CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47103/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' OSVALDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Mantova in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] non punibile per particolare tenuità del fatto, in relazione alla contestata contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto fuori dalla propria abitazione - in assenza di giustificato motivo - un coltello a serramanico con impugnatura in simil legno, della lunghezza complessiva di centimetri ventidue e lama della lunghezza di centimetri dieci, rinvenuto all'interno di uno zaino che si trovava nella sua disponibilità. Segnatamente, l'imputato aveva fatto ingresso all'interno del locale Palazzo di giustizia, recando con sé tale strumento e venendo poi scoperto grazie al metaldetector. Il porto dello strumento, sebbene non assistito da un giustificato motivo, è stato reputato dal Tribunale riconducibile sotto l'egida normativa dell'art. 131-bis cod. pen.; ciò sia sotto il profilo della modalità della condotta (l'imputato si è mostrato collaborativo con gli operanti, consegnando spontaneamente il coltello), sia quanto all'esiguità del danno arrecato. Si è ritenuta, infine, la non abitualità della condotta, pur essendo il soggetto gravato da due pregiudizi penali non recenti. Del coltello in sequestro è stata ordinata la confisca e distruzione. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha riformato la pronuncia assunta in primo grado, appellata dal Pubblico ministero, dichiarando la penale responsabilità del prevenuto e condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro milleseicento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali inerenti al doppio grado di giudizio. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. In sede di trattazione cartolare del giudizio di secondo grado, la Corte di appello di Brescia ha dato atto dell'esistenza della sola requisitoria del Procuratore generale; non si è tenuto conto, dunque, delle conclusioni tempestivamente trasmesse dalla difesa. 3.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che la sentenza impugnata non si confronta con il contenuto della memoria inoltrata dall'imputato. 3.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., anche con riguardo alla mancata applicazione degli artt. 603, comma 3-bis e dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Vengono censurate le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, affermando che questa avrebbe dovuto rinnovare l'esame dell'imputato, cosa che le avrebbe consentito di apprezzare più compiutamente la personalità di questi e il fatto nella sua interezza. L'appello del Pubblico ministero non era consentito, trattandosi di reato per il quale sarebbe stata, in concreto, irrogabile la sola pena dell'ammenda; tale dato è stato riconosciuto dallo stesso appellante, laddove questi non ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi lieve. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, potendosi solo riverberare sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento. La deduzione di tale omesso esame in sede di legittimità, sub specie di vizio di motivazione, postula che venga rappresentata - in maniera puntuale - la concreta idoneità scardinante dei temi rappresentati nella memoria preternnessa. La censura di nullità della sentenza impugnata, fondata meramente sull'omessa considerazione della memoria difensiva, è dunque infondata. Il motivo concernente l'assenza di motivazione, per omesso confronto con le argomentazioni poste a fondamento della memoria, risulta parimenti inconsistente. Anche in tal caso, infatti, non viene dedotta la concreta attitudine disarticolante dei temi affrontati nella memoria non esaminata, rispetto alla pronunzia avversata. Quanto all'art. 131-bis cod. pen., la motivazione posta a fondamento della decisione della Corte territoriale appare del tutto congrua. 5. La difesa ha presentato memoria di replica, rispetto alla requisitoria del Procuratore generale, ribadendo la fondatezza del ricorso. Il lamentato vizio di nullità è immanente, nel fatto stesso che la Corte distrettuale abbia del tutto ignorato una memoria difensiva. Quanto al terzo motivo, sussistono profili processuali della dedotta violazione di legge, essendosi sottolineata l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., anche con riferimento alla mancata applicazione degli artt. 603, comma 3-bis e 593, comma 3 cod. proc. pen.; norma, quest'ultima, la cui applicazione non avrebbe consentito di modificare la decisione assunta in primo grado, favorevole all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova in primo luogo ricordare, quanto al primo motivo, che la mancata considerazione - da parte della Corte di appello - delle conclusioni difensive scritte, rimesse via pec ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, può effettivamente rappresentare una ipotesi di nullità generale a regime intermedio, per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ciò può avvenire, però, esclusivamente allorquando - a mezzo di tali conclusioni - risultino articolate specifiche deduzioni e argomentazioni, che non si limitino a reiterare pedissequamente le doglianze già poste a fondamento dell'atto di gravame, ma che contengano ulteriori, autonome e inedite censure, rispetto al provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività e che, infine, siano atte a suffragare il substrato contenutistico dell'impugnazione. Soltanto in presenza di tali elementi, infatti, può ipotizzarsi una effettiva lesione del diritto di difesa. In caso contrario, l'omessa valutazione delle conclusioni - ad opera del Giudice di secondo grado - determina una mera irregolarità, di valenza non invalidante, avendo tali conclusioni una veste e una funzione solo "apparenti" (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; si veda anche Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284802, a mente della quale: «In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero»)- Nel caso di specie, le conclusioni rassegnate dalla difesa in vista del giudizio di appello, anzitutto, non sono allegate alla presente impugnazione, così rendendo non autosufficiente il ricorso. La stessa difesa, del resto, non adduce gli elementi asseritamente nuovi ed integrativi, in ipotesi contenuti in tali conclusioni; in tal modo, risulta impossibile valutare la eventuale attitudine delle stesse, a scardinare il tessuto argomentativo della sentenza gravata e, quindi, a condurre la Corte di appello a difformi lumi. 3. La seconda doglianza ha una connotazione strutturale che, sotto più profili, risulta equipollente a quella che sorregge il primo motivo; essa è parimenti infondata. 3.1. Questa Corte ha ripetutamente chiarito, infatti, come il giudice di secondo grado sia in effetti tenuto a dialogare con le deduzioni difensive, nonché a tenerne specificamente conto, nella redazione della motivazione della decisione. Sotto tale profilo, pertanto, è in generale esatto affermare come l'omessa considerazione degli elementi indicati, nonché degli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determini un vizio di motivazione deducibile in cassazione (fra tante, si veda Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667). Al fine della verifica della concreta sussistenza di tale patologia del provvedimento, però, si deve fare riferimento al criterio decisorio che è tipico della fase processuale, nonché alla decisività dei temi di valutazione e conoscenza introdotti dalla difesa, che devono appunto essere tali da risultare idonei a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto, proprio sulla base dello standard probatorio applicato (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). L'onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio, oltre che degli standard probatori ai quali è doveroso attenersi. Ciò anche perché il giudice del controllo non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che, in sede di motivazione, indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Duri, Rv 213630). 3.2. Nel caso di specie, la difesa ha mancato di esplicitare nel ricorso - in modo specifico e puntuale - le ragioni delle critiche mosse alla sentenza, nonché i profili della memoria asseritamente contenenti argomentazioni dirimenti e atte a modificare il convincimento della Corte di appello. In tal modo, non viene oltrepassata la soglia della mera confutazione assertiva e generica, palesemente inadatta a disarticolare la struttura argomentativa della sentenza impugnata. 4. Il terzo motivo - articolato in una pluralità di doglianze, anche fra loro eterogenee sotto il profilo strutturale - è manifestamente inammissibile. 4.1. Il segmento principale della censura si risolve, in primo luogo, nella semplice rivisitazione delle ragioni in base alle quali - in ipotesi difensiva - la Corte territoriale si sarebbe dovuto determinare alla conferma della decisione assunta dal Tribunale, pronunciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen. Lungi dall'evidenziare vizi effettivamente deducibili in sede di legittimità, quindi, la difesa non va oltre la semplice prospettazione di una difforme lettura degli atti, arrestandosi ad una mera richiesta di sostanziale rivisitazione nel merito della vicenda. 4.2. La difesa lamenta anche la mancata rinnovazione istruttoria, che si sarebbe dovuta esplicare attraverso l'assunzione della prova dichiarativa rappresentata dall'esame dell'imputato. Ora, certamente pacifica è la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche all'esame dell'imputato, come desumibile dal dato letterale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., dal momento che la proposizione "prove dichiarative" concerne l'insieme delle prove promananti da soggetti che dichiarano, senza che sia possibile operare differenziazioni. [OSCURATO:PERSONA], però, intende dare continuità al principio di diritto enunciato da Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B. Rv. 284493, secondo la quale: «In tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità» (si potrà vedere anche il dictum di Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631, la quale ha chiarito l'insussistenza della necessità di procedere all'esame dell'imputato in presenza di riforma in senso sfavorevole della decisione assunta in primo grado, laddove «... nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno»; Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 ha precisato, altresì, come i motivi concernenti la valutazione della prova dichiarativa non siano soltanto quelli relativi all'attendibilità dei dichiaranti, ma anche tutti quelli che comportano una differente interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative. Il loro contenuto è infatti l'espressione di una percezione soggettiva del dichiarante, a meno che non sia relativo a un dato storico semplice e non opinabile). 4.3. Nella concreta vicenda, non sussisteva certo la necessità di assumere nuovamente l'esame dell'imputato, già ascoltato dal Tribunale. La differente valutazione compiuta dalla Corte di appello, infatti, non è stata in alcun modo fondata sul contenuto delle dichiarazioni rese dal Cinninà, bensì su una difforme considerazione sia del fatto nei suoi contorni fenomenici, sia dello status di pregiudicato del prevenuto stesso. Si tratta, dunque, di una decisione basata su fatti oggettivi e documentalmente apprezzabili. Del resto, può anche evidenziarsi come non sia stata domandata la trattazione del processo d'appello in presenza; una circostanza logicamente poco collimante, con la pretesa natura decisiva e dirimente delle argomentazioni che - in via puramente teorica e congetturale - il prevenuto avrebbe potuto prospettare dinanzi alla Corte territoriale. 4.4. La deduzione incentrata sulla pretesa non appellabilità della sentenza, infine, ha la valenza della mera supposizione; essa presenta un marcato connotato di genericità e aspecificità, per cui non potrà trovare accoglimento. In sostanza, il ricorrente prospetta la questione relativa all'applicazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (inappellabilità di sentenza di proscioglimento, per contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa); a conforto dell'auspicio difensivo, viene citata una sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 18154 del 16/04/2021, Rossetti, Rv. 281330), che concerne però un caso diverso da quello ora sottoposto al vaglio di questo Collegio. L'art. 4 legge n. 110 del 1975, infatti, prevede una pena non alternativa, ma congiunta; solo in caso di riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve, la condotta può essere punita con la sola pena dell'ammenda: si tratta, allora, di una mera eventualità, dato che la norma succitata si riferisce a contravvenzioni "punite", non "punibili anche" con la pena dell'ammenda. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ric