Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 46889/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 18 giugno 2020, la dichiarazione di nullità del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena emesso nei confronti del predetto il 4 maggio 2021 e la dichiarazione di nullità della notifica del conseguente provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

2. Avverso la decisione del giudice dell'esecuzione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, per essere stato omesso l'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia, nei procedimenti in sede di cognizione e in sede di esecuzione, nonché per non essersi perfezionata la notifica all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza in sede di esecuzione in data 10 marzo 2021.

Censura, inoltre, la mancata considerazione delle ulteriori doglianze mosse con riguardo alla mancata trasmissione dell'istanza di concessione delle misure alternative avanzata dal condannato ex art. 665, comma5, cod. proc. pen.

Sviluppando considerazioni sulle ricadute di quanto sopra, il ricorrente rileva che avrebbe potuto e dovuto ora sospendersi l'esecuzione delle decisioni, ivi compresa quella impugnata, in quanto tutte ingiustamente incidenti sulla libertà personale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure tutte prive dei requisiti di ammissibilità.

2. Al fine di negare l'esecutività della sentenza della Corte di appello di Messina emessa il 18 giugno 2020, la difesa, in più momenti, ripropone rilievi tutti manifestamente infondati, poiché sviluppano considerazioni sulla deducibilità in sede di esecuzione di nullità verificatesi nel corso del procedimento di cognizione, che si pongono tutte in aperto contrasto con i principi fissati in materia dMla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2011, Lovric, Rv. 280931 - 01), finendo peraltro per asserire condizioni di abnormità del provvedimento solo in ragione di indicazioni erronee relative al difensore.

3. Relativamente al provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena in data 4 maggio 2021, nel ricorso si eccepiscono nullità che non solo avrebbero dovuto farsi valere proponendo impugnazione avverso tale provvedimento, ma anche, come già illustrato nell'ordinanza, non sussistono, in ragione della non operatività nel suddetto procedimento di esecuzione della nomina del difensore di fiducia intervenuta nel precedente autonomo giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020 Cafarelli, Rv. 279443)

4. Queste ultime considerazioni valgono anche per i rilievi ancora ribaditi nel ricorso laddove che paiono riferirsi alla ritualità della notificazione al difensore del condannato del successivo provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, in un contesto espositivo assolutamente aspecifico che, fra l'altro, neppure si presta a configurare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen; né può valere a prospettare la tempestività della deduzione dell'asserita nullità che, in quanto relativa, avrebbe dovuto essere eccepita con il primo atto di parte in sede di esecuzione a seguito delll'adozione dell'anzidetto provvedimento.

5. Il ricorso richiama, altresì, la deduzione davanti al giudice di esecuzione di questioni attinenti alla notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione di un'udienza camerale del 10 marzo 2021 davanti al Tribunale di Messina, sulla base di indimostrate e generiche censure rivolte all'iter di tale notificazione che neppure specificano a quale procedimento si vuoi fare riferimento e, comunque, prospettano in questa sede violazioni che avrebbero potuto e dovuto dedursi tramite l'impugnazione avverso il provvedimento reso all'esito della citata udienza.

6. ReJativamente all'ordine di carcerazione menzionato come emesso in data 22 febbraio 2021, si introducono obiezioni circa la sua mancata sospensione in assenza di qualsiasi considerazione del superamento del relativo cumulo a seguito dei successivi provvedimenti di esecuzione menzionati nello stesso ricorso; né si rappresenta un iter ancora in corso di richieste di misure alternative; di talché neppure è rilevabile l'attualità dell'interesse a proporre le suddette obiezioni, una volta che comunque occorre considerare soltanto l'aggiornata posizione esecutiva in relazione alla pena da espiare a seguito di unificazione di quelle concorrenti.

7. Alla stregua di tutte le precedenti considerazioni, che danno conto dell'aspecificità e comunque della manifesta infondatezza di tutte le censure mosse in questa sede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da versare alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 18 giugno 2020, la dichiarazione di nullità del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena emesso nei confronti del predetto il 4 maggio 2021 e la dichiarazione di nullità della notifica del conseguente provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 2. Avverso la decisione del giudice dell'esecuzione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, per essere stato omesso l'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia, nei procedimenti in sede di cognizione e in sede di esecuzione, nonché per non essersi perfezionata la notifica all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza in sede di esecuzione in data 10 marzo 2021. Censura, inoltre, la mancata considerazione delle ulteriori doglianze mosse con riguardo alla mancata trasmissione dell'istanza di concessione delle misure alternative avanzata dal condannato ex art. 665, comma5, cod. proc. pen. Sviluppando considerazioni sulle ricadute di quanto sopra, il ricorrente rileva che avrebbe potuto e dovuto ora sospendersi l'esecuzione delle decisioni, ivi compresa quella impugnata, in quanto tutte ingiustamente incidenti sulla libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure tutte prive dei requisiti di ammissibilità. 2. Al fine di negare l'esecutività della sentenza della Corte di appello di Messina emessa il 18 giugno 2020, la difesa, in più momenti, ripropone rilievi tutti manifestamente infondati, poiché sviluppano considerazioni sulla deducibilità in sede di esecuzione di nullità verificatesi nel corso del procedimento di cognizione, che si pongono tutte in aperto contrasto con i principi fissati in materia dMla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2011, Lovric, Rv. 280931 - 01), finendo peraltro per asserire condizioni di abnormità del provvedimento solo in ragione di indicazioni erronee relative al difensore. 3. Relativamente al provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena in data 4 maggio 2021, nel ricorso si eccepiscono nullità che non solo avrebbero dovuto farsi valere proponendo impugnazione avverso tale provvedimento, ma anche, come già illustrato nell'ordinanza, non sussistono, in ragione della non operatività nel suddetto procedimento di esecuzione della nomina del difensore di fiducia intervenuta nel precedente autonomo giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020 Cafarelli, Rv. 279443) 4. Queste ultime considerazioni valgono anche per i rilievi ancora ribaditi nel ricorso laddove che paiono riferirsi alla ritualità della notificazione al difensore del condannato del successivo provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, in un contesto espositivo assolutamente aspecifico che, fra l'altro, neppure si presta a configurare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen; né può valere a prospettare la tempestività della deduzione dell'asserita nullità che, in quanto relativa, avrebbe dovuto essere eccepita con il primo atto di parte in sede di esecuzione a seguito delll'adozione dell'anzidetto provvedimento. 5. Il ricorso richiama, altresì, la deduzione davanti al giudice di esecuzione di questioni attinenti alla notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione di un'udienza camerale del 10 marzo 2021 davanti al Tribunale di Messina, sulla base di indimostrate e generiche censure rivolte all'iter di tale notificazione che neppure specificano a quale procedimento si vuoi fare riferimento e, comunque, prospettano in questa sede violazioni che avrebbero potuto e dovuto dedursi tramite l'impugnazione avverso il provvedimento reso all'esito della citata udienza. 6. ReJativamente all'ordine di carcerazione menzionato come emesso in data 22 febbraio 2021, si introducono obiezioni circa la sua mancata sospensione in assenza di qualsiasi considerazione del superamento del relativo cumulo a seguito dei successivi provvedimenti di esecuzione menzionati nello stesso ricorso; né si rappresenta un iter ancora in corso di richieste di misure alternative; di talché neppure è rilevabile l'attualità dell'interesse a proporre le suddette obiezioni, una volta che comunque occorre considerare soltanto l'aggiornata posizione esecutiva in relazione alla pena da espiare a seguito di unificazione di quelle concorrenti. 7. Alla stregua di tutte le precedenti considerazioni, che danno conto dell'aspecificità e comunque della manifesta infondatezza di tutte le censure mosse in questa sede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da versare alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 46889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris