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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48129/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 novembre 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 13 ottobre 2020, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione il reato di cui agli artt. 110, 56 e 628, secondo comma, cod. pen.

Il motivo con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

La Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore alla misura media di quella edittale ed ha operato, in misura limitata, le riduzioni per le attenuanti in ragione della capacità a delinquere degli imputati e della gravità del reato (vedi pag. 2).

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 novembre 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 13 ottobre 2020, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione il reato di cui agli artt. 110, 56 e 628, secondo comma, cod. pen. Il motivo con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). La Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore alla misura media di quella edittale ed ha operato, in misura limitata, le riduzioni per le attenuanti in ragione della capacità a delinquere degli imputati e della gravità del reato (vedi pag. 2). I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobr
Sentenza Cassazione n. 48129/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris