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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09284/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non è consentito in questa sede, in quanto soltanto formalmente lamenta un vizio di travisamento delle risultanze processuali, finendo invero per prospettare un'alternativa lettura di merito e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa e dai testimoni, che esulano dal perimetro valutativo e cognitivo del sindacato di legittimità; che, infatti, non ravvisandosi una pertinente e puntuale individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed escludendo che integri l'invocato difetto un presunto errore nella valutazione delle emergenze processuali, che risultano, invece, correttamente analizzate dalla Corte distrettuale, deve sottolinearsi come a questa Corte sia precluso ogni vaglio critico circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e delle deposizioni testimoniali, nonché di procedere a nuovo e diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che, pur essendo attualmente maturati i termini di prescrizione, non è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione del reato, dovendosi ribadire che: «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.

Rv. 217266 - 01); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non è consentito in questa sede, in quanto soltanto formalmente lamenta un vizio di travisamento delle risultanze processuali, finendo invero per prospettare un'alternativa lettura di merito e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa e dai testimoni, che esulano dal perimetro valutativo e cognitivo del sindacato di legittimità; che, infatti, non ravvisandosi una pertinente e puntuale individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed escludendo che integri l'invocato difetto un presunto errore nella valutazione delle emergenze processuali, che risultano, invece, correttamente analizzate dalla Corte distrettuale, deve sottolinearsi come a questa Corte sia precluso ogni vaglio critico circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e delle deposizioni testimoniali, nonché di procedere a nuovo e diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che, pur essendo attualmente maturati i termini di prescrizione, non è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione del reato, dovendosi ribadire che: «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1
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