CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39282/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno rigettava il riesame proposto contro l'ordinanza che aveva applicato alla ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio. Si contestava alla Vitale di avere ricevuto 100.000 euro, in qualità di legale rappresentante di una Onlus "contenitore" ([OSCURATO:PERSONA] azzurra citta di Capaccio) distratti dal coindagato Squecco dalla associazione "Croce azzurra città di Agropoli". 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva : 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sussisterebbe il reato presupposto individuato nel peculato in quanto le somme identificate come oggetto dell'illecito trasferimento erano solo il rimborso di spese vive; tali somme avevano pertanto natura "retributiva" ed erano riferite alla attività lecitamente svolta dalla Onlus "Croce azzurra città di Agropoli" che si era aggiudicata delle gare di appalto per il trasporto infermi ed aveva con la Asl di Salerno un rapporto privatistico; questo secondo il ricorrente ostava all'inquadramento dell Squecco come incaricato di pubblico servizio. Tali elementi - natura retributiva delle somme asseritamente distratte e natura privata della Onlus "Croce azzurra città di Agropoli" - impedirebbero di ritenere integrato il peculato dato che, assente il reato presupposto non poteva ritenersi configurato neanche il riciclaggio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: la misura di prevenzione patrimoniale già imposta a carico dello Squecco (coindagato nella intestazione fittizia contestata alla Vitale) era stata revocata in quanto era stato rilevato che i beni vincolati erano stati acquistati in un periodo in cui non era stata riconosciuta la condizione di pericolosità. Tale emergenza impedirebbe di ritenere che il trasferimento del denaro avesse finalità dissimulatoria. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cauteiari: che sarebbero state rilevate con formule di stile senza alcuna reale motivazione in ordine alla loro sussistenza nonché alla attualità e concretezza delle stesse. 3.11 difensore, munito di procura speciale trasmetteva rinuncia al ricorso, giustificata dalla intervenuta modifica del regime cautelare. Il ricorso dunque deve essere dichiarato inammissibile. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle