Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06962/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente \(—G111114 –[OSCURATO:PERSONA] denuncia la difforme quantificazione, rispettivamente nella parte motiva e nel dispositivo, della pena pecuniaria che gli è stata irrogata; v che, tuttavia, dall'esame del provvedimento e del verbale di udienza del 15 aprile 2024 risulta che, in realtà, la pena pecuniaria è stata correttamente determinata in euro 1066,66 (così ridotta, per la scelta del rito, quella di 1.600 euro, complessivamente stabilita per tutti i reati in contestazione) e che, nella motivazione, la Corte di appello ha operato un arrotondamento per difetto, nella trascurabile misura di euro 0,66, che non incide sulla legittimità della decisione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente \(—G111114 –[OSCURATO:PERSONA] denuncia la difforme quantificazione, rispettivamente nella parte motiva e nel dispositivo, della pena pecuniaria che gli è stata irrogata; v che, tuttavia, dall'esame del provvedimento e del verbale di udienza del 15 aprile 2024 risulta che, in realtà, la pena pecuniaria è stata correttamente determinata in euro 1066,66 (così ridotta, per la scelta del rito, quella di 1.600 euro, complessivamente stabilita per tutti i reati in contestazione) e che, nella motivazione, la Corte di appello ha operato un arrotondamento per difetto, nella trascurabile misura di euro 0,66, che non incide sulla legittimità della decisione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 06962/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris