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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03116/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AUSTRALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 febbraio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], revocando le statuizioni civilistiche adottate in favore di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto l'impugnato provvedimento. 1.1.11 primo giudice aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 582, 61 n. 1, 577, comma 3, cod. pen., con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma 3, cod. pen., alla pena di mesi cinque di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, quanto alla mancata assunzione dei testi indicati dalla difesa come presenti al momento del fatto, nonché in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. con riferimento alla motivazione per relatíonem svolta dalla Corte territoriale senza dare conto, secondo il ricorrente, delle ragioni del superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, come dedotto con i! gravame. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono manifestamente infondate o comunque, non consentite in sede di legittimità. 3.1.11 primo motivo è inammissibile.

Si tratta di censura, quella relativa alla mancata ammissione di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. non devoluta in sede di appello, secondo la incontestata sintesi dei motivi di gravame, di cui alla sentenza censurata, dunque non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.

Peraltro, la stessa è generica posto che non indica il grado di decisività, rispetto a diversa, alternativa soluzione più favorevole all'imputato, della prova orale che si sarebbe trascurata.

Il secondo punto devoluto con il primo motivo è reiterativo di analogo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, nonché completa quanto alla necessità di reputare la colpevolezza del ricorrente, al di là di ogni ragionevole dubbio.

La condanna invero, fonda sulla deposizione reputata coerente e attendibile delia persona offesa, indicata come riscontrata dalla certificazione sanitaria compatibile con la denunciata dinamica, nonché dalle dichiarazioni sovrapponibili del coniuge presente al fatto.

Si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, dunque legittimo è il rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, in quanto le due sentenze di merito si integrano reciprocamente, per costituire un unico percorso giustificativo.

3.2. Il secondo motivo ha ad oggetto censura non consentita, posto che afferisce al trattamento sanzionatorio, debitamente giustificato nel provvedimento impugnato.

La Corte territoriale, invero, con apprezzamento di fatto, immune da illogicità manifesta e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi da considerare all'uopo (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

4. Consegue la condanna ai pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. 4.1.Segue altresì, la condanna alle spese sostenute dalla parte civile che ha presentato memoria difensiva, a mezzo p.e.c., con liquidazione secondo la nota depositata e tenuto conto della peculiarità della procedura fissata dinanzi alla sezione Settima penale, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché ala rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 21/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AUSTRALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 febbraio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], revocando le statuizioni civilistiche adottate in favore di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto l'impugnato provvedimento. 1.1.11 primo giudice aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 582, 61 n. 1, 577, comma 3, cod. pen., con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma 3, cod. pen., alla pena di mesi cinque di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, quanto alla mancata assunzione dei testi indicati dalla difesa come presenti al momento del fatto, nonché in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. con riferimento alla motivazione per relatíonem svolta dalla Corte territoriale senza dare conto, secondo il ricorrente, delle ragioni del superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, come dedotto con i! gravame. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono manifestamente infondate o comunque, non consentite in sede di legittimità. 3.1.11 primo motivo è inammissibile. Si tratta di censura, quella relativa alla mancata ammissione di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. non devoluta in sede di appello, secondo la incontestata sintesi dei motivi di gravame, di cui alla sentenza censurata, dunque non proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Peraltro, la stessa è generica posto che non indica il grado di decisività, rispetto a diversa, alternativa soluzione più favorevole all'imputato, della prova orale che si sarebbe trascurata. Il secondo punto devoluto con il primo motivo è reiterativo di analogo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, nonché completa quanto alla necessità di reputare la colpevolezza del ricorrente, al di là di ogni ragionevole dubbio. La condanna invero, fonda sulla deposizione reputata coerente e attendibile delia persona offesa, indicata come riscontrata dalla certificazione sanitaria compatibile con la denunciata dinamica, nonché dalle dichiarazioni sovrapponibili del coniuge presente al fatto. Si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, dunque legittimo è il rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, in quanto le due sentenze di merito si integrano reciprocamente, per costituire un unico percorso giustificativo. 3.2. Il secondo motivo ha ad oggetto censura non consentita, posto che afferisce al trattamento sanzionatorio, debitamente giustificato nel provvedimento impugnato. La Corte territoriale, invero, con apprezzamento di fatto, immune da illogicità manifesta e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi da considerare all'uopo (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 4. Consegue la condanna ai pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. 4.1.Segue altresì, la condanna alle spese sostenute dalla parte civile che ha presentato memoria difensiva, a mezzo p.e.c., con liquidazione secondo la nota depositata e tenuto conto della peculiarità della procedura fissata dinanzi alla sezione Settima penale, nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché ala rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 21/09
Sentenza Cassazione n. 03116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris