CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del G.i.p. con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro 36.000,00 di multa, oltre pene accessorie, per i reati di cui all'ad. 73, comma 1, e 80 del d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto all'interno del garage situato nel piano seminterrato della sua abitazione, nel bagagliaio di un'automobile intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] e in uso a [OSCURATO:PERSONA] che si era recato a fargli visita a casa, un borsone contenente 64 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a complessivi kg. 74,848 da cui sono ricavabili 324.442 dosi singole medie. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa notifica del provvedimento di trattazione dell'udienza ex art. 23 del Dlgs. 137 del 2020, fissata per la data del 24 giugno 2021, e poi rinviata al 5 luglio 2021 e preceduta dalla notifica via pec di un provvedimento di "trattazione con la partecipazione dei difensori", privo di un espresso avviso della necessità di richiesta di trattazione orale. Difatti, l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'impugnazione recava espressamente l'invito alle parti a comparire, senza fare alcun riferimento alla disciplina dettata dall'ad. 23 D.L. n. 149/2020, alla facoltà di presentare nei termini previsti dalla norma richiesta di partecipazione all'udienza che, in mancanza, sarebbe stata trattata in camera di consiglio. Tale provvedimento - a detta del ricorrente erroneo - induceva quindi la difesa a non formulare istanza di trattazione in presenza. L'udienza quindi si svolgeva secondo il regime cartolare senza che il difensore potesse parteciparvi e l'imputato potesse assistere all'udienza. Siffatta omissione, secondo il ricorrente, integra una violazione dei diritti di difesa. Inoltre, non avendo potuto il difensore partecipare alla trattazione orale e interloquire direttamente con il Procuratore generale in udienza, la proposta di rinuncia ai motivi di impugnazione che era stata concordata, veniva rigettata senza possibilità di rimodularne il contenuto. 2.2. Con altro motivo si deduce vizio della motivazione, sul rilievo che il giudice d'appello non ha effettuato una autonoma valutazione né ha dato conto dei motivi di impugnazione volti ad eccepire l'errata ricostruzione del fatto in assenza di prove dirette della condotta di detenzione a fini di spaccio. In particolare, ci si duole dell'omessa valutazione del primo motivo di appello, vedente sulla errata valutazione delle prove e sulla carenza di valore probatorio di alcuni elementi posti alla base del convincimento del giudice. Il giudice a quo, a fronte di specifici motivi di impugnazione, tuttavia si è limitato a "ripetere" la motivazione del giudice di primo grado, cui aderisce pedissequamente, senza curarsi neppure di menzionare il primo motivo di appello, che infatti non è elencato neppure tra i motivi di impugnazione. Neppure sono stati presi in considerazione i motivi volti ad eccepire il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con valutazione che non ha tenuto in conto il comportamento processuale, niente affatto sintomatico di una personalità criminale né negativo, in quanto l'imputato si è semplicemente avvalso della facoltà di non rispondere. 2.3. Con terzo motivo si deduce violazione di legge ed errata valutazione delle prove, con particolare riferimento alla valutazione dei soli tre elementi fattuali sui quali si è fondato il convincimento del giudice in ordine alla responsabilità, il ricorrente ne lamenta la carenza assoluta di efficacia dimostrativa, in assenza di un qualunque saldo elemento probatorio che possa condurre all'accertamento della condotta di codetenzione. In proposito, con riguardo al primo elemento, costituito dalla conoscenza del luogo in cui erano custodite le chiavi dell'auto ove è stato rinvenuto lo stupefacente, si rileva che essa è dedotta dal fatto che l'imputato stava per dirigersi a prendere le chiavi dell'auto ma poi si arrestava e dichiarava di non sapere dove fossero, circostanza di per sé poco indicativa. Si trattava comunque solo di un'impressione che gli agenti di polizia giudiziaria hanno avuto successivamente al rinvenimento delle chiavi. Il secondo elemento, costituito dal rinvenimento di un borsone vuoto accanto all'automobile che custodiva lo stupefacente, da cui si trae il convincimento che si fosse da poco svolta un'operazione di trasferimento della sostanza, di per sé non fornisce alcun elemento di collegamento tra la condotta di detenzione del Tusha e una qualche condotta dell'imputato. Il terzo, Costituito dalla circostanza che in pieno lockdown il Tusha si era recato in casa dell'imputato senza che costui fornisse alcuna spiegazione in merito a tale visita, tradisce una preconcetta e forzata interpretazione dei fatti. In assenza di altri elementi probatori, quali il rinvenimento nell'abitazione del ricorrente di strumenti necessari per lo spaccio e il taglio dello stupefacente o il rinvenimento di somme di danaro provento dello spaccio, tali circostanze di per sé sono prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. 3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria, ha ià chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa lamenta che la citazione per il giudizio d'appello non conteneva menzione della celebrazione del processo con rito camerale non partecipato e, anzi, riportava le avvertenze in ordine a giorno ed ora di comparizione delle parti. L'omesso riferimento alle regole processuali dettate dall'art. 23 bis D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 176 /2020, comporta -secondo l'impugnante- una lesione delle prerogative difensive. Tuttavia in proposito questa Corte ha chiarito -con riguardo al giudizio di legittimità ma con principio estensibile al processo d'appello- che, nel vigore della disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere. Pertanto nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 2. n.45188 del 14/10/2021 Rv. 282438 - 01). Inoltre si rileva che la difesa deve necessariamente ritenersi a conoscenza della norma che impone una specifica modalità di trattazione e non può farsi carico il Presidente della Corte d'appello del non previsto onere di informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano le competenze proprie della difesa tecnica cui è espressamente rimesso l'atto di impulso tendente all'instaurazione del contraddittorio orale. Ed infatti, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di disciplina ennergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, il mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto nelle more del giudizio di appello (nella specie, rinviato per legittimo impedimento del difensore dell'imputato) e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/01/2002, Rv. 282531). Nel caso di specie, comunque, il decreto di citazione in camera di consiglio con avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato sia al difensore mediante pec in data 31 maggio 2021, sia all'imputato detenuto presso la casa circondariale [OSCURATO:PERSONA], nella medesima data il 31 maggio 2021, presso il luogo di detenzione. Nulla pertanto può essere eccepito in ordine alla regolarità delle notifiche e alla dedotta equivocità dell'atto. Il ricorrente, direttamente o per il tramite del suo difensore, avrebbe dovuto quindi presentare istanza di trattazione orale. Peraltro l'udienza del 24 giugno veniva appositamente rinviata al 5 luglio, proprio per consentire alla difesa di rimodulare la proposta di concordato sui motivi d'appello ex art. 599 bis cod proc. pen., che era risultata errata nelle modalità di calcolo della pena. La difesa in nessun caso ha prospettato la questione di cui si duole con ricorso per cassazione innanzi alla Corte d'appello neppure quando ha avuto contezza del fatto che si procedeva con il rito cartolare ed ha comunque esercitato il diritto di difesa proponendo per ben due volte il concordato in appello. 2. Il secondo motivo e il terzo, concernenti il dedotto travisamento del compendio probatorio, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Anche il dedotto travisamento del compendio probatorio non è proponibile in sede di legittimità contenendo riferimenti al fatto, e volto ad una sostanziale sollecitazione a rivalutare le prove. La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacchè esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subìto il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U., 25/11/95, Facchini, Rv. 203767). In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove viene evidenziato che l'imputato fosse a conoscenza del luogo ove le chiavi della Renault erano custodite, in una cassettiera metallica allocata nel garage ove l'auto era parcheggiata, tanto che su richiesta degli operanti, si era avviato a prenderle. La detenzione delle chiavi dell'automobile, ove veniva rinvenuto il borsone carico di sostanza stupefacente, parcheggiata nel garage del ricorrente, è quindi elemento fattuale da cui il giudice, con valutazione logica e coerente, ha desunto sia l'elemento oggettivo della codetenzione sia la consapevolezza di cosa vi fosse custodito. Ciò anche in considerazione del fatto che il Tusha non abbia portato con sé le chiavi dell'auto ove era custodita tanta merce di così ingente valore economico, ma le abbia lasciate fiduciosamente nel garage, di accesso comune anche al ricorrente. Elemento quindi da cui si desume la piena disponibilità di quanto contenuto nell'auto anche in capo al ricorrente. Né risulta che l'imputato abbia fornito alcuna spiegazione in ordine alla presenza della autovettura carica di stupefacente nel suo garage, sui motivi della visita del Tusha durante il periodo di lockdown, quando i controlli erano assai serrati, sulla presenza delle chiavi dell'auto nel cassetto del garage, sulle possibili ragioni del rinvenimento di un identico borsone vuoto. Anche sotto il profilo della correttezza del trattamento sanzionatorio il giudice ha motivato la decisione non soltanto ritenendo incongruo il concordato ma anche dando conto, con riferimento alle attenuanti generiche, della gravità del fatto - che lascia dedurre un coinvolgimento in contesti criminosi dediti al traffico di stupefacente in forma organizzata- sia del comportamento processuale dell'imputato, elementi da soli sufficienti per giustificare il diniego. Peraltro, si osserva che il giudice d'appello non è tenuto a motivare espressamente il diniego delle attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongono gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento, come nel caso di specie, senza addurre alcuna particolare ragione (Cass., Sez.1, n.33951 del 19/05/ 2021). Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s