CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], volto a contestare la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla sua condanna per furto aggravato di merce varia da un supermercato, è inammissibile, anzitutto perché generico, reiterativo ed assertivo, nonché manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha evidenziato non soltanto che la condotta commessa fosse oggettivamente grave e non di lieve entità (argomento con cui il ricorso neppure si confronta), ma anche i numerosi precedenti penali dai quali è gravato il ricorrente, anche per furto in abitazione, sì da ritenere configurata la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. In proposito, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame; e il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.. Del tutto correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto di rigettare il motivo d'appello analogo proposto nell'impugnazione di merito. 2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 set