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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 20827/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento facoltativo di competenza iscritto al n. 07869/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] F .lli S egreto s.r.l. , in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), i primi due in virtù di procure speciali su foglio separato posto in calce al ricorso; il terzo ex art.86 cod. proc. civ.; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Direttore Generale e [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata telematicamente alla scrittura difensiva ex art. 47, ultimo Oggetto: Regolamento di competenza facoltativo.

C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani comma,cod. proc. civ.: -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 327/2023, depositata il 16 febbraio 2023, notificata il 17 febbraio 2023; udìta la relazione della causa, svolta nella c amera di consiglio del 4 giugno 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia.

Rilevato che:

1. la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione al decreto con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto (alla società quale debitrice principale, al sig. [OSCURATO:PERSONA] e alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori) di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di Euro 13.355,40, a titolo di saldo canoni e spese di un contratto di leasing stipulato dalla società in data 9 settembre 2015, avente ad oggetto una autovettura [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento dell’opposizione e della conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti, per un verso, sollevarono l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente, ex art. 33 del Codice del consumodi cui al d.lgs. n. 206/2005, il Tribunale di Matera, luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], quale foro del consumatore; per altro verso, dedusserol’inesistenza del credito vantato dalla società opposta e, in ogni caso, la sua mancanza di prova;

2. si costituì la società convenuta, resistendo sia all’eccezione di incompetenza che al merito dell’opposizione; in ordine all’eccezione di incompetenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.dedusse, de facto, l’avvenuta approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto, a norma degli artt. 1341 e 1342 c od. civ., le quali C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani prevedevano una deroga convenzionale alla competenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia; sostenne, de iure, che, in temadi competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing per il quale sia sorta controversia si estenderebbead ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata, restando quindi soggetta alla clausola derogativa della competenza territoriale anche la causa avente ad oggetto il contratto di fideiussione in cui i f ideiubenti abbiano con apposita clausola dichiarato di aver preso visione del contratto di locazione finanziaria e di accettarlo integralmente;

3. con sentenza 16 febbraio 2023, n.327, il Tribunale di Venezia ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale e, decidendo sul merito dell’opposizione, rilevata la parziale estinzione dell’obbligazione nei limiti della somma di Euro 10.323,58, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la debitrice e i fideiussori opponenti , in solido tra loro, al pagamento, in favore della creditrice opposta, della minor somma di Euro 3.031,82, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda al sal do e al rimborso delle spese processuali; in funzione del rigetto dell’eccezione di incompetenza, il Tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile, alla fattispecie, l’art. 33 del Codice del consumo sul c.d. foro del consumatore, venendo in considerazione un «contratto sottoscritto, in qualità di utilizzatrice, da una persona giuridica, in particolare una società di capitali (società a responsabilità limitata), con sottoscrizione, altresì, delle condizioni generali e specifica approvazione scritta, ex art. 1341e 3142 cc, del relativo art. 22 (il quale prevede, quali fori esclusivi, alternativamente, i fori di Padova, Venezia e di domicilio del convenuto»; inoltre, il Tribunale ha reputato che «la medesima eccezione non risulta fondata nemmeno con riguardo alle persone fisiche dei fideiussori, dato il richiamo negli atti di fideiussione … al contratto di leasing ed alle relative condizioni generali»; C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 4.hanno proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnando, con un unico, articolato motivo, la specifica statuizione sulla competenza contenuta nella sentenza n. 327 del 2023 del Tribunale di Venezia; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia; fissata l’odierna udienza camerale, in vista di essa entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. c on l’unico , articolato motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo)e la nullità della clausola derogatoria della competenza contenuta nel contratto di fideiussione; in sintesi, i ricorrenti deducono che, alla stregua delle inequivoche risultanze degli atti di causa, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l’obbligazionedi garanzia del debito della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto socia ed amministratricedella stessa, invece [OSCURATO:PERSONA], pur svolgendo la professione di avvocato, non aveva prestato la fideiussione nell’esercizio di tale attività o in funzione del suo svolgimento, ma si era obbligato quale persona fisica e coniuge della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e quindi per finalità estranee al dettoesercizio; ciò evidenziato in fatto, i ricorrenti invocano, in diritto , l’ orientamento giurisprudenziale secondo cui , ne l la fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di essa, senza considerare il contratto principale, attribuendo quindi la qualità di consumatore alla persona fisica che abbia C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani stipulato il contratto per ragioni e finalità estranee all’attività professionale eventualmentesvolta;

2. Il ricorso è fondato , limitatamente all’istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA]; 2.1.il tradizionale orientamento di questa Corte , richiamato anche dal Procuratore Generale –secondo cui, in presenza di un negozio di fideiussion e e in considerazione dell’accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, dovrebbe aversi riguardo , per l’applicazione della speciale competenza territoriale dettata dal d . l gs . n. 206/2005 (art. 33), all’obbligazione garantita, così senz’altro escludendosi l’applicazione del foro speciale qualora il debitore principale sia pacificamente un imprenditore(in tal senso, Cass. 13 /06/2006 , n. 13643 ; Cass. 29/11/2011, n.25212 ; Cass.05/12/2016, n.24846) – è stato superato dal nuovo indirizzo affermatosi a partire da Cass. 13/12/2018, n. 32225, consolidatosi nella successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici (Cass. 16/01/2020, n. 742; Cass.24/01/2020, n. 1666; Cass. 03/12/2020, n. 27618) e definitivamente suggellatodalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 27/02/2023, n. 5868), il quale, tenuto conto della giurisprudenza union al e (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), reputa che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, cosicché deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), abbia stipulato il negozio di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non abbia costituito atto espressivo di tale attività, nésia stata strettamente funzionale al suo svolgimento ;

2.2. i n altr e parole , per escludere la qualità di consumatore del fideiubente non è sufficiente che egli svolga un’attività professionale ma C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani occorre che la fideiussione sia stipulata per ragioni e finalità ad essa inerenti, ascrivendosi o alla categoria degli atti espressivi dell’attività(cioè gli atti posti in essere nell’esercizio dell’attività professionale) oppure nella categoria degli atti strumentali in senso proprio (ovverosia , degli atti funzionali allo svolgimento dell’attività stessa);

2.3. n el caso in esame , Antonio A lbanese, pur essendo un professionista, ha prestato la fideiussione quale persona fisica e coniuge di [OSCURATO:PERSONA], già socia unica ed amministratrice della società debitrice principale; per un verso, risulta con tutta evidenza –e deve reputarsi persino incontroverso tra le parti – che il contratto di fideiussione da lui posto in essere non rientrava nella prima categoria (atto di esercizio dell’attività professionale), non potendo considerarsi espressiva della profession e di avvocato l’assunzione di unagaranzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento dei canoni delleasing di una automobile; per a l tro verso, va altresì escluso, alla stregua delle risultanze di causa, che il contratto rientrasse nella categoria degli atti strumentali allo svolgimento della professione; in proposito, infatti, la deduzione formulata dalla società creditrice (convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) secondo cui “non si potrebbe escludere” che [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato la garanzia allo scopo di ottenere un veicolo di rappresentanza per la propria professione, risulta smentita dalla circostanza, allegata dal medesimo professionista e restata non contestata, che egli , in una alla prestazione della fideiussione per finalità estranee alla propria professione, aveva proceduto, con un distinto atto, all’acquisto di altra autovettura intestata alla Partita IVA del proprio studio professionale, quale macchina di rappresentanza; 2.4.sussistono dunque i presupposti per attribuire ad [OSCURATO:PERSONA] la qualità di consumatorein ordine al contratto di fideiussione da lui stipulato e, conseguentemente, per l’applicazione della disciplina speciale consumeristica ai fini della individuazione del giudice territorialmente C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani competentein ordine alla domanda proposta in via monitoria nei su o i confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;

2.5. quest’ultima, con riferim e nto all’ipotesi cui fosse stato ritenuto applicabile il foro del consumatore ad [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che l’eccezionedi incompetenza territoriale fosse accolta « solo ed esclusivamente nei suoi confronti» e non anche nei confronti della debitriceprincipale ( st a nte la sua natura di società di capitali) e di [OSCURATO:PERSONA], secondo fideiussore , attesi laqualità di socia e il ruolo di amministratore unico della società da essa rivestitiall’epoca della stipula del contratto; al riguardo va osservato che limitatamenteall’istanza di regolamento di competenzaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del liquidatore, il ricorso è inammissibile per caren za dei motivi inerenti alla competenzain ordine alle relative domande , dal momento che nulla è dedotto rispetto alla loro posizione; l’inammissibilitàdell’istanza non toglie che questa Corte debba regolare la competenza anche in relazione ai rapporti processuali relativi a M aria [OSCURATO:PERSONA] e alla societàF.lli [OSCURATO:PERSONA]; escluso che ad essi possa attribuirsi la qualità di consumatori (stanti la natura di società di capitali della debitrice principalee il ruolo ricoperto nella stessa dallafideiubente), si pone il problema dell’eventuale vis a t tra c tiva del foro competente inrelazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; nel caso di cumulo soggettivo di domande, la sussistenza della vis attractiva del foro del consumatore, «« in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili», presuppone tuttavia che tra le cause connesse o collegate sussista un rapporto di evidente subordinazione (Cass. 25/03/2003, n. 4367; Cass. 10/08/2012, n. 14386; Cass. 12/03/2014, n. 5705); rapportoche evidentemente non è riscontrabile in un a fattispecie – come quella in esame –integrante una obbligazione plurisoggettiva solidale passiva, tradottasi, sotto il profilo processuale, in un cumulo di domande C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani litisconsortile facoltativo , in relazione al quale non risulta essere stata esercitata da uno dei condebitori (e segnatamente da [OSCURATO:PERSONA]) l’azione di regresso nei confronti degli altri, né, più in generale, è statadedotta (e men che meno dimostrata), la sussistenza di un profilo di interesse derivante dall’atteggiarsi delle difese di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi degli altri due debitori solidali; deve pertanto escludersi che operi, nei confronti dellerestanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore;

3. in conclusione , deve accogliersi il ricorso in relazione alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la competenza del Tribunale di Materasulla relativa domanda, ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, con termine di tre mesi per la riassunzione;invece, la s tatuizione impugnata resta ferma, anche in ordine al l e spese , in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia sulle relative domande, previo rilievo di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza da loro proposta;

4. le spese del regolamento vanno compensate, attesa la peculiarità della vicenda processuale con esso introdotta; Avuto riguardo al tenore della pronunciaadottata nei loro confronti, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso limitatamente all a posizione di A ntonio Albanesee dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Matera sulla C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani relativadomanda; fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dal deposito della presenteordinanza; dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenzaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazionee dichiara la competenzadel Tribunale di V enezia sull e relative domand e ; compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio di regolamento di competenza. ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento facoltativo di competenza iscritto al n. 07869/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] F .lli S egreto s.r.l. , in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), i primi due in virtù di procure speciali su foglio separato posto in calce al ricorso; il terzo ex art.86 cod. proc. civ.; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Direttore Generale e [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata telematicamente alla scrittura difensiva ex art. 47, ultimo Oggetto: Regolamento di competenza facoltativo. C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani comma,cod. proc. civ.: -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 327/2023, depositata il 16 febbraio 2023, notificata il 17 febbraio 2023; udìta la relazione della causa, svolta nella c amera di consiglio del 4 giugno 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia. Rilevato che: 1. la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione al decreto con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto (alla società quale debitrice principale, al sig. [OSCURATO:PERSONA] e alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori) di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di Euro 13.355,40, a titolo di saldo canoni e spese di un contratto di leasing stipulato dalla società in data 9 settembre 2015, avente ad oggetto una autovettura [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento dell’opposizione e della conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti, per un verso, sollevarono l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente, ex art. 33 del Codice del consumodi cui al d.lgs. n. 206/2005, il Tribunale di Matera, luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], quale foro del consumatore; per altro verso, dedusserol’inesistenza del credito vantato dalla società opposta e, in ogni caso, la sua mancanza di prova; 2. si costituì la società convenuta, resistendo sia all’eccezione di incompetenza che al merito dell’opposizione; in ordine all’eccezione di incompetenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.dedusse, de facto, l’avvenuta approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto, a norma degli artt. 1341 e 1342 c od. civ., le quali C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani prevedevano una deroga convenzionale alla competenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia; sostenne, de iure, che, in temadi competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing per il quale sia sorta controversia si estenderebbead ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata, restando quindi soggetta alla clausola derogativa della competenza territoriale anche la causa avente ad oggetto il contratto di fideiussione in cui i f ideiubenti abbiano con apposita clausola dichiarato di aver preso visione del contratto di locazione finanziaria e di accettarlo integralmente; 3. con sentenza 16 febbraio 2023, n.327, il Tribunale di Venezia ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale e, decidendo sul merito dell’opposizione, rilevata la parziale estinzione dell’obbligazione nei limiti della somma di Euro 10.323,58, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la debitrice e i fideiussori opponenti , in solido tra loro, al pagamento, in favore della creditrice opposta, della minor somma di Euro 3.031,82, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda al sal do e al rimborso delle spese processuali; in funzione del rigetto dell’eccezione di incompetenza, il Tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile, alla fattispecie, l’art. 33 del Codice del consumo sul c.d. foro del consumatore, venendo in considerazione un «contratto sottoscritto, in qualità di utilizzatrice, da una persona giuridica, in particolare una società di capitali (società a responsabilità limitata), con sottoscrizione, altresì, delle condizioni generali e specifica approvazione scritta, ex art. 1341e 3142 cc, del relativo art. 22 (il quale prevede, quali fori esclusivi, alternativamente, i fori di Padova, Venezia e di domicilio del convenuto»; inoltre, il Tribunale ha reputato che «la medesima eccezione non risulta fondata nemmeno con riguardo alle persone fisiche dei fideiussori, dato il richiamo negli atti di fideiussione … al contratto di leasing ed alle relative condizioni generali»; C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 4.hanno proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnando, con un unico, articolato motivo, la specifica statuizione sulla competenza contenuta nella sentenza n. 327 del 2023 del Tribunale di Venezia; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia; fissata l’odierna udienza camerale, in vista di essa entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. c on l’unico , articolato motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo)e la nullità della clausola derogatoria della competenza contenuta nel contratto di fideiussione; in sintesi, i ricorrenti deducono che, alla stregua delle inequivoche risultanze degli atti di causa, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l’obbligazionedi garanzia del debito della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto socia ed amministratricedella stessa, invece [OSCURATO:PERSONA], pur svolgendo la professione di avvocato, non aveva prestato la fideiussione nell’esercizio di tale attività o in funzione del suo svolgimento, ma si era obbligato quale persona fisica e coniuge della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e quindi per finalità estranee al dettoesercizio; ciò evidenziato in fatto, i ricorrenti invocano, in diritto , l’ orientamento giurisprudenziale secondo cui , ne l la fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di essa, senza considerare il contratto principale, attribuendo quindi la qualità di consumatore alla persona fisica che abbia C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani stipulato il contratto per ragioni e finalità estranee all’attività professionale eventualmentesvolta; 2. Il ricorso è fondato , limitatamente all’istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA]; 2.1.il tradizionale orientamento di questa Corte , richiamato anche dal Procuratore Generale –secondo cui, in presenza di un negozio di fideiussion e e in considerazione dell’accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, dovrebbe aversi riguardo , per l’applicazione della speciale competenza territoriale dettata dal d . l gs . n. 206/2005 (art. 33), all’obbligazione garantita, così senz’altro escludendosi l’applicazione del foro speciale qualora il debitore principale sia pacificamente un imprenditore(in tal senso, Cass. 13 /06/2006 , n. 13643 ; Cass. 29/11/2011, n.25212 ; Cass.05/12/2016, n.24846) – è stato superato dal nuovo indirizzo affermatosi a partire da Cass. 13/12/2018, n. 32225, consolidatosi nella successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici (Cass. 16/01/2020, n. 742; Cass.24/01/2020, n. 1666; Cass. 03/12/2020, n. 27618) e definitivamente suggellatodalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27/02/2023, n. 5868), il quale, tenuto conto della giurisprudenza union al e (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), reputa che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, cosicché deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), abbia stipulato il negozio di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non abbia costituito atto espressivo di tale attività, nésia stata strettamente funzionale al suo svolgimento ; 2.2. i n altr e parole , per escludere la qualità di consumatore del fideiubente non è sufficiente che egli svolga un’attività professionale ma C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani occorre che la fideiussione sia stipulata per ragioni e finalità ad essa inerenti, ascrivendosi o alla categoria degli atti espressivi dell’attività(cioè gli atti posti in essere nell’esercizio dell’attività professionale) oppure nella categoria degli atti strumentali in senso proprio (ovverosia , degli atti funzionali allo svolgimento dell’attività stessa); 2.3. n el caso in esame , Antonio A lbanese, pur essendo un professionista, ha prestato la fideiussione quale persona fisica e coniuge di [OSCURATO:PERSONA], già socia unica ed amministratrice della società debitrice principale; per un verso, risulta con tutta evidenza –e deve reputarsi persino incontroverso tra le parti – che il contratto di fideiussione da lui posto in essere non rientrava nella prima categoria (atto di esercizio dell’attività professionale), non potendo considerarsi espressiva della profession e di avvocato l’assunzione di unagaranzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento dei canoni delleasing di una automobile; per a l tro verso, va altresì escluso, alla stregua delle risultanze di causa, che il contratto rientrasse nella categoria degli atti strumentali allo svolgimento della professione; in proposito, infatti, la deduzione formulata dalla società creditrice (convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) secondo cui “non si potrebbe escludere” che [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato la garanzia allo scopo di ottenere un veicolo di rappresentanza per la propria professione, risulta smentita dalla circostanza, allegata dal medesimo professionista e restata non contestata, che egli , in una alla prestazione della fideiussione per finalità estranee alla propria professione, aveva proceduto, con un distinto atto, all’acquisto di altra autovettura intestata alla Partita IVA del proprio studio professionale, quale macchina di rappresentanza; 2.4.sussistono dunque i presupposti per attribuire ad [OSCURATO:PERSONA] la qualità di consumatorein ordine al contratto di fideiussione da lui stipulato e, conseguentemente, per l’applicazione della disciplina speciale consumeristica ai fini della individuazione del giudice territorialmente C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani competentein ordine alla domanda proposta in via monitoria nei su o i confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2.5. quest’ultima, con riferim e nto all’ipotesi cui fosse stato ritenuto applicabile il foro del consumatore ad [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che l’eccezionedi incompetenza territoriale fosse accolta « solo ed esclusivamente nei suoi confronti» e non anche nei confronti della debitriceprincipale ( st a nte la sua natura di società di capitali) e di [OSCURATO:PERSONA], secondo fideiussore , attesi laqualità di socia e il ruolo di amministratore unico della società da essa rivestitiall’epoca della stipula del contratto; al riguardo va osservato che limitatamenteall’istanza di regolamento di competenzaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del liquidatore, il ricorso è inammissibile per caren za dei motivi inerenti alla competenzain ordine alle relative domande , dal momento che nulla è dedotto rispetto alla loro posizione; l’inammissibilitàdell’istanza non toglie che questa Corte debba regolare la competenza anche in relazione ai rapporti processuali relativi a M aria [OSCURATO:PERSONA] e alla societàF.lli [OSCURATO:PERSONA]; escluso che ad essi possa attribuirsi la qualità di consumatori (stanti la natura di società di capitali della debitrice principalee il ruolo ricoperto nella stessa dallafideiubente), si pone il problema dell’eventuale vis a t tra c tiva del foro competente inrelazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; nel caso di cumulo soggettivo di domande, la sussistenza della vis attractiva del foro del consumatore, «« in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili», presuppone tuttavia che tra le cause connesse o collegate sussista un rapporto di evidente subordinazione (Cass. 25/03/2003, n. 4367; Cass. 10/08/2012, n. 14386; Cass. 12/03/2014, n. 5705); rapportoche evidentemente non è riscontrabile in un a fattispecie – come quella in esame –integrante una obbligazione plurisoggettiva solidale passiva, tradottasi, sotto il profilo processuale, in un cumulo di domande C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani litisconsortile facoltativo , in relazione al quale non risulta essere stata esercitata da uno dei condebitori (e segnatamente da [OSCURATO:PERSONA]) l’azione di regresso nei confronti degli altri, né, più in generale, è statadedotta (e men che meno dimostrata), la sussistenza di un profilo di interesse derivante dall’atteggiarsi delle difese di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi degli altri due debitori solidali; deve pertanto escludersi che operi, nei confronti dellerestanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore; 3. in conclusione , deve accogliersi il ricorso in relazione alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la competenza del Tribunale di Materasulla relativa domanda, ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, con termine di tre mesi per la riassunzione;invece, la s tatuizione impugnata resta ferma, anche in ordine al l e spese , in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia sulle relative domande, previo rilievo di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza da loro proposta; 4. le spese del regolamento vanno compensate, attesa la peculiarità della vicenda processuale con esso introdotta; Avuto riguardo al tenore della pronunciaadottata nei loro confronti, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso limitatamente all a posizione di A ntonio Albanesee dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Matera sulla C.C. 04/06/2024 r.g.n. 07869/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani relativadomanda; fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dal deposito della presenteordinanza; dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenzaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazionee dichiara la competenzadel Tribunale di V enezia sull e relative domand e ; compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio di regolamento di competenza. ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20827/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris