Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2017
ECLI:EU:T:2017:663
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
26 settembre 2017 (
*
)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Take your time [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009»
Nella causa T‑755/16,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Anzio (Italia), rappresentato da A. Perani e J. Graffer, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),
rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 agosto 2016 (procedimento R 406/2016‑1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo Take your time [OSCURATO:PERSONA] come marchio dell’Unione europea,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e N. Półtorak, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2016,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2017,
vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 20 luglio 2015, il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
2
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:
I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «Affari finanziari; affari monetari; servizi bancari; consulenza in materia finanziaria; Home banking; Informazioni finanziarie; Informazioni in materia di assicurazioni; Sponsorizzazione finanziaria; Stime finanziarie [assicurazioni, banche, immobili]; Amministrazione di affari in materia di assicurazioni; Amministrazione di piani assicurativi; Assicurazioni bancarie; Assicurazioni bancarie per mutui; Assicurazioni contro i rischi creditizi; Assicurazioni di garanzia; Assicurazioni su mutui; Assicurazioni sui crediti; Consulenza in materia di assicurazioni; Consulenza e informazioni in materia di assicurazioni; Consulenza finanziaria e consulenza in materia di assicurazioni; Garanzie assicurative; Servizi attuari; Servizi bancari e assicurativi telefonici; Servizi di consulenza in materia di assicurazione; Servizi di gestione di piani assicurativi; Servizi finanziari offerti da società assicurative; Servizi finanziari relativi alle assicurazioni; Acquisizione di beni immobiliari per conto terzi; Amministrazione di condomini; Gestione di beni immobiliari; Locazione di beni immobiliari, Servizi di acquisizione di beni immobiliari; Servizi di consulenza in materia di investimenti in ambito immobiliare; Servizi di credito immobiliare; Servizi di depositi a garanzia relativi a beni immobili; Gestione di beni immobiliari; Servizi fiduciari immobiliari; Valutazione e gestione di beni immobiliari; Emissione di buoni di valore; Emissione di assegni di viaggio; Emissione di buoni contante; Emissione di buoni di valore; Emissione di carte prepagate; Deposito di valori; Acquisizione e trasferimento di crediti monetari; Addebito ed accredito di conti finanziari; Affari bancari; Affari finanziari; Affari monetari; Agevolazione ed organizzazione di finanziamenti; Allocazione degli investimenti; Amministrazione di affari finanziari; Amministrazione di conti di risparmio; Amministrazione di patrimoni; Amministrazione di piani pensione; Amministrazione fiduciaria; Assistenza finanziaria; Associazioni di risparmio e prestito (Servizi bancari); Banca commerciale (Servizi di una -); Home banking; Brokeraggio; Servizi di finanziamento e di prestito; Collocamento privato e servizi di investimento di capitali di rischio; Consulenza in materia di fondi fiduciari; Consulenza in materia di gestione del rischio [finanziario]; Consulenza indipendente in materia di pianificazione finanziaria; Consulenze fiscali [non relative alla contabilità]; Costituzione di società di investimento (Servizi per la -); Servizi di finanziamento e di prestito; Finanziamenti per vendite; Servizi di finanziamento e di prestito; Finanziamento azionario; Finanziamento conto clienti; Finanziamento di acquisizioni; Servizi di finanziamento e di prestito; Fornitura di capitale di investimento; Fornitura di conti correnti; Servizi di finanziamento e di prestito; Fornitura di servizi finanziari tramite una rete informatica globale o Internet; Fornitura di titoli finanziari; Garanzia di fondi; Servizi di gestione del rischio finanziario; Gestione del rischio in materia di tassi di interesse; Gestione del rischio in materia di prezzi; Gestione dell’amministrazione fiduciaria; Gestione patrimoniale; Gestione di beni finanziari; Gestione di capitali di rischio; Gestione di finanze aziendali; Gestione di fondi di società; Gestione di fondi finanziari; Gestione di fondi immobiliari; Gestione di piani pensione; Pianificazione e gestione finanziaria; Gestione finanziaria; Gestione finanziaria di bilanci di cassa; Gestione finanziaria di conti correnti; Gestione finanziaria di pensioni; Gestione finanziaria in materia di servizi bancari; Gestione finanziaria via Internet; Home banking; Informazione finanziaria, fornitura di dati, servizi di consulenza; Informazioni su conti bancari; Servizi bancari attraverso Internet; Investimenti a rendita fissa; Investimenti finanziari; Investimenti in piani di investimento azionario individuali; Investimento di capitali di rischio e di capitali per progetti; Mediazione di servizi finanziari; Mediazione in servizi bancari; Merchant banking; Online banking; Operazioni di fondi finanziari; Servizi di finanziamento e di prestito; Organizzazione di aperture di credito; Servizi di finanziamento e di prestito; Pianificazione e gestione finanziaria; Prestiti e crediti, servizi di leasing finanziario; Protezione finanziaria; Servizi di finanziamento e di prestito; Servizi bancari; Servizi bancari attraverso Internet; Servizi bancari computerizzati; Servizi bancari e finanziari; Servizi bancari elettronici; Servizi bancari elettronici mediante una rete globale di computer [Internet banking]; Servizi bancari finanziari per il ritiro di denaro; Servizi bancari finanziari personali; Servizi bancari finanziari per il deposito di denaro; Servizi bancari finanziari; Servizi bancari internazionali; Servizi bancari on-line; Servizi bancari per il prelievo di depositi; Servizi bancari personali; Servizi bancari privati; Servizi bancari telematici; Servizi di addebitamento su conto; Servizi di affari finanziari; Servizi di affari monetari; Servizi di amministrazione fiduciaria; Servizi di assegno di conto corrente; Servizi di conti bancari; Servizi di conti di deposito; Servizi di conti di risparmio; Servizi di conto assegni; Servizi di conto corrente; Servizi di deposito di valori; Servizi di finanziamento e di prestito; Servizi di gestione finanziaria relativi ad istituti bancari; Gestione finanziaria; Servizi di intermediazione finanziaria; Servizi di piani di risparmio; Servizi di piani pensionistici; Servizi di pianificazione finanziaria; Servizi di risparmio e prestito; Servizi di tesoreria; Servizi di transazioni finanziarie relative a tassi d’interesse; Servizi fiduciari; Servizi finanziari; Servizi finanziari computerizzati; Servizi finanziari relativi a risparmi; Servizi finanziari personali; Servizi finanziari riguardanti i patrimoni; Servizi in materia di investimenti; Servizi monetari; Servizi pensionistici; Servizi relativi a conti bancari e conti di risparmio; Servizi telefonici bancari; Trasferimenti e transazioni finanziarie; Servizi di pagamento e, in particolare, servizi di pagamento on-line effettuati tramite tabaccherie; Servizi di pagamento e, in particolare, servizi di pagamento che consentono il trasferimento di denaro tra privati; Servizi di sponsorizzazione finanziaria; Servizi di carte di credito; Emissione di carte di credito; Fornitura di carte di credito e carte di debito, fornitura di bancomat e carte di prelievo; Servizi relativi a carte bancomat, carte di credito, carte di addebito e carte di pagamento elettronico; Servizi di carte di credito e carte di pagamento; Servizi di gestione di carte di credito; Servizi di consulenza in materia di carte di credito, carte di debito, carte di prelievo; Servizi di apertura e servizi di chiusura di conti bancari; Servizi assicurativi; Agenzie di credito; Analisi finanziaria; Servizi assicurativi; Consulenza in materia finanziaria; Costituzione di capitali; Informazioni finanziarie; Informazioni in materia di assicurazioni; Investimento di capitali; Leasing; Mediazione in assicurazioni; Mediazione in beni immobiliari; Mediazione in borsa; Operazioni di cambio; Operazioni di compensazione [cambio]; Pagamento a rate; Prestiti contro sicurezza; Prestiti [finanziamenti]; Prestito su garanzia di beni mobili; Quotazione di borsa; Servizi di carte di debito; Stime finanziarie [assicurazioni, banche, immobili]; Trasferimento elettronico di fondi; Verifica degli assegni».
3
Con decisione del 22 dicembre 2015, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione in base alla motivazione secondo cui il marchio richiesto incorreva negli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
4
Il 19 febbraio 2016 il ricorrente ha proposto dinanzi all’EUIPO un ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
5
Con decisione del 4 agosto 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. La commissione di ricorso ha ritenuto in sostanza che, alla luce dei servizi interessati, il marchio richiesto consistesse in un’espressione banale priva di elementi idonei a conferirgli un carattere distintivo sufficiente per esigere una registrazione valida quale marchio dell’Unione europea. La commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto sarà percepito come un’informazione esclusivamente promozionale volta a sottolineare le caratteristiche positive dei servizi forniti e non come un’indicazione della loro origine commerciale.
Conclusioni delle parti
6
Il ricorrente chiede al Tribunale di:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’EUIPO alle spese.
7
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
8
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi, vertenti da un lato sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, dell’articolo 75 del medesimo regolamento.
Sul motivo vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
9
Il ricorrente sostiene che i vari elementi del segno richiesto, considerati nel loro insieme, conferiscono al medesimo un carattere distintivo. Il ricorrente sottolinea che non risulta definita alcuna soglia minima del carattere distintivo necessaria per la registrazione di un marchio, così che un elemento figurativo dotato di un minimo di originalità è idoneo e sufficiente a conferire un carattere distintivo a un marchio. Secondo il ricorrente, il marchio richiesto apparirà come un logo di fantasia costituito dalla rappresentazione di parole di diverse dimensioni, disposte su più livelli all’interno di una figura di forma quadrangolare, posizionata obliquamente e leggermente incurvata verso l’interno, in modo da disegnare un’ombra netta lungo il bordo inferiore. In sovrapposizione con la figura quadrata si trova un elemento di forma ovale, aperto sulla parte retrostante. Tali elementi sono stati studiati in modo tale da formare una rappresentazione in stile «cartoon», irrealistica e basata su forti contrasti di ombra e di luci. Nulla toglie, al fine di valutare la capacità distintiva, che la rappresentazione grafica ove sono contenute le parole ricordi la forma di un calendario, che a sua volta richiama il concetto del tempo e del procrastinarsi dell’azione. Anzi, il crearsi di un collegamento logico comporterebbe che il ragionamento che ne deriva sia destinato a rimanere impresso nella mente del consumatore, che ripeterà il medesimo pensiero qualora si imbatta nuovamente nella stessa scritta rappresentata in quella peculiare connotazione grafica. L’utente, dunque, ricorderà il ragionamento effettuato e lo ricondurrà alla sua precedente esperienza. Il ricorrente sottolinea la sua richiesta di ottenere un monopolio sulla particolare combinazione delle parole che formano l’espressione «take your time» e «pay after» e non sull’uso di ciascuna di tali parole. Infine, non comprende come il diniego, limitato in prima istanza ai consumatori di lingua inglese, sia stato esteso a numerosi paesi dell’Unione europea.
10
L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.
11
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento prevede che il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.
12
La ratio dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è connessa alla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all’utente finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio [sentenza del 21 gennaio 2011, BSH/UAMI (executive edition), T‑310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 22, e del 12 maggio 2016, GRE/EUIPO (Mark1), T‑32/15, EU:T:2016:287, punto 25].
13
L’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è quindi volto a garantire che tale consumatore o tale utente finale possa distinguere senza possibilità di confusione quel prodotto o quel servizio da quelli di altra provenienza. Pertanto, è provvisto di carattere distintivo, ai sensi di tale articolo, il marchio che consenta di identificare il prodotto o il servizio di cui è chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e, dunque, di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese (sentenza del 21 gennaio 2011, executive edition, T‑310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 22).
14
Non è necessario che il marchio trasmetta un’informazione precisa riguardo all’identità del fabbricante del prodotto o del fornitore di servizi. È sufficiente che il marchio consenta al pubblico interessato di distinguere il prodotto o il servizio da esso contrassegnato da quelli aventi un’altra origine commerciale (sentenza del 21 gennaio 2011, executive edition, T‑310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 22).
15
Sono privi di carattere distintivo, ai sensi della menzionata disposizione, i segni inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di operare, in occasione di un acquisto successivo, la stessa scelta qualora l’esperienza si sia rivelata positiva oppure di fare un’altra scelta ove la stessa si sia rivelata negativa [sentenza del 17 gennaio 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non pubblicata, EU:T:2017:9, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].
16
Il carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [sentenze del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punto 43; del 31 marzo 2004, Fieldturf/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]... [OSCURATO:PERSONA]... [OSCURATO:PERSONA]), T‑216/02, EU:T:2004:96, punto 26; e del 12 maggio 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, punto 29].
17
Riguardo a marchi composti da elementi che siano, fra l’altro, utilizzati quali slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detti marchi si riferiscono, la loro registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione. Quanto alla valutazione del carattere distintivo di tali marchi, non occorre applicare a questi ultimi criteri più restrittivi di quelli applicabili ad altri segni (v. sentenze del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 maggio 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
18
Un marchio costituito da uno slogan pubblicitario dev’essere considerato privo di carattere distintivo se è tale da essere percepito dal pubblico di riferimento soltanto come una semplice formula promozionale. Per contro, a un simile marchio dev’essere riconosciuto un carattere distintivo se, al di là della sua funzione promozionale, esso può essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti [ordinanza del 12 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑448/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:1746, punto 36, e sentenza del 24 novembre 2015, Intervog/UAMI (meet me), T‑190/15, non pubblicata, EU:T:2015:874, punto 20].
19
Per quanto riguarda i segni figurativi, ai fini della valutazione del carattere distintivo del segno di cui trattasi, occorre verificare se tali elementi figurativi consentano al marchio richiesto di scostarsi dalla mera percezione degli elementi denominativi utilizzati, dal punto di vista dei consumatori medi ragionevolmente attenti (v. sentenza del 12 maggio 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
20
È alla luce dei suddetti principi che dev’essere esaminato il caso di specie.
21
In via preliminare, occorre confermare le valutazioni della commissione di ricorso ai punti da 23 a 25 della decisione impugnata, peraltro non contestati dal ricorrente, secondo le quali nella fattispecie il pubblico di riferimento è costituito, tenuto conto dei servizi di cui trattasi, tanto da consumatori medi quanto da professionisti dotati di competenze specialistiche, che in entrambi i casi prestano un’attenzione particolare all’acquisto e all’uso di tali servizi, dato che questi ultimi possono avere conseguenze finanziarie per le persone interessate. La decisione impugnata precisa, giustamente, che il livello di attenzione del pubblico di riferimento può nondimeno essere relativamente basso per quanto concerne le indicazioni di carattere promozionale, e ciò anche qualora si tratti, come nel caso di specie, di un pubblico più attento di specialisti o di consumatori avveduti [sentenze del 5 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), T‑130/01, EU:T:2002:301, punto 24; del 3 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]), T‑122/01, EU:T:2003:183, punto 25, e del 15 settembre 2005, Citicorp/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]), T‑320/03, EU:T:2005:325, punti 73 e 74].
22
Poiché il marchio richiesto è composto di parole aventi un significato in inglese, è sempre a giusto titolo che la commissione di ricorso ha considerato, al punto 25 della decisione impugnata, che occorreva valutare il suo carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 prendendo in considerazione il pubblico anglofono dell’Unione.
23
Tenendo conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il paragrafo 1 del medesimo articolo si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione, la commissione di ricorso poteva confermare il diniego di registrazione del marchio richiesto a motivo del fatto che detto marchio era privo di carattere distintivo per quanto riguarda la parte del pubblico di riferimento che padroneggia l’inglese.
24
Di seguito, occorre stabilire se la commissione di ricorso abbia correttamente esaminato il marchio richiesto per concludere che lo stesso era privo di carattere distintivo riguardo ai servizi considerati.
25
A tal proposito, va ricordato che, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita. Ciò non può tuttavia implicare che non si debba procedere, in un primo momento, ad un esame in successione dei vari elementi di presentazione utilizzati per tale marchio. Infatti, può risultare utile, nell’ambito della valutazione complessiva, esaminare singolarmente gli elementi costitutivi del marchio considerato (v. sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).
26
Nella fattispecie, giustamente la commissione di ricorso ha considerato, per i motivi esposti ai punti da 28 a 44 della decisione impugnata, che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.
27
Il consumatore di riferimento che padroneggia l’inglese comprenderà senza sforzo cognitivo l’espressione «take your time» come un’esortazione a non avere fretta, a prendersi tutto il tempo necessario, e l’espressione «pay after» come un’indicazione che il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un momento successivo. Come indicato dall’EUIPO, tale conclusione è confermata dal fatto che le parole contenute nelle suddette espressioni sono termini inglesi grammaticalmente corretti e comuni dal punto di vista della sintassi.
28
In considerazione dei servizi patrimoniali contrassegnati dal marchio richiesto, che possono essere suddivisi nelle categorie generali degli affari finanziari, degli affari monetari, degli affari bancari, delle assicurazioni e dei servizi immobiliari, il marchio richiesto sarà inteso dal suddetto pubblico come un messaggio puramente promozionale volto a sottolineare che tutti i servizi forniti non necessitano di un pagamento immediato e consentono di non doversi affrettare. I termini contenuti nel marchio richiesto saranno quindi percepiti dal pubblico di riferimento come indicanti una qualità dei servizi interessati volta a promuoverli piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei suddetti servizi.
29
Inoltre, la rappresentazione grafica del marchio richiesto quale descritta dal ricorrente al punto 9 sopra non è idonea a conferire un carattere distintivo al marchio di cui trattasi. Infatti, la rappresentazione grafica su cui figura l’espressione «take your time pay after» del marchio richiesto nonché la tipografia delle parole che la compongono non comporteranno, nel consumatore di riferimento, un ragionamento che resterà impresso nella sua mente in modo tale che detto segno gli consentirà di identificare i servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, di distinguere tali servizi da quelli di altre imprese. I caratteri tipografici utilizzati per la riproduzione degli elementi denominativi sono di uso comune. Allo stesso modo, le differenze dal punto di vista della disposizione e della dimensione tra i vari elementi denominativi sono di uso frequente. Infine, la cornice con il gancio in cui sono inserite le parole in esame è una forma banale. Anche se la cornice di cui trattasi è percepita come un calendario, giustamente la commissione di ricorso rileva, al punto 42 della decisione impugnata, che detto calendario richiama il concetto di tempo e del procrastinarsi dell’azione di pagamento che è veicolato dagli elementi denominativi. Pertanto, la cornice sarà associata al messaggio promozionale veicolato dagli elementi denominativi.
30
Una valutazione globale del marchio richiesto rivela che lo stesso è privo di carattere distintivo, tenuto conto del suo messaggio meramente promozionale e dei suoi elementi figurativi non distintivi. Il consumatore di riferimento posto di fronte a detto marchio non potrà identificare i servizi di cui trattasi come provenienti dal ricorrente e distinguerli da quelli di altre imprese.
31
Il fatto che il ricorrente non abbia l’intenzione di ottenere un monopolio sull’uso delle varie parole inglesi che compongono il marchio richiesto non mette in discussione la summenzionata valutazione. Una simile intenzione non è rilevante ai fini della questione di sapere se il suddetto marchio abbia o meno carattere distintivo.
32
Inoltre, la commissione di ricorso poteva rifiutare la registrazione del marchio richiesto a motivo dell’assenza di carattere distintivo del medesimo per il pubblico di riferimento che padroneggia l’inglese. Infatti, come enunciato al punto 23 supra, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la registrazione di un marchio è rifiutata quando esso non assolve alla sua funzione in una parte dell’Unione. Analogamente, è stato affermato in giurisprudenza che la registrazione di un marchio è rifiutata quando lo stesso non assolve alla sua funzione nei confronti di una parte non trascurabile del pubblico di riferimento [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2015, bd breyton-design/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]), T‑520/14, non pubblicata, EU:T:2015:884, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].
33
In considerazione delle suesposte ragioni, si deve respingere il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
Sul motivo vertente su un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009
34
Secondo il ricorrente, le categorie di servizi cui la commissione di ricorso ha ricondotto i servizi oggetto del marchio richiesto non costituiscono categorie omogenee atte a giustificare una motivazione globale, fondata sullo stesso impedimento alla registrazione. Ciascun gruppo di servizi necessiterebbe di un’analisi e di una motivazione specifiche. La motivazione della commissione di ricorso non sarebbe dunque applicabile in modo automatico a molti dei servizi interessati. Così, la motivazione formulata non si potrebbe applicare ai servizi di «gestione di beni immobiliari», ai «servizi fiduciari immobiliari», alla «verifica degli assegni», alla «quotazione di borsa», alla «gestione di fondi immobiliari», alla «gestione di piani pensione» e ai servizi di «informazione finanziaria, fornitura di dati», poiché tali servizi non presuppongono né un’attività di acquisto né un pagamento potenzialmente dilazionato nel tempo. La commissione di ricorso avrebbe altresì omesso di spiegare come l’espressione «take your time pay after» possa costituire un messaggio promozionale, inteso come un’indicazione di una qualità del servizio, se apposta su attività quali la «verifica di assegni», la «quotazione di borsa» e la «gestione di proprietà immobiliari».
35
Inoltre, il ricorrente osserva che i servizi oggetto del marchio richiesto sono così diversificati ed eterogenei che il pubblico di riferimento e, pertanto, il livello di attenzione sono anch’essi soggetti a variazioni. L’analisi dell’EUIPO non può dunque limitarsi ad una valutazione globale, ma dovrebbe distinguere i diversi livelli di attenzione del pubblico in relazione ai servizi considerati.
36
L’EUIPO nega che la decisione impugnata sia inficiata da un difetto di motivazione.
37
In forza dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’amministrazione è obbligata a motivare le proprie decisioni. Siffatto obbligo di motivazione, ripreso all’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, comporta che il ragionamento dell’autore dell’atto deve apparire in modo chiaro e inequivocabile, e ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione [v. sentenze del 6 settembre 2012, Storck/UAMI, C‑96/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:537, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 aprile 2009, Zuffa/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]), T‑118/06, EU:T:2009:100, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].
38
La questione di sapere se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti deve essere valutata alla luce non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenze del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA], T‑118/06, EU:T:2009:100, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 gennaio 2017, NETGURU, T‑54/16, non pubblicata, EU:T:2017:9, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
39
Occorre altresì ricordare che, qualora la commissione di ricorso rifiuti la registrazione di un marchio, è tenuta ad indicare nella sua decisione la conclusione a cui è pervenuta per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento alla registrazione sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati [ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, punti 37 e 38; v., inoltre, sentenze del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA], T‑118/06, EU:T:2009:100, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e del 3 settembre 2015, iNET24 Holding/UAMI (IDIRECT24), T‑225/14, non pubblicata, EU:T:2015:585, punti 66 e 67 e giurisprudenza ivi citata].
40
A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, la facoltà per la commissione di ricorso di procedere ad una motivazione globale per una serie di prodotti o servizi può estendersi solo a prodotti e a servizi che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea. La sola circostanza che i prodotti o i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’accordo di Nizza non è sufficiente a tal fine, poiché queste classi contengono spesso una grande varietà di prodotti o servizi che non presentano necessariamente un tale nesso sufficientemente diretto e concreto tra loro (v. sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
41
L’omogeneità dei prodotti o dei servizi, come definita dalla giurisprudenza citata al punto 40 supra, è valutata alla luce del concreto impedimento alla registrazione opposto alla domanda di marchio di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza dell’11 dicembre 2014, FTI Touristik/UAMI, C‑253/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2445, punto 48) e sussiste la possibilità di procedere ad una motivazione globale per i prodotti e i servizi che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che costituiscono la motivazione della decisione interessata chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito per ciascuno dei prodotti e dei servizi appartenenti a tale categoria, da un lato, e possano essere applicate indistintamente a ciascuno di tali prodotti e di tali servizi, dall’altro (sentenze del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA], T‑118/06, EU:T:2009:100, punto 28, e del 17 gennaio 2017, NETGURU, T‑54/16, non pubblicata, EU:T:2017:9, punto 18).
42
Infine, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione della stessa, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑442/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:720, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
43
Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha affermato, ai punti da 35 a 38 della decisione impugnata, che l’elenco dei servizi oggetto del marchio richiesto, benché esteso, può essere incluso nelle categorie generali degli affari finanziari, degli affari monetari, degli affari bancari, delle assicurazioni e dei servizi immobiliari. Essa ha poi osservato che, all’interno di tali indicazioni generali, è possibile sussumere i vari servizi specifici di consulenza e d’informazione, di gestione, di amministrazione, di mediazione e di organizzazione relativi a ciascuna delle categorie principali testé citate. Inoltre, la commissione di ricorso ha accolto la conclusione dell’esaminatore secondo cui il contenuto semantico della componente verbale del segno richiesto evoca nel pubblico di riferimento, chiaramente e senza richiedere un particolare sforzo cognitivo o un’approfondita riflessione analitica, una qualità desiderabile dei servizi in questione, e cioè che la fruizione di tali servizi non implica un pagamento immediato e che il consumatore potrà beneficiare di una dilazione nel tempo dell’esborso monetario e prendersi il tempo di cui ha bisogno per riflettere e ponderare meglio la propria scelta di acquisto dei servizi stessi. Secondo la commissione di ricorso, tale qualità desiderabile ed indubbiamente rilevante sotto il profilo commerciale può indistintamente riferirsi a tutti i servizi in questione, sia che coincidano con servizi di pagamento sia che abbiano ad oggetto servizi che implicano un pagamento. La commissione di ricorso ha ricordato che i suddetti servizi non presentano fra loro differenze concernenti la loro natura, le loro caratteristiche, la loro destinazione e le loro modalità di commercializzazione tali da non poterli considerare come costituenti categorie o gruppi di servizi dotati di omogeneità sufficiente a giustificare, nel caso di specie, una simile motivazione globale.
44
In tal modo, la commissione di ricorso ha quindi considerato che i servizi in esame possono essere raggruppati nelle categorie generali degli affari finanziari, degli affari monetari, degli affari bancari, delle assicurazioni e dei servizi immobiliari. Essa ha altresì affermato che l’omogeneità che li caratterizza è sufficiente a giustificare l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto riguardo a tali servizi, giacché il pubblico di riferimento percepirà detto marchio come volto ad evidenziare una qualità desiderabile dei servizi in questione, ovverosia che il loro utilizzo non implica un pagamento immediato, ma che il loro consumatore potrà prendersi il tempo necessario e posticipare il pagamento.
45
Tale motivazione deve, di conseguenza, essere considerata conforme al dovere di motivazione della commissione di ricorso in quanto l’insieme dei servizi in causa poteva essere raggruppato in modo omogeneo nelle categorie generali degli affari finanziari, degli affari monetari, degli affari bancari, delle assicurazioni e dei servizi immobiliari. Oltre a ciò, avendo osservato che il pubblico di riferimento percepirà il marchio richiesto come una qualità desiderabile dei servizi in questione, e cioè che il loro utilizzo non implica un pagamento immediato ma il consumatore potrà prendersi il tempo necessario e posticipare il pagamento, la commissione di ricorso ha dichiarato la ragione per la quale ha ritenuto che il marchio in esame non potesse essere considerato come avente carattere distintivo riguardo a ciascuno di tali servizi.
46
Siffatta conclusione non viene messa in discussione dai vari argomenti del ricorrente. Infatti, riguardo all’osservazione del medesimo secondo cui la motivazione dichiarata non sarebbe applicabile ai servizi di emissione di assegni di viaggio, di emissione di carte prepagate, di consulenza in materia di assicurazioni, di gestione di beni immobiliari, ai servizi fiduciari immobiliari, di verifica di assegni, di quotazione di borsa, di gestione di fondi immobiliari, di gestione di piani pensione, di informazione finanziaria e fornitura di dati poiché tali servizi non presupporrebbero né un’attività di acquisto né un pagamento potenzialmente dilazionato nel tempo, si deve constatare che tale valutazione non rimette in discussione il carattere omogeneo dei servizi in esame, ma contesta la fondatezza della suddetta motivazione. Inoltre, e in ogni caso, ciascuno dei servizi citati sarà percepito dal pubblico di riferimento come un servizio fornito dietro remunerazione, di modo che, se esso è offerto sotto il marchio richiesto, quest’ultimo sarà percepito come volto a designare una qualità desiderabile del servizio in questione e non l’origine commerciale di tale servizio.
47
Inoltre, riguardo alla parte in cui il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto distinguere vari livelli di attenzione del pubblico di riferimento in funzione dei servizi interessati, si deve osservare che il ricorrente rimette in discussione la fondatezza della motivazione formulata dalla commissione di ricorso, ma non la sua assenza. Infatti, da una lettura combinata, da un lato, dei punti 23 e 24 e, dall’altro, dei punti da 33 a 38 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha considerato che, a prescindere dal livello di attenzione del pubblico di riferimento, livello in generale elevato, il marchio richiesto sarà percepito per i servizi oggetto dello stesso come un’informazione esclusivamente promozionale diretta a sottolineare le qualità desiderabili dei servizi interessati. Orbene, come indicato al punto 24 della decisione impugnata, il livello di attenzione del pubblico di riferimento può essere relativamente debole nei confronti di indicazioni a carattere promozionale anche quando, come nel caso di specie, detto pubblico sia composto da specialisti o da consumatori avveduti [v. sentenze del 15 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], T‑320/03, EU:T:2005:325, punto 74 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 gennaio 2015, Blackrock/UAMI ([OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]), T‑609/13, non pubblicata, EU:T:2015:54, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].
48
Per le suesposte ragioni, occorre respingere il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 e, per l’effetto, il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
49
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Półtorak
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2017.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
I. Pelikánová
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Lingua processuale: l’italiano.