CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 17744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO [OSCURATO:DATA_NASCITA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo C) per morte del reo; annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo A). • Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, lamentando violazione di legge, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/03/2019 con la quale il Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di minaccia loro ascritti ai capi A e C, rispettivamente perché, il primo, estinto per remissione di querela e, il secondo, in quanto l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. Secondo il Tribunale, a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 36 del 2018, il reato di cui all'art. 612 cod. pen. sarebbe divenuto procedibile a querela, anche con riferimento all'ipotesi aggravata contestata. 2. È pervenuto certificato di morte del Mancastroppa, deceduto in data 23/07/2019. Considerato in diritto 1. L'intervenuto decesso del Mancastroppa comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti, per essere il reato estinto per morte dell'imputato, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Fondato è il ricorso che investe la posizione dell'altro imputato, dal momento che, ai sensi del terzo comma dell'art. 612 cod. pen., il reato è procedibile d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 cod. pen., ossia, come appunto contestato nel caso di specie, «con armi». Erronea è, pertanto, la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata. Ne discende, nei limiti del proposto ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Cremona. Al riguardo, va ribadito che, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (v., ad es., Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, Rv. 279918 — 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per il giudizio al Tribunale di Cremona. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A0 , CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA