CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21705/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TIZIA-intimato-avverso la sentenza n. 2682/2024 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OsservaIl Presidente del Tribunale di Venezia liquidò all’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeVincentis, a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta in favore diAbdulaye [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, inrelazione a un giudizio volto al riconoscimento della protezioneinternazionale, la somma di € 750,00, oltre accessori, in relazione al qualel’assistito risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 22037/2024Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 21705/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2682/2024, depositata il26/07/2024, rigettò l’opposizione del professionista, che aveva insistitoper la liquidazione di un compenso nella misura di € 1.629,25, tenutoconto dell’attività istruttoria svolta, con particolare riferimento al depositodella documentazione relativa alle fonti internazionali e alla situazione inItalia del richiedente, nonché per la fase decisoria, con il deposito dellenote conclusive.Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- il Tribunale in sede di liquidazione aveva correttamente motivato lapropria scelta, precisando che le fasi effettivamente svolte dal difensoreerano quelle di studio e di introduzione, essendo la fase decisoria insostanza assorbita da quella introduttiva ed essendo l’audizionedell’assistito da considerarsi “atto dovuto”.- il Tribunale rilevava altresì che l’attività difensiva svolta èessenzialmente consistita nel deposito della documentazione sia originaria,già in possesso del richiedente nella fase di introduzione del ricorso, che diquella sopravvenuta sull’integrazione, senza alcuna ulterioreargomentazione da parte del difensore, il quale si è limitato al redigere lanota di udienza contenente l’indice dei documenti, dovendosi al contrariofar rientrare l’attività di assistenza in udienza (in un caso da remoto) nelladefinizione di “atto dovuto e comunque rientrante nelle attività dichiarimenti che il Giudice, istituzionalmente, deve compiere” .L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di due motivi,ulteriormente illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia è rimastointimato.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 82 del d.P.R. n. 115/2002 e 4, comma 5, lett. c)del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.,in quanto il Tribunale, dopo aver dato atto delle attività istruttorie svolteNumero registro generale 22037/2024Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 21705/2026Data pubblicazione 25/06/2026dal difensore, quali l’avere depositato la documentazione a sostegno delladomanda e l’avere prestato assistenza al libero interrogatorio del proprioassistito, non ha considerato, ai fini della giusta liquidazione delcompenso, anche la fase istruttoria.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 82 del d.P.R. n. 115/2002 e 4, comma 5, lett. d)del D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.,poiché il giudice ha negato il compenso anche per la fase decisoria,nonostante la sentenza impugnata abbia riconosciuto il compimento, daparte del difensore, di una serie di attività difensive, rientrantinell’elencazione dell’art. 4, comma 5, lett. d) del D.M. n. 55/2014.I due motivi, tra loro osmotici, meritano di essere accolti.Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dalCollegio, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, ild.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico perla fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase ditrattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenzache nel computo dell'onorario deve essere compreso ancheil compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suoconcreto svolgimento (Sez. 2, n. 8561, 27/03/2023, Rv. 667505 – 02;conf., ex multis, Cass. nn. 28881/2022, 5289/2023, 28627/2023,24349/2025, 30831/2025, 595/2026).Essendosi il Giudice del merito discostato dal consolidatoorientamento consolidato, la decisione deve essere cassata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua, per “competenza” funzionale,nel Presidente del Tribunale di Venezia, riesaminerà la causa facendoapplicazione del principio di diritto richiamato e regolerà inoltre le spesedel presente giudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 22037/2024Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 21705/2026Data pubblicazione 25/06/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia al Presidente del Tribunale diVenezia, o ad altro magistrato da lui delegato, diverso da quello che hadeciso sull’istanza di liquidazione e sulla successiva opposizione, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci