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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14142/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di condanna con cui la Corte di Appello di Milano del 12 luglio 2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, per il reato di sostituzione di persona di cui all' art. 494 cod. pen.; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia il difetto di motivazione e la violazione di legge in merito alla sussistenza della fattispecie di delitto: - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici (pagg. 2/3 la circostanza che l'imputato abbia beneficiato delle merci ordinate e dei lavori svolti, presso la sua abitazione, è di per sé già sufficiente per ritenere integrata la fattispecie di reato.

Senza considerare gli ulteriori e diversi elementi istruttori a dimostrazione della colpevolezza dell'imputato - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato Inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di condanna con cui la Corte di Appello di Milano del 12 luglio 2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, per il reato di sostituzione di persona di cui all' art. 494 cod. pen.; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia il difetto di motivazione e la violazione di legge in merito alla sussistenza della fattispecie di delitto: - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici (pagg. 2/3 la circostanza che l'imputato abbia beneficiato delle merci ordinate e dei lavori svolti, presso la sua abitazione, è di per sé già sufficiente per ritenere integrata la fattispecie di reato. Senza considerare gli ulteriori e diversi elementi istruttori a dimostrazione della colpevolezza dell'imputato - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato Inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14142/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris