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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21897/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1629-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l’ordinanza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- SEZ: DIST.

Di TARANTO, depositata il 07/12/2020; Ric. 2021 n. 1629 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento definito dalla Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto con sentenza n. 174/2019, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in quanto ritenuto eccessivamente restrittivo.

La Corte d’Appello di Lecce – sezione disaccata di Taranto, con ordinanza del 7/12/2020 ha rigettato l’opposizione.

Infatti, l’opponente sosteneva che il valore della controversia, cui parametrare la liquidazione del compenso era pari al valore della quota vantata dalla sua assistita nel giudizio di scioglimento della comunione immobiliare nascente a seguito delle separazione dal marito [OSCURATO:PERSONA], ed ammontante ad oltre 600.000 euro, il che determinava un compenso pari nel minimo ad € 13.911,00.

I giudici dell’opposizione rigettavano la deduzione rilevando che il giudizio di appello non aveva interessato l’intera massa comune, ma la sola obbligazione della Guerrero di restituire alla massa il denaro prelevato da un libretto bancario e dai conti comuni.

Tale domanda era stata dichiarata inammissibile in primo grado ed era il solo oggetto del giudizio di appello.

Ric. 2021 n. 1629 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -3- Il valore della causa era, quindi, pari all’importo della somma che la cliente dell’opponente avrebbe dovuto restituire alla massa, e quindi al più al supplemento di quota spettante al coniuge separato.

Poiché tale somma non era stata esattamente precisata dal Cinefra, né risultava agli atti, la Corte d’appello aveva correttamente liquidato i compensi facendo applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, e secondo i valori minimi, attesa la semplicità della materia del contendere, risultando quindi corretta la liquidazione effettuata.

Avverso tale ordinanza l‘avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memorie.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e per la determinazione del valore della causa, evidenziando che non era stato correttamente individuato il valore della controversia in appello.

Infatti, il Cinefra, oltre a riproporre la domanda riconvenzionale concernente le somme asseritamente sottratte dalla moglie, aveva evidenziato che non era possibile formare le quote se non dopo aver determinato le somme da restituire.

Inoltre, aveva contestato anche la stima di alcuni dei beni divisi in primo grado sottolineando anche il decorso del tempo tra la data della stima del CTU e quella della decisione, che imponeva un aggiornamento dei valori di estimo.

Ric. 2021 n. 1629 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -4- Ciò implica che in appello non si dibatteva solo delle somme sottratte, e di cui si chiedeva la restituzione, ma della divisione dell’intera massa, occorrendo quindi tener conto dei valori come determinati all’esito del giudizio di primo grado.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 82 del DPR n. 115/2002 in quanto la non corretta valutazione del valore della causa ha implicato anche un’inesatta liquidazione del compenso, in violazione dei minimi tariffari.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DM n. 55/2014, in quanto proprio perché per effetto dell’appello del Cinefra era stata posta nuovamente in discussione la stima dei beni comuni, la liquidazione del compenso doveva avvenire tenendo conto del valore della massa.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 e 5 n. 6 del DM n. 55/2014, in quanto anche a voler accedere alla soluzione che la causa fosse di valore indeterminabile, la individuazione come somma dovuta in base ai valori minimi in € 1.700,00 è evidentemente erronea e contrasta proprio con i minimi di cui al citato DM.

I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati nei limiti di cui alla motivazione che segue.

Sebbene sia inammissibile la denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., in quanto veicolata secondo la formula non più applicabile della norma a seguito della novella del 2012, tuttavia il ricorrente segnala come il disputatum in appello, alla Ric. 2021 n. 1629 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -5- luce delle contestazioni mosse con il gravame dalla controparte della propria assistita, non si limitasse, come invece ritenuto dalla Corte d’Appello, alla sola richiesta di restituzione delle somme che si assumeva fossero state oggetto di appropriazione da parte della Guerrero.

Il ricorrente ha riportato in ricorso, a pagg. 6 e seguenti, brani dell’atto di appello del Cinefra dai quali si evince che le censure mosse investivano, oltre alla questione pacificamente ritenuta costituire oggetto di appello anche nell’ordinanza impugnata, anche la stima dei beni immobili oggetto della domanda di scioglimento della comunione contestandosi sia il giudizio reso sul punto dal CTU, sia la necessità di tenere conto del tempo trascorso e dell’incidenza sul mercato immobiliare.

Tale estensione del giudizio di appello si ricava anche dalle conclusioni dell’atto di appello, quali riportate a pag. 11 del ricorso, nelle quali al punto 3), si sollecitava la determinazione attuale del valore dei beni.

Appare quindi in contrasto con l’ambito del disputatum in appello, quale fissato dall’atto di impugnazione, l’affermazione del giudice dell’opposizione secondo cui in realtà il gravame investiva solo la domanda di restituzione del denaro.

Né appare idonea ad incidere su tale conclusione la decisione di questa Corte n. 11477/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto n. 174/2019, cui si riferisce la richiesta di liquidazione oggetto di causa, in quanto il passaggio della motivazione che attiene Ric. 2021 n. 1629 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -6- proprio ai motivi di ricorso che concernevano la questione della stima dei beni immobili, rivela come la Corte, lungi dall’affermare che le doglianze non fossero state effettivamente avanzate, si è limitata a rilevare il difetto di specificità dei motivi che nella loro formulazione non permettevano di accertare se e quando le censure in punto di stima fossero state avanzate dal ricorrente in sede di appello.

Attesa l’individuazione dell’oggetto del giudizio di appello, e quindi il valore della domanda per la quale anche in sede di gravame il ricorrente ha prestato la sua attività, risulta evidente l’erronea individuazione dello scaglione di liquidazione operata dall’ordinanza impugnata, che si è arrestata alla sola domanda di restituzione, considerata di valore indeterminabile.

L‘accoglimento dei primi tre motivi, con la conseguente cassazione della decisione gravata, determina poi evidentemente l’assorbimento del quarto motivo, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una nuova liquidazione del compenso, sulla base del valore della causa alla luce della materia del contendere ancora sussistente in grado di appello.

Il giudice di rinvio, che si designa in altro magistrato della Corte d’Appello di Lecce, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM Accoglie i primi tre motivi nei limiti di cui in motivazione, ed assorbito il quarto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altro magistrato della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1629-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l’ordinanza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- SEZ: DIST. Di TARANTO, depositata il 07/12/2020; Ric. 2021 n. 1629 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento definito dalla Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto con sentenza n. 174/2019, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in quanto ritenuto eccessivamente restrittivo. La Corte d’Appello di Lecce – sezione disaccata di Taranto, con ordinanza del 7/12/2020 ha rigettato l’opposizione. Infatti, l’opponente sosteneva che il valore della controversia, cui parametrare la liquidazione del compenso era pari al valore della quota vantata dalla sua assistita nel giudizio di scioglimento della comunione immobiliare nascente a seguito delle separazione dal marito [OSCURATO:PERSONA], ed ammontante ad oltre 600.000 euro, il che determinava un compenso pari nel minimo ad € 13.911,00. I giudici dell’opposizione rigettavano la deduzione rilevando che il giudizio di appello non aveva interessato l’intera massa comune, ma la sola obbligazione della Guerrero di restituire alla massa il denaro prelevato da un libretto bancario e dai conti comuni. Tale domanda era stata dichiarata inammissibile in primo grado ed era il solo oggetto del giudizio di appello. Ric. 2021 n. 1629 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- Il valore della causa era, quindi, pari all’importo della somma che la cliente dell’opponente avrebbe dovuto restituire alla massa, e quindi al più al supplemento di quota spettante al coniuge separato. Poiché tale somma non era stata esattamente precisata dal Cinefra, né risultava agli atti, la Corte d’appello aveva correttamente liquidato i compensi facendo applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, e secondo i valori minimi, attesa la semplicità della materia del contendere, risultando quindi corretta la liquidazione effettuata. Avverso tale ordinanza l‘avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memorie. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e per la determinazione del valore della causa, evidenziando che non era stato correttamente individuato il valore della controversia in appello. Infatti, il Cinefra, oltre a riproporre la domanda riconvenzionale concernente le somme asseritamente sottratte dalla moglie, aveva evidenziato che non era possibile formare le quote se non dopo aver determinato le somme da restituire. Inoltre, aveva contestato anche la stima di alcuni dei beni divisi in primo grado sottolineando anche il decorso del tempo tra la data della stima del CTU e quella della decisione, che imponeva un aggiornamento dei valori di estimo. Ric. 2021 n. 1629 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- Ciò implica che in appello non si dibatteva solo delle somme sottratte, e di cui si chiedeva la restituzione, ma della divisione dell’intera massa, occorrendo quindi tener conto dei valori come determinati all’esito del giudizio di primo grado. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 82 del DPR n. 115/2002 in quanto la non corretta valutazione del valore della causa ha implicato anche un’inesatta liquidazione del compenso, in violazione dei minimi tariffari. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DM n. 55/2014, in quanto proprio perché per effetto dell’appello del Cinefra era stata posta nuovamente in discussione la stima dei beni comuni, la liquidazione del compenso doveva avvenire tenendo conto del valore della massa. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 e 5 n. 6 del DM n. 55/2014, in quanto anche a voler accedere alla soluzione che la causa fosse di valore indeterminabile, la individuazione come somma dovuta in base ai valori minimi in € 1.700,00 è evidentemente erronea e contrasta proprio con i minimi di cui al citato DM. I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati nei limiti di cui alla motivazione che segue. Sebbene sia inammissibile la denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., in quanto veicolata secondo la formula non più applicabile della norma a seguito della novella del 2012, tuttavia il ricorrente segnala come il disputatum in appello, alla Ric. 2021 n. 1629 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- luce delle contestazioni mosse con il gravame dalla controparte della propria assistita, non si limitasse, come invece ritenuto dalla Corte d’Appello, alla sola richiesta di restituzione delle somme che si assumeva fossero state oggetto di appropriazione da parte della Guerrero. Il ricorrente ha riportato in ricorso, a pagg. 6 e seguenti, brani dell’atto di appello del Cinefra dai quali si evince che le censure mosse investivano, oltre alla questione pacificamente ritenuta costituire oggetto di appello anche nell’ordinanza impugnata, anche la stima dei beni immobili oggetto della domanda di scioglimento della comunione contestandosi sia il giudizio reso sul punto dal CTU, sia la necessità di tenere conto del tempo trascorso e dell’incidenza sul mercato immobiliare. Tale estensione del giudizio di appello si ricava anche dalle conclusioni dell’atto di appello, quali riportate a pag. 11 del ricorso, nelle quali al punto 3), si sollecitava la determinazione attuale del valore dei beni. Appare quindi in contrasto con l’ambito del disputatum in appello, quale fissato dall’atto di impugnazione, l’affermazione del giudice dell’opposizione secondo cui in realtà il gravame investiva solo la domanda di restituzione del denaro. Né appare idonea ad incidere su tale conclusione la decisione di questa Corte n. 11477/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto n. 174/2019, cui si riferisce la richiesta di liquidazione oggetto di causa, in quanto il passaggio della motivazione che attiene Ric. 2021 n. 1629 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- proprio ai motivi di ricorso che concernevano la questione della stima dei beni immobili, rivela come la Corte, lungi dall’affermare che le doglianze non fossero state effettivamente avanzate, si è limitata a rilevare il difetto di specificità dei motivi che nella loro formulazione non permettevano di accertare se e quando le censure in punto di stima fossero state avanzate dal ricorrente in sede di appello. Attesa l’individuazione dell’oggetto del giudizio di appello, e quindi il valore della domanda per la quale anche in sede di gravame il ricorrente ha prestato la sua attività, risulta evidente l’erronea individuazione dello scaglione di liquidazione operata dall’ordinanza impugnata, che si è arrestata alla sola domanda di restituzione, considerata di valore indeterminabile. L‘accoglimento dei primi tre motivi, con la conseguente cassazione della decisione gravata, determina poi evidentemente l’assorbimento del quarto motivo, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una nuova liquidazione del compenso, sulla base del valore della causa alla luce della materia del contendere ancora sussistente in grado di appello. Il giudice di rinvio, che si designa in altro magistrato della Corte d’Appello di Lecce, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie i primi tre motivi nei limiti di cui in motivazione, ed assorbito il quarto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altro magistrato della Corte d
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