CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24778/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento — con riferimento ai semestri indicati nel provvedimento impugnato — dalle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] il quale, il 17 settembre 2014, inscenò, unitamente ad alcuni compagni di detenzione, una protesta consistente nel rifiuto del vitto, originata dalla contingente inagibilità del gabbiotto posto all'esterno dell'istituto di detenzione e destinato ad ospitare i familiari dei detenuti in attesa di ammissione ai colloqui e, successivamente, il 25 febbraio 2015, si rifiutò di essere collocato nel reparto assegnatogli dall'amministrazione, contegno per il quale gli venne applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per cinque giorni; che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente pone l'accento, per un verso, sulle ragioni sottese ai segnalati comportamenti, e, per l'altro, sulla sua positiva partecipazione all'opera di rieducazione, che gli è valsa il riconoscimento della liberazione anticipata per i residui quattordici semestri di detenzione; che, così facendo, [OSCURATO:PERSONA] si pone in un'ottica di mera confutazione, in quanto tale non idonea ad enucleare specifici profili di illegittimità nel provvedimento impugnato, incentrato sul rilievo, in questa sede insindacabile, dell'incidenza dell'attitudine delle condotte oppositive da lui poste in essere a comprovare il transitorio rifiuto di adesione al programma trattamentale, protrattosi per due semestri e preceduto e seguito, invece, da segmenti temporali scevri da comportamenti irregolari o significativi di mancata partecipazione all'opera di rieducazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore