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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24526/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insistevano per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali di [OSCURATO:PERSONA] annullava il decreto che aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, dell'importo di euro 1.200.000, in relazione al reato di autoriciclaggio.

Il Tribunale riteneva che non vi fosse il fumus del reato previsto dall'art. 648-ter.1. cod. pen. dato che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso che in capo a [OSCURATO:PERSONA] vi fossero gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del reato "presupposto", identificato nell'intestazione fittizia della società "[OSCURATO:SOCIETA].". . [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ", aveva infatti, escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso nella creazione della "[OSCURATO:SOCIETA]." , società che aveva gestito, per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intranei alla 'ndrangheta, l'operazione di compravendita di un terreno nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe servito per realizzare un centro commerciale Eurospin nel territorio calabrese.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore presso il Tribunale di Reggio di Calabria, che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di mol:ivazione: si che era incontestato che parte dei profitti (nella misura di euro 462.000) realizzati con la vendita alla "[OSCURATO:SOCIETA]." dell'immobile nella disponibilità della società "Immobiliare celtica s.r.l.", riferibile a [OSCURATO:PERSONA], venivano trasferiti ad [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla 'ndrangheta; tale trasferimento rivelava le cointeressenze di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero agito in sinergia per consentire l'espansione commerciale nel territorio reggino dei supermercati a marchio Eurospin, sotto il controllo della 'ndrangheta e consentiva, pertanto, di ritenere integrato il fumus del reato contestato. 2.2.Violazione di legge (648-bis cod. pen.) in relazione alla qualificazione giuridica della condotta contestata: si deduceva che, anche a voler ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse concorrente nel reato di intestazione fittizia, la sua condotta integrava comunque il reato di riciclaggio, tenuto conto dell'incontestato trasferimento ad [OSCURATO:PERSONA] di parte del denaro, consegnato dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." per la vendita del terreno destinato alla creazione del centro Eurospin.

A ciò si aggiungeva che non sarebbe stato considerato che già nel 2014 la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva stipulato un contratto preliminare con "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." del terreno nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]: il che dimostrerebbe che tra Cangemi, Mordà e [OSCURATO:PERSONA] - proprietario del terreno impegnato da Gangemi - vi fossero accordi e sinergie.3. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], con nota scritta, insistevano per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che si seguito si indicheranno.

1.1. In via preliminare il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.

U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

1.2. Tenuto conto dei limiti normativi del ricorso per cassazione contro le ordinanze che dispongono misure cautelari reali, deve ritenersi che non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo di ricorso in quanto lo stesso denuncia un vizio di motivazione, non consentito, ritenendo illogica la valutazione delle emergenze indiziarie a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condotta di autoriciclaggio.

1.2. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso che denuncia l'omesso adempimento da parte del Tribunale dell'obbligo di assegnare alla condotta la corretta veste giuridica, che nel caso in esame, in base ad emergenze indiziarie che non erano contestate, sarebbe quella di riciclaggio; tale obbligo grava sul giudice anche nel corso dell'incidente cautelare (tra le altre Sez. 6, n. 92 del 31/10/2013, dep. 2014, Rv. 258552; Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Weijun, Rv. 245069 - 0).

Di recente, con giurisprudenza che si condivide si è, infatti, affermato che non costituisce mutazione del fatto, né comporta l'inefficacia del provvedimento, la diversa qualificazione operata dal giudice per le indagini preliminari che decide in ordine alla applicazione del sequestro preventivo, conservando il giudice della cautela, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883 - 01).

Si riafferma, infatti, che mentre il pubblico ministero deve descrivere compiutamente la condotta, indicando la condotta che si contesta in modo preciso e coerente con le prove disponibili nella fase, sul giudice grava l'obbligo di assegnare alla condotta descritta, la corretta veste giuridica: tale dovere di controllo sulla qualificazione giuridica investe il giudice nel corso di tutto il procedimento penale e, dunque, anche nel corso degli incidenti cautelari reali e personali.

In tale fase il giudice che procede ex officio alla riqualificazione non deve apprestare particolari cautele per tutelare il contraddittorio (in materia, tra le alt.re: Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118 che effettua l'interpretazione conforme alla ratio deddendi espressa dalla Corte Edu, 2 sez., nel caso Drassich. v.Italia, deciso I'll dicembre 2007) dato che l'incidente cautelare, si colloca in un percorso procedimentale sottoponibile ad ampia rivalutazione nel corso dello sviluppo del procedimento e del processo.

Nel caso in esame, il Tribunale riteneva incontestato (a) che la società "[OSCURATO:SOCIETA]." fosse oggetto di una intestazione fittizia funzionale a favorire [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la sostanziale disponibilità (pag. 3 dell'ordinanza impugnata), (b) che il denaro proveniente da tale società fosse stato versato alla "Celtica immobiliare s.r.l.", anch'essa società oggetto di intestazione fittizia, nella sostanziale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 ordinanza impugnata nota 3), (c) che parte di somma fosse stata dirottata alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." riferibile ad [OSCURATO:PERSONA].

Incontestate tali emergenze, il Tribunale dovrà verificare, adempiendo il suo obbligo di corretto inquadramento della condotta contestata, se il flusso di denaro tra due società che risultano entrambe intestate fittiziamente, ovvero la "Leg s.r.I", società- schermo di [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società-schermo di [OSCURATO:PERSONA] - ed in parte transitato verso la "Mado immobiliare s.r.l." di [OSCURATO:PERSONA] - integri o meno condotte di riciclaggio, reimpiego o autoriclaggio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insistevano per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali di [OSCURATO:PERSONA] annullava il decreto che aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, dell'importo di euro 1.200.000, in relazione al reato di autoriciclaggio. Il Tribunale riteneva che non vi fosse il fumus del reato previsto dall'art. 648-ter.1. cod. pen. dato che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso che in capo a [OSCURATO:PERSONA] vi fossero gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del reato "presupposto", identificato nell'intestazione fittizia della società "[OSCURATO:SOCIETA].". . [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ", aveva infatti, escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso nella creazione della "[OSCURATO:SOCIETA]." , società che aveva gestito, per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intranei alla 'ndrangheta, l'operazione di compravendita di un terreno nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe servito per realizzare un centro commerciale Eurospin nel territorio calabrese. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore presso il Tribunale di Reggio di Calabria, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di mol:ivazione: si che era incontestato che parte dei profitti (nella misura di euro 462.000) realizzati con la vendita alla "[OSCURATO:SOCIETA]." dell'immobile nella disponibilità della società "Immobiliare celtica s.r.l.", riferibile a [OSCURATO:PERSONA], venivano trasferiti ad [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla 'ndrangheta; tale trasferimento rivelava le cointeressenze di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero agito in sinergia per consentire l'espansione commerciale nel territorio reggino dei supermercati a marchio Eurospin, sotto il controllo della 'ndrangheta e consentiva, pertanto, di ritenere integrato il fumus del reato contestato. 2.2.Violazione di legge (648-bis cod. pen.) in relazione alla qualificazione giuridica della condotta contestata: si deduceva che, anche a voler ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse concorrente nel reato di intestazione fittizia, la sua condotta integrava comunque il reato di riciclaggio, tenuto conto dell'incontestato trasferimento ad [OSCURATO:PERSONA] di parte del denaro, consegnato dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." per la vendita del terreno destinato alla creazione del centro Eurospin. A ciò si aggiungeva che non sarebbe stato considerato che già nel 2014 la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva stipulato un contratto preliminare con "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." del terreno nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]: il che dimostrerebbe che tra Cangemi, Mordà e [OSCURATO:PERSONA] - proprietario del terreno impegnato da Gangemi - vi fossero accordi e sinergie.3. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], con nota scritta, insistevano per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che si seguito si indicheranno. 1.1. In via preliminare il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Tenuto conto dei limiti normativi del ricorso per cassazione contro le ordinanze che dispongono misure cautelari reali, deve ritenersi che non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo di ricorso in quanto lo stesso denuncia un vizio di motivazione, non consentito, ritenendo illogica la valutazione delle emergenze indiziarie a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condotta di autoriciclaggio. 1.2. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso che denuncia l'omesso adempimento da parte del Tribunale dell'obbligo di assegnare alla condotta la corretta veste giuridica, che nel caso in esame, in base ad emergenze indiziarie che non erano contestate, sarebbe quella di riciclaggio; tale obbligo grava sul giudice anche nel corso dell'incidente cautelare (tra le altre Sez. 6, n. 92 del 31/10/2013, dep. 2014, Rv. 258552; Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Weijun, Rv. 245069 - 0). Di recente, con giurisprudenza che si condivide si è, infatti, affermato che non costituisce mutazione del fatto, né comporta l'inefficacia del provvedimento, la diversa qualificazione operata dal giudice per le indagini preliminari che decide in ordine alla applicazione del sequestro preventivo, conservando il giudice della cautela, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883 - 01). Si riafferma, infatti, che mentre il pubblico ministero deve descrivere compiutamente la condotta, indicando la condotta che si contesta in modo preciso e coerente con le prove disponibili nella fase, sul giudice grava l'obbligo di assegnare alla condotta descritta, la corretta veste giuridica: tale dovere di controllo sulla qualificazione giuridica investe il giudice nel corso di tutto il procedimento penale e, dunque, anche nel corso degli incidenti cautelari reali e personali. In tale fase il giudice che procede ex officio alla riqualificazione non deve apprestare particolari cautele per tutelare il contraddittorio (in materia, tra le alt.re: Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118 che effettua l'interpretazione conforme alla ratio deddendi espressa dalla Corte Edu, 2 sez., nel caso Drassich. v.Italia, deciso I'll dicembre 2007) dato che l'incidente cautelare, si colloca in un percorso procedimentale sottoponibile ad ampia rivalutazione nel corso dello sviluppo del procedimento e del processo. Nel caso in esame, il Tribunale riteneva incontestato (a) che la società "[OSCURATO:SOCIETA]." fosse oggetto di una intestazione fittizia funzionale a favorire [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la sostanziale disponibilità (pag. 3 dell'ordinanza impugnata), (b) che il denaro proveniente da tale società fosse stato versato alla "Celtica immobiliare s.r.l.", anch'essa società oggetto di intestazione fittizia, nella sostanziale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 ordinanza impugnata nota 3), (c) che parte di somma fosse stata dirottata alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." riferibile ad [OSCURATO:PERSONA]. Incontestate tali emergenze, il Tribunale dovrà verificare, adempiendo il suo obbligo di corretto inquadramento della condotta contestata, se il flusso di denaro tra due società che risultano entrambe intestate fittiziamente, ovvero la "Leg s.r.I", società- schermo di [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società-schermo di [OSCURATO:PERSONA] - ed in parte transitato verso la "Mado immobiliare s.r.l." di [OSCURATO:PERSONA] - integri o meno condotte di riciclaggio, reimpiego o autoriclaggio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, comma
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