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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07847/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15519/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETO, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 2154/2020 depositatail 05/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro l’ordinanza del giudice di pace di Grosseto che ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso il 22 - 9 - 2020 dal prefetto della stessa città; ha dedotto un solo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 13 t.u. imm., artt. 112 e 113 cod. proc. civ., 24 c ost., art t . 6 e 7 della Cedu) per avere il giudice di pace assecondato l’automatismo espulsivo nonostante che l’opponente avesse rilevato la pendenza di giudizi (dinanzi al tribunale ordinario di Firenze e al Tar della Toscana) in grado di determinare l’inefficacia del decreto di espulsione; l’avvocatura dello Stato si è costituita in rappresentanza del Ministero dell’interno (pur non legittimato) e del prefetto di Grosseto, replicandocon controricorso.

Considerato che: l’avvocatura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale, visto che la “delega in calce” al medesimo sarebbe la stessa utilizzata per il giudizio di merito; l’eccezione èfondata; il ricorrente ha dichiarato di proporre il ricorso in quanto rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] “giusta delega in calce al presente atto”; di contro nessuna “delega” è rinvenibile in calce;è stato invece prodotto tra gli “atti di parte” del fascicolo telematico, sotto indicazione di “procura speciale”, il ricorso per il giudice di pace, contenente la procura a esso relativa; codesta è formulata in termini di delega “per ogni fase e grado del presente procedimento”; ma più volte è stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale sia stata conferita su foglio (o su atto) separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (v.

Cass. Sez. 1 n. 4069-20, Cass. Sez. 6-3 n. 16040-20, Cass. Sez. 1 n. 905- 21); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15519/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETO, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 2154/2020 depositatail 05/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro l’ordinanza del giudice di pace di Grosseto che ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso il 22 - 9 - 2020 dal prefetto della stessa città; ha dedotto un solo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 13 t.u. imm., artt. 112 e 113 cod. proc. civ., 24 c ost., art t . 6 e 7 della Cedu) per avere il giudice di pace assecondato l’automatismo espulsivo nonostante che l’opponente avesse rilevato la pendenza di giudizi (dinanzi al tribunale ordinario di Firenze e al Tar della Toscana) in grado di determinare l’inefficacia del decreto di espulsione; l’avvocatura dello Stato si è costituita in rappresentanza del Ministero dell’interno (pur non legittimato) e del prefetto di Grosseto, replicandocon controricorso. Considerato che: l’avvocatura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale, visto che la “delega in calce” al medesimo sarebbe la stessa utilizzata per il giudizio di merito; l’eccezione èfondata; il ricorrente ha dichiarato di proporre il ricorso in quanto rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] “giusta delega in calce al presente atto”; di contro nessuna “delega” è rinvenibile in calce;è stato invece prodotto tra gli “atti di parte” del fascicolo telematico, sotto indicazione di “procura speciale”, il ricorso per il giudice di pace, contenente la procura a esso relativa; codesta è formulata in termini di delega “per ogni fase e grado del presente procedimento”; ma più volte è stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale sia stata conferita su foglio (o su atto) separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (v. Cass. Sez. 1 n. 4069-20, Cass. Sez. 6-3 n. 16040-20, Cass. Sez. 1 n. 905- 21); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.
Decreto Cassazione n. 07847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris