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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02668/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 novembre 1956 avverso la sentenza n. 2284/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 25 marzo 2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo e ha depositato nota spese [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 marzo 2021 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale della stessa città il 29 ottobre 2013, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen., perché estinto per prescrizione; ha confermato le statuizioni civili e condannato l'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., come invece effettuato dalla Corte di appello di Lecce con ordinanza del 6 novembre 2020; 2.2 travisamento del fatto e motivazione apparente in relazione alla violazione della norma processuale di cui all'art. 192, comma uno, cod. proc. pen.

La Corte d'appello avrebbe errato, poiché non aveva disposto una nuova perizia, nonostante l'imputata non fosse stata avvisata e non avesse potuto partecipare alle operazioni, svolte dal consulente del Pubblico ministero, e produrre ulteriori documenti, poi versati in atti di causa.

Peraltro, il nuovo amministratore del Condominio non avrebbe consegnato al consulente tutta la documentazione, a sua volta ricevuta dall'imputata.

Tutto l'assetto motivazionale della sentenza della Corte di appello sarebbe errato, poiché: a) il prospetto, a cui si fa riferimento, è antecedente al bilancio consuntivo e sarebbe sbagliato sostenere che conteneva "esposizioni di somme non corrispondenti al vero"; b) con riferimento alle spese di manutenzione degli ascensori, come risulta dal verbale di passaggio di consegne del 18 ottobre 2007, l'imputata aveva consegnato al nuovo amministratore tre bonifici e due assegni; c) con riferimento alla verifica degli impianti dell'ascensore nessuna contabilizzazione illecita è stata effettuata dall'imputata.

La Corte d'appello sarebbe incorsa in altri errori, indicati alle pagine 31 e 32 del ricorso, e avrebbe trascurato che non sussisterebbero gli elementi costitutivi del reato contestato all'imputata, atteso che ella sarebbe debitrice di poche migliaia di euro, che si sarebbe dichiarata pronta a versare alla nuova amministrazione condominiale, subordinatamente e contestualmente alla compensazione dei propri crediti, e avrebbe agito semmai con mera trascuratezza o colposa negligenza; 2.3 vizi della motivazione in ordine alla mancata ammissione di una nuova perizia contabile, conseguente all'omessa valutazione del quadro probatorio documentale, prodotto dall'imputata, e all'erronea valutazione delle dichiarazioni, rese dalla parte civile, e delle prove, dalla stessa addotte.

La perizia espletata sarebbe inattendibile alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] a pagina 33 del proprio elaborato, secondo cui egli non aveva potuto compiere una puntuale ricostruzione dei rendiconti della precedente amministrazione.

La Corte d'appello avrebbe considerato veritiere le circostanze addotte dalla parte civile, senza confrontarle e valutarle con le prove documentali prodotte dall'imputata; 2.4 violazione di legge, perché il ritardo, dovuto a gravi motivi familiari, nella restituzione della documentazione amministrativa del Condominio e la manifestata intenzione dell'imputata di restituire quanto dovuto - contabilmente di gran lunga inferiore a fronte di quello richiesto ed erroneamente contabilizzato dal perito e statuito in sentenza dai giudici di merito - escluderebbe l'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo deve ricordarsi che la Corte costituzionale ha già deciso la questione proposta dalla Corte di appello di Lecce con ordinanza del 6 novembre 2020, dichiarando "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Difetta, quindi, l'interesse della ricorrente ad insistere nel dedurre l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. 3.

Le residue censure, che possono essere trattate congiuntamente, afferendo tutte alla ritenuta sussistenza del reato contestato all'imputata, non sono consentite. 3.1 Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione di una nuova perizia, la Corte di appello ha affermato che non era necessario disporre la perizia contabile, atteso che "l'istruttoria espletata in primo grado aveva consentito di chiarire ampiamente il fatto oggetto dell'imputazione".

La Corte territoriale ha evidenziato che non vi era stata alcuna violazione dei diritti della difesa, per avere il Pubblico ministero conferito incarico di consulenza contabile al dottor [OSCURATO:PERSONA], senza inviare alcun avviso alla difesa.

Ciò in quanto si trattava di consulenza espletata ex art. 359 cod. proc. pen. e il contenuto di tale accertamento era stato utilizzato dal giudice di primo grado all'esito dell'esame del dott. [OSCURATO:PERSONA], escusso in dibattimento, nel contraddittorio delle parti.

Al riguardo deve rilevarsi che, come già chiarito da questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. 256968).

Si è precisato che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28 novembre 2013, dep. 14 gennaio 2014, Rv. 258236).

Evenienza, questa, che non ricorre nel caso in esame. 3.2 Deve poi evidenziarsi che il Collegio territoriale, dopo avere analiticamente disatteso le censure sollevate dall'appellante, rimarcando, tra l'altro, che il ritardo nella consegna della documentazione al consulente dott. [OSCURATO:PERSONA] era imputabile alla stessa imputata, è giunto alla conclusione che la circostanza che la stessa imputata avesse ammesso di non aver restituito al Condominio quantomeno la somma di euro 12.000,00 circa (cfr. verbale dell'udienza del 10 maggio 2013), unitamente al non pertinente richiamo circa crediti da eccepire in compensazione (non operando il principio della compensazione con credito preesistente allorché si tratti di crediti non certi né liquidi ed esigibili), consentivano di ritenere provati non solo l'elemento oggettivo del reato ma anche quello soggettivo.

Il menzionato Collegio ha aggiunto che tali conclusioni erano supportate dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva concluso evidenziando - alla luce della documentazione in suo possesso - che il condominio aveva disponibilità liquide, costituite da denaro in cassa ovvero attività prontamente monetizzabili, per un importo pari ad euro 33.973,37.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata - immune da vizi sindacabili in questa sede - deve rilevarsi che con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).Nel caso in esame, la ricorrente ha reiterato analoghe doglianze sollevate in appello, che si connotano per la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale e sono tese a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio: operazione, questa, estranea ai poteri del giudice di legittimità.

4. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

5. La richiesta di liquidazione delle spese processuali, avanzata dal patrono della parte civile, non può essere accolta dal momento che le sue conclusioni si sono limitate alla richiesta di declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, senza il corredo del minimo contributo ricostruttivo e argomentativo, di guisa da non avere fornito alcun apporto dialettico al contraddittorio e, quindi, alla decisione.

Ne consegue che trova applicazione il principio già espresso da questa Corte (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03) secondo cui, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 novembre 1956 avverso la sentenza n. 2284/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 25 marzo 2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo e ha depositato nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2021 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale della stessa città il 29 ottobre 2013, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen., perché estinto per prescrizione; ha confermato le statuizioni civili e condannato l'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., come invece effettuato dalla Corte di appello di Lecce con ordinanza del 6 novembre 2020; 2.2 travisamento del fatto e motivazione apparente in relazione alla violazione della norma processuale di cui all'art. 192, comma uno, cod. proc. pen. La Corte d'appello avrebbe errato, poiché non aveva disposto una nuova perizia, nonostante l'imputata non fosse stata avvisata e non avesse potuto partecipare alle operazioni, svolte dal consulente del Pubblico ministero, e produrre ulteriori documenti, poi versati in atti di causa. Peraltro, il nuovo amministratore del Condominio non avrebbe consegnato al consulente tutta la documentazione, a sua volta ricevuta dall'imputata. Tutto l'assetto motivazionale della sentenza della Corte di appello sarebbe errato, poiché: a) il prospetto, a cui si fa riferimento, è antecedente al bilancio consuntivo e sarebbe sbagliato sostenere che conteneva "esposizioni di somme non corrispondenti al vero"; b) con riferimento alle spese di manutenzione degli ascensori, come risulta dal verbale di passaggio di consegne del 18 ottobre 2007, l'imputata aveva consegnato al nuovo amministratore tre bonifici e due assegni; c) con riferimento alla verifica degli impianti dell'ascensore nessuna contabilizzazione illecita è stata effettuata dall'imputata. La Corte d'appello sarebbe incorsa in altri errori, indicati alle pagine 31 e 32 del ricorso, e avrebbe trascurato che non sussisterebbero gli elementi costitutivi del reato contestato all'imputata, atteso che ella sarebbe debitrice di poche migliaia di euro, che si sarebbe dichiarata pronta a versare alla nuova amministrazione condominiale, subordinatamente e contestualmente alla compensazione dei propri crediti, e avrebbe agito semmai con mera trascuratezza o colposa negligenza; 2.3 vizi della motivazione in ordine alla mancata ammissione di una nuova perizia contabile, conseguente all'omessa valutazione del quadro probatorio documentale, prodotto dall'imputata, e all'erronea valutazione delle dichiarazioni, rese dalla parte civile, e delle prove, dalla stessa addotte. La perizia espletata sarebbe inattendibile alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] a pagina 33 del proprio elaborato, secondo cui egli non aveva potuto compiere una puntuale ricostruzione dei rendiconti della precedente amministrazione. La Corte d'appello avrebbe considerato veritiere le circostanze addotte dalla parte civile, senza confrontarle e valutarle con le prove documentali prodotte dall'imputata; 2.4 violazione di legge, perché il ritardo, dovuto a gravi motivi familiari, nella restituzione della documentazione amministrativa del Condominio e la manifestata intenzione dell'imputata di restituire quanto dovuto - contabilmente di gran lunga inferiore a fronte di quello richiesto ed erroneamente contabilizzato dal perito e statuito in sentenza dai giudici di merito - escluderebbe l'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo deve ricordarsi che la Corte costituzionale ha già deciso la questione proposta dalla Corte di appello di Lecce con ordinanza del 6 novembre 2020, dichiarando "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Difetta, quindi, l'interesse della ricorrente ad insistere nel dedurre l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. 3. Le residue censure, che possono essere trattate congiuntamente, afferendo tutte alla ritenuta sussistenza del reato contestato all'imputata, non sono consentite. 3.1 Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione di una nuova perizia, la Corte di appello ha affermato che non era necessario disporre la perizia contabile, atteso che "l'istruttoria espletata in primo grado aveva consentito di chiarire ampiamente il fatto oggetto dell'imputazione". La Corte territoriale ha evidenziato che non vi era stata alcuna violazione dei diritti della difesa, per avere il Pubblico ministero conferito incarico di consulenza contabile al dottor [OSCURATO:PERSONA], senza inviare alcun avviso alla difesa. Ciò in quanto si trattava di consulenza espletata ex art. 359 cod. proc. pen. e il contenuto di tale accertamento era stato utilizzato dal giudice di primo grado all'esito dell'esame del dott. [OSCURATO:PERSONA], escusso in dibattimento, nel contraddittorio delle parti. Al riguardo deve rilevarsi che, come già chiarito da questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. 256968). Si è precisato che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28 novembre 2013, dep. 14 gennaio 2014, Rv. 258236). Evenienza, questa, che non ricorre nel caso in esame. 3.2 Deve poi evidenziarsi che il Collegio territoriale, dopo avere analiticamente disatteso le censure sollevate dall'appellante, rimarcando, tra l'altro, che il ritardo nella consegna della documentazione al consulente dott. [OSCURATO:PERSONA] era imputabile alla stessa imputata, è giunto alla conclusione che la circostanza che la stessa imputata avesse ammesso di non aver restituito al Condominio quantomeno la somma di euro 12.000,00 circa (cfr. verbale dell'udienza del 10 maggio 2013), unitamente al non pertinente richiamo circa crediti da eccepire in compensazione (non operando il principio della compensazione con credito preesistente allorché si tratti di crediti non certi né liquidi ed esigibili), consentivano di ritenere provati non solo l'elemento oggettivo del reato ma anche quello soggettivo. Il menzionato Collegio ha aggiunto che tali conclusioni erano supportate dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva concluso evidenziando - alla luce della documentazione in suo possesso - che il condominio aveva disponibilità liquide, costituite da denaro in cassa ovvero attività prontamente monetizzabili, per un importo pari ad euro 33.973,37. A fronte della motivazione della sentenza impugnata - immune da vizi sindacabili in questa sede - deve rilevarsi che con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).Nel caso in esame, la ricorrente ha reiterato analoghe doglianze sollevate in appello, che si connotano per la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale e sono tese a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio: operazione, questa, estranea ai poteri del giudice di legittimità. 4. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 5. La richiesta di liquidazione delle spese processuali, avanzata dal patrono della parte civile, non può essere accolta dal momento che le sue conclusioni si sono limitate alla richiesta di declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, senza il corredo del minimo contributo ricostruttivo e argomentativo, di guisa da non avere fornito alcun apporto dialettico al contraddittorio e, quindi, alla decisione. Ne consegue che trova applicazione il principio già espresso da questa Corte (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03) secondo cui, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre