CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26331/2019 R.G. proposto da soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via G. A. Longhin, n. 11; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Paulucci de Calboli , n. 1 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – Srl [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna , via Collegio di Spagna, n. 5/2; –controricorrente – Srl [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo, n.149, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – Soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] – CO.E.[OSCURATO:PERSONA], Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini, rappresentato e difeso dall’Avv.Michele SARTI , con domicilio eletto in Roma, via Dante de’ Blasi, n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente , preso atto dell’accettazione della [OSCURATO:PERSONA] e dei difensori della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – CO.E.[OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per la compensazione delle spese di lite; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2 016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che occorre provvedere soltanto sulle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, più accessori di legge, vanno poste a carico del rinunciante [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in