell'effettiva partecipazione del difensore alla relativa udienza. Si evidenzia, al riguardo, che, a seguito di una esplicita richiesta di celebrazione dell'udienza con modalità da remoto, la difesa, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, non è stata preventivamente notiziata del diniego della celebrazione in via telematica, con la conseguenza che la relativa udienza si è svolta nelle forme ordinarie ed esclusivamente alla presenza di uno dei difensori, il quale ha preliminarmente precisato di comparire solo personalmente e non anche in veste di sostituto processuale del codifensore. 2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 253 ss. cod. proc. pen. e alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, con riferimento all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit., per avere il Tribunale del riesame erroneamente affermato la configurabilità di tale ipotesi di reato, ritenendo legittimo il sequestro probatorio delle piante e delle sostanze rinvenute nella disponibilità dell'indagato, pur in presenza di elementi idonei a confutare ab origine la tesi accusatoria e ad escludere, di conseguenza, il nesso di pertinenzialità fra i prodotti sequestrati e la contestata fattispecie di reato, rendendo sproporzionata e inutilmente gravosa l'applicazione della misura de qua, sì come disposta su tutta la merce, su diversi macchinari, nonché sulle attrezzature e sulle piante rinvenute, pur a fronte di una contestazione di illecita detenzione di un quantitativo pari esclusivamente a 765 grammi lordi di marijuana essiccata. Si evidenzia, al riguardo, l'omessa considerazione: a) della prospettata liceità dell'attività posta in essere dall'indagato, titolare di un'impresa individuale volta sia all'allevamento di animali che alla coltivazione e vendita on line di canapa leggera finalizzata alla preparazione di fibre tessili: b) dell'assenza di valutazioni tecniche in merito alla concreta efficacia drogante della sostanza; c) delle ragioni per le quali non si è provveduto al campionamento della sostanza rinvenuta, stante la liceità dell'attività imprenditoriale svolta dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, la difesa aveva chiesto lo svolgimento della udienza a distanza dopo che l'udienza di riesame era stata ritualmente fissata in forma ordinaria e, quindi, non aveva alcun specifico diritto alla modifica della forma di trattazione rispetto a quella ordinaria. In conseguenza, non vi era alcun obbligo di comunicazione della mancata adesione alla richiesta della parte. Per quanto inviare una tale comunicazione meglio rispondesse a una più corretta collaborazione tra le parti, in assenza di norme violate non ricorre alcuna nullità. 2. Il secondo motivo è infondato. Premesso che il ricorso evidentemente deduce anche questioni relative alla motivazione, non sindacabile in sede di ricorso ex articolo 325 cod. proc. pen. che non consente la proposizione del motivo di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., va considerato che è stata correttamente individuata la necessità del sequestro probatorio a fronte della presenza di reperti provenienti dalla coltivazione di canapa il cui contenuto di principio attivo era tale da porli certamente nell'ambito della sostanza di natura stupefacente e non della canapa leggera. Quindi, il provvedimento correttamente individua la sussistenza di una qualificata notizia di reato e la sussistenza di esigenze probatorie al momento dell'adozione del provvedimento. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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