CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 19042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scritta al n. 18158/2024 R.G. Tribunale di Napoli,vertenteLuigia Biasiucci, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Maiorisi;-attrici-Repubblica federale di Germania;-convenuta contumace-nonchéNumero registro generale 751/2026C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1596/2026r.g.n. 00751/2026 Numero di raccolta generale 19042/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. SpazianiMinistero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica;rappresentato e difeso ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato diNapoli;-convenuto-udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 5 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Roma.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali figlie ed eredi di GiovanniBiasiucci – premesso che il padre, dopo l’8 settembre 1943, era stato catturatodalle forze militari tedesche e deportato in Germania, ove era stato internatoin un campo di concentramento e sottoposto a lavori forzati –, convennero ingiudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblicafederale di Germania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patitidal proprio genitore;con decreto del 16 ottobre 2023, nell’ambito delle verifiche preliminariex art.171-bis cod. proc. civ., il Tribunale sammaritano ordinò l’integrazionedel contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze,richiamando l’art.43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36;nella contumacia della Repubblica federale di Germania, si costituì ilMinistero dell’economia e delle finanze, che sollevò l’eccezione diincompetenza per territorio del giudice adìto in favore di quella del [OSCURATO:PERSONA] o del Tribunale di Napoli;con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere declinò la propria competenza per territorio, in favore di quella delTribunale di Napoli;C.C. 05/05/2026 Numero registro generale 751/2026r.g.n. 00751/2026 Numero sezionale 1596/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 19042/2026Est. SpazianiData pubblicazione 11/06/20262. con citazione in riassunzione dell’agosto 2024, le attrici invocaronodal Tribunale di Napoli la condanna risarcitoria della Repubblica federale diGermania «alternativamente in solido con il Mef»;costituitosi nuovamente il solo Ministero, che reiterò l’eccezione diincompetenza per territorio del giudice adìto, in favore di quella del [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha sollevato conflittonegativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando ladevoluzione della lite al Tribunale di Roma;il giudice partenopeo – premesso che, già a seguito dell’ordine diintegrazione del contraddittorio, era stata rivolta al Ministero dell’economia edelle finanze la domanda di accertamento della sussistenza del dirittorisarcitorio e che «nell’atto di citazione in riassunzione le attrici nell’evocarein giudizio sia la Repubblica Federale di Germania che il MEF [avevano]espressamente esteso la domanda di accertamento e liquidazione del dannooltre che di condanna al relativo pagamento al Ministero dell’Economia e delledestinatari l’amministrazione statuale in persona del Ministero competente elo Stato Estero» –, quanto alla competenza per territorio, ha ritenuto che, datala prevalenza di quella inderogabile fondata sul foro erariale relativa alladomanda proposta contro l’amministrazione statale, essa, esclusa l’operativitàdel criterio del forum commissi delicti (per essere stato l’illecito perpetratofuori dai confini nazionali), dovesse essere determinata in base a quello delforum destinatae solutionis, da individuarsi, non in base alla regola comune dicui all’art.1182 cod. civ., bensì in base alla disposizione speciale dettata dalcitato art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 e dall’art.4 del D.M. 28 giugno2023: la competenza spetterebbe, dunque, al Tribunale di Roma, qualegiudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimento dell’autoritàamministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economia e dellefinanze, deputata in via esclusiva all’erogazione dei ristori risarcitori (è statarichiamata, al riguardo, Cass. 19/03/2025, n.7371);C.C. 05/05/2026 Numero registro generale 751/2026r.g.n. 00751/2026 Numero sezionale 1596/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 19042/2026Est. SpazianiData pubblicazione 11/06/20263. il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata la competenzadel Tribunale di Roma;Luigia e [OSCURATO:PERSONA], attrici nel giudizio di merito, hanno depositatomemoria.Considerato che:va affermata la competenza ratione loci del Tribunale di Roma;1. l’art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, conmodificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n.79, al fine di assicurare continuitàall’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania,reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.1263 (c.d. Accordo di Bonn), ha istituito il Fondo con cui lo Stato italiano si facarico del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e control’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorioitaliano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945;il titolo per l’accesso al Fondo è costituito da sentenze passate ingiudicato aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni dacrimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata invigore del decreto-legge n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro iltermine già prorogato dall’art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, conmodificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14;le pronunce di condanna – le quali, in deroga all’art. 282 cod. proc. civ.(come prescrive il citato art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momentodel passaggio in giudicato – sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo;conseguentemente, non possono essere iniziate o proseguite procedureesecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiaratiestinti;2. la Corte costituzionale (sentenza n. 159/2023), nel dichiarare nonfondata la questione di legittimità costituzionale di questa norma, perC.C. 05/05/2026 Numero registro generale 751/2026r.g.n. 00751/2026 Numero sezionale 1596/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 19042/2026Est. SpazianiData pubblicazione 11/06/2026contrasto con l’art. 24 Cost., ha ritenuto che, per effetto di essa, si configuriun diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto ilpagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata ingiudicato con liberazione dell’originario debitore (la Germania), con la soladetrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima dicrimini di guerra (gli indennizzi dell’accordo del 1961 e altri benefici); ed haevidenziato come venga in considerazione una sorta di espromissione ex lege(art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura incui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti deldebitore (la Germania) e non è più proponibile una nuova;sotto altro profilo, la Corte costituzionale ha poi richiamato la diversaincidenza della norma di diritto internazionale consuetudinario sull’immunitàdalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii in relazione ai giudizidi cognizione (nei quali tale regola non opera – nel senso che non vi èl’adeguamento automatico di cui all’art. 10, primo comma, Cost. – quando ciòcomporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima dicrimini contro l’umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali dellapersona) e in relazione ai giudizi di esecuzione (nei quali, invece, la normaconsuetudinaria di diritto internazionale, come riconosciuta dalla Corteinternazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, ha ingresso nelnostro ordinamento ex art. 10, primo comma, Cost., nei limiti della c.d.immunità ristretta, implicando non già l’esclusione della giurisdizione delgiudice nazionale ma la limitazione della categoria dei beni suscettibili dipignoramento e di esecuzione forzata, circoscrivendola a quelli che attengonoall’attività iure gestionis dello Stato, e tenendone fuori i beni riferibili ad unafunzione in senso lato pubblicistica, ossia ad attività iure imperii);3. ciò posto, è evidente che l’art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022,nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguentiper i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadiniitaliani dalle forze del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente aC.C. 05/05/2026 Numero registro generale 751/2026r.g.n. 00751/2026 Numero sezionale 1596/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 19042/2026Est. SpazianiData pubblicazione 11/06/2026valere sul Fondo (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguireprocedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fattovenir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenuto nei giudizidi cognizione aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità per ipredetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operareesclusivamente nella fase esecutiva, al fine di realizzare un bilanciamento –reputato dalla Corte costituzionale “non irragionevole” – tra due principi dirango costituzionale: da un lato, il principio per cui la garanzia della tutelagiurisdizionale dei diritti assicurata dall’art. 24 Cost. comprende anche la fasedell’esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l’attuazionedel provvedimento giudiziale (Corte cost. n. 140 del 2022, n. 128 del 2021,n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); dall’altro lato, il rilievo per cui costituisceun principio dell’ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagliobblighi internazionali e quindi dai trattati (Corte cost. n. 102 del 2020), le cuidisposizioni – a partire dalle note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 – sonofinanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale dellanormativa interna (art. 117, primo comma, Cost.);4. la legittimazione passiva dello Stato estero, in relazione all’azionerisarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quella delloStato italiano – e, per esso, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –,neppure sulla base della disposizione del comma 6 del succitato art.43, cheprescrive la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopol’entrata in vigore del decreto-legge presso gli uffici dell’Avvocatura delloStato, nel rispetto dell’art. 144 cod. proc. civ.;è infatti evidente che, stante la possibilità che, in caso di accoglimentodelle domanda, la sentenza di condanna venga messa in esecuzione a valeresul Fondo “Ristori”, all’amministrazione statale deve riconoscersi, con riguardoal precedente giudizio di cognizione (non già la legittimazione originaria quale“giusta parte” passivamente legittimata, bensì), la legittimazione adintervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato esteroNumero registro generale 751/2026C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1596/2026r.g.n. 00751/2026 Numero di raccolta generale 19042/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spazianiconvenuto, avendo un proprio interesse al rigetto della domanda proposta neiconfronti di questo; in tale prospettiva, la norma che prescrive la notificadell’atto introduttivo del giudizio all’Avvocatura dello Stato ha appunto lafunzione di consentire alla difesa erariale l’acquisizione della notiziadell’introduzione del procedimento, nonché degli estremi della domandarisarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamente esercitare ilproprio diritto all’intervento;5. tutto ciò premesso, quanto alla competenza sull’azione di cognizionerisarcitoria, questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. 21/08/2025,n. 23669 e Cass. 8/01/2026, n. 460, le quali si pongono in linea di continuitàcon Cass. 19/03/2025, n. 7371, concernente una fattispecie parzialmentediversa) che occorre distinguere l’ipotesi in cui l’azione di cognizione vengaesercitata nei confronti della Repubblica federale di Germania, soggettolegittimato passivo (mentre il Ministero dell’economia e delle finanze,notificatogli l’atto introduttivo del giudizio, eventualmente eserciti il propriodiritto ad intervenire ad adiuvandum, sostenendo le ragioni dello Stato esteroconvenuto, avendo interesse al rigetto della domanda) dall’ipotesi in cui invecelo Stato italiano, quantunque non legittimato passivo in proprio all’azione dicognizione (ma titolare di una situazione legittimante all’intervento adesivodipendente), venga comunque convenuto in giudizio con la domanda attorea,la quale sia direttamente proposta, oltre che nei confronti della Repubblicafederale di Germania, anche nei confronti del Ministero dell’economia e dellefinanze o – come è in concreto accaduto – della Presidenza del Consiglio deiMinistri;6. nella prima ipotesi, l’esercizio del diritto di intervento non implica,quanto alla competenza, l’applicazione della regola del foro erariale, in ragionedell’eccezione prevista dall’art. 7, secondo comma, del R.D. n. 1611/1933, anorma del quale le norme ordinarie di competenza rimangono ferme nei casidi volontario intervento in causa di un’amministrazione dello Stato; l’unicosoggetto convenuto in giudizio dall’attore, in tale fattispecie, è infatti laC.C. 05/05/2026 Numero registro generale 751/2026r.g.n. 00751/2026 Numero sezionale 1596/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 19042/2026Est. SpazianiData pubblicazione 11/06/2026Repubblica federale di Germania, non essendo stata esercitata l’azionerisarcitoria anche nei confronti dello Stato italiano, con conseguenteneutralità, ai fini della competenza territoriale, dell’atto di interventovolontario del Ministero dell’economia e delle finanze;7. implicazioni diverse ha invece la seconda ipotesi, in cui lo Statoitaliano, in persona del Ministero dell’economia e delle finanze venga, a suavolta, convenuto in giudizio, unitamente allo Stato estero;in questa seconda ipotesi si iscrive la fattispecie in relazione alla qualeè stata emessa l’ordinanza n. 7371 del 2025, evocata dal giudice a quo, in cuila domanda risarcitoria era stata appunto proposta nei confronti non solo dellaRepubblica federale tedesca ma anche dello Stato italiano, sicché, nellacontumacia della prima, dopo che nella lite aveva spiegato resistenza attivala Presidenza del Consiglio dei Ministri, la successiva (volontaria) costituzionein giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, avvenuta con larivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva rispetto alladomanda attorea, aveva integrato, non già un intervento propriamente detto,ma piuttosto la costituzione dell’amministrazione statale dotata – in chiave diaffermazione – della titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizioed avente pertanto la qualità di “giusta parte” da convenire in giudizio, inluogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo della lite, cosìin sostanza realizzandosi un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnatodall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (in tema, v. Cass., Sez. Un.,27/11/2018, n.30649);ebbene, in questa ipotesi la circostanza che nella causa venga convenutaun’amministrazione dello Stato (la quale vi riveste dunque la qualità di partenecessaria e non di volontario interventore) implica la competenzainderogabile del giudice del foro erariale, da individuarsi, in base al criterio diradicamento basato sul forum destinatae solutionis (esclusa l’operatività delforum commissi delicti, ove il denunciato illecito sia stato perpetrato fuori daiconfini nazionali, ed in applicazione delle norme di contabilità pubblica in luogoNumero registro generale 751/2026C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1596/2026r.g.n. 00751/2026 Numero di raccolta generale 19042/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spazianidi quella generale dell’art.1182 cod. civ.), nel Tribunale di Roma: in tal senso,infatti, depone il combinato disposto dell’art.43 del decreto legge 30 aprile2022, n.36 (come convertito) e dell’art. 4 del D.M. del Ministero dell’economiae delle finanze del 28 giugno 2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione),secondo cui l’erogazione dei ristori è effettuata dalla Direzione dei servizi delTesoro istituita presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale delpersonale e dei servizi del Ministero, con attribuzione della competenzaunicamente alla tesoreria centrale, ubicata nella Capitale, e con esclusionedelle tesoriere territoriali, ai cui uffici sono assegnati soltanto compiti ancillarial pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti aititolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità;8. nella fattispecie in esame, Luigia e [OSCURATO:PERSONA] avevanooriginariamente rivolto la domanda risarcitoria nei soli confronti dellaRepubblica federale di Germania;diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, lo Stato italiano, inpersona del Ministero dell’Economia e delle finanze, non aveva assunto laqualità processuale di convenuto neppure dopo l’ordine di integrazione delcontraddittorio emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; questoordine, infatti, era stato motivato con riferimento al disposto dell’art. 43,comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, che prescrive lanotificazione degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigoredel decreto medesimo presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispettodell’art. 144 cod. proc. civ.; costituendosi dinanzi al giudice sammaritano dopoaver ricevuto la notifica della citazione introduttiva, il Ministero dell’economiae delle finanze aveva esercitato, pertanto, non la legittimazione originariaquale “giusta parte” passivamente legittimata, bensì la diversa legittimazionea svolgere intervento adesivo dipendente in favore delle ragioni dello Statoestero originariamente convenuto;Numero registro generale 751/2026C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1596/2026r.g.n. 00751/2026 Numero di raccolta generale 19042/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spazianista di fatto, però, che all’esito della declinatoria di competenza dellostesso Tribunale sammaritano, nel riassumere la causa dinanzi al Tribunale diNapoli, le attrici hanno esteso la domanda risarcitoria – non importa in questasede stabilire se ammissibilmente o meno (ma vedi, al riguardo, Cass.18/01/2006, n.821; Cass. 5/01/2011, n. 223; Cass. 10/07/2014, n. 15753;Cass. 8/01/2016, n. 132) – anche al Ministero dell’economia e delle finanze,chiedendone la condanna «alternativamente in solido» con la Repubblicafederale tedesca;la posizione processuale del Ministero è dunque mutata, configurandosiun cumulo di domande, l’una rivolta contro la Repubblica federale diGermania, l’altra contro l’amministrazione dello Stato italiano;ai fini della competenza, esclusa l’applicabilità della disposizionederogatoria di cui all’art.7, secondo comma, R.D. n. 1611/1933, torna dunqueoperativa la regola del foro erariale, avuto riguardo al principio secondo cui lacompetenza si determina dalla domanda e nel caso di cumulo di domandeprevale la competenza inderogabile che sussista su una di esse;in base al criterio di radicamento basato sul forum destinatae solutionis(esclusa l’operatività del forum commissi delicti in relazione ad illeciticommessi all’estero) ed in applicazione delle norme di contabilità pubblica(che tengono luogo di quella generale dell’art.1182 cod. civ.), il giudicecompetente, in base alla disposizione speciale sopra illustrata (desumibile dalcombinato disposto dell’art.43 del decreto legge 30 aprile 2022, n.36 edell’art. 4 del D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 giugno2023), va dunque identificato nel Tribunale di Roma;9. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è statoproposto ex officio dal giudice incompetente.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma;fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione dellapresente ordinanza.Numero registro generale 751/2026C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1596/2026r.g.n. 00751/2026 Numero di raccolta generale 19042/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. SpazianiCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]