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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24844/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9714/25 Lafleur OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla responsabilità dell'imputata per il reato contestato, è privo di specificità in quanto si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 5); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è aspecifico dal momento che non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte d'appello correttamente valorizzato - in senso ostativo al riconoscimento del beneficio - che l'imputata ha approfittato dell'autorizzazione concessa anche per commettere, oltre all'evasione, il reato di furto, pur dichiarato improcedibile per mancanza di querela; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9714/25 Lafleur OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla responsabilità dell'imputata per il reato contestato, è privo di specificità in quanto si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 5); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è aspecifico dal momento che non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte d'appello correttamente valorizzato - in senso ostativo al riconoscimento del beneficio - che l'imputata ha approfittato dell'autorizzazione concessa anche per commettere, oltre all'evasione, il reato di furto, pur dichiarato improcedibile per mancanza di querela; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24844/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris