CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40802/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Ercole è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato eccepisce con il primo motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento del fatto, con il secondo l'irrilevanza penale della condotta contestata, con il terzo il vizio di motivazione in merito al carattere domestico della coltivazione; Rilevato che si tratta di motivi generici e fattuali: i Giudici di merito hanno accertato che i Carabinieri della stazione di Napoli-Scampia, nel corso della perquisizione domiciliare, in seguito all'informazione di una fonte confidenziale, avevano riscontrato, all'interno di un'intercapedine, trenta piante di marijuana, la somma di euro 335, due bustine contenenti marijuana nonché lo strumentario per la coltivazione - lampada alogena, interruttore-temporizzatore di luci, termostato per il rilevamento della temperatura digitale, tre pannelli termo-riflettenti in plastica -, e per il confezionamento - taglierino, bustine, bilancino di precisione e trita-erba -, elementi idonei nel complesso a provare l'attività di produzione per lo spaccio; Rilevato che la decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, la condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-01), mentre è reato se sono adottati altri accorgimenti per rafforzare la produzione come impianti di irrigazione e illuminazione (arg. ex Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786-01); Ritenuto che i Giudici di merito abbiano accertato nel caso in esame le condizioni per la coltivazione a fini di spaccio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il