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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 16053/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 13/11/2023 dal Tribunale di Cassino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione della sentenza nella parte in cui ha negato carattere temporaneo all'opera, valutandone esclusivamente gli aspetti strutturali, peraltro con argomento contraddittorio, e senza considerare l'aspetto funzionale dello stesso manufatto, destinato a servire un'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli su area pubblica, dunque evidentemente legata alla durata dell'autorizzazione commerciale.

La sentenza, ancora, avrebbe sostenuto che la rimozione dei bulloni non sarebbe né agevole né rapida, ma tale affermazione non sarebbe motivata.

Infine, si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata il 22 gennaio 2024 e richiesta anche dal Procuratore generale di udienza; sulla stessa istanza, la sentenza non conterrebbe motivazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, con riguardo al carattere temporaneo dell'opera, che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del costante principio secondo cui la precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnata dall'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità; deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo; deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso (per tutte, Sez. 3, n. 5821 del 15/1/2019, Dule, Rv. 275697).

Muovendo da questo principio, la sentenza ha quindi evidenziato, in termini di fatto, le caratteristiche dell'opera in esame, valorizzandone sia gli aspetti strutturali (manufatto con pilastri in ferro fissati al terreno con bulloni, chiusa con tende e tetto con paratie laterali), sia la destinazione pacificamente assegnata, quale chiosco destinato all'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli.

Un'attività, dunque, congruamente ritenuta in sé non contingente e limitata nel tempo, così come la finalità del manufatto, a prescindere dalla facilità o meno del suo smantellamento; tale carattere precario, peraltro, non risulta affatto neppure dal ricorso, che lega l'asserita temporaneità dell'opera alla "durata dell'autorizzazione commerciale", in sé di certo non prevedibile.5.

Rilevato, di seguito, quanto all'eccepita prescrizione del reato, che la stessa non risultava decorsa alla data della sentenza di appello, contrariamente a quanto affermato nel ricorso.

Premesso che il reato è contestato al 22/1/2019, occorre evidenziare - insieme a Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, PG/Polichetti - che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

Questa lettura, peraltro, è stata validata dalla Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 38 del 2026.

5.1. Rilevato, pertanto, che il reato si è prescritto il 22/11/2025, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, cosicché la causa estintiva non rileva in questa sede, in presenza di un ricorso inammissibile.

5. Rilevato, infine, che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 13/11/2023 dal Tribunale di Cassino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione della sentenza nella parte in cui ha negato carattere temporaneo all'opera, valutandone esclusivamente gli aspetti strutturali, peraltro con argomento contraddittorio, e senza considerare l'aspetto funzionale dello stesso manufatto, destinato a servire un'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli su area pubblica, dunque evidentemente legata alla durata dell'autorizzazione commerciale. La sentenza, ancora, avrebbe sostenuto che la rimozione dei bulloni non sarebbe né agevole né rapida, ma tale affermazione non sarebbe motivata. Infine, si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata il 22 gennaio 2024 e richiesta anche dal Procuratore generale di udienza; sulla stessa istanza, la sentenza non conterrebbe motivazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, con riguardo al carattere temporaneo dell'opera, che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del costante principio secondo cui la precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnata dall'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità; deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo; deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso (per tutte, Sez. 3, n. 5821 del 15/1/2019, Dule, Rv. 275697). Muovendo da questo principio, la sentenza ha quindi evidenziato, in termini di fatto, le caratteristiche dell'opera in esame, valorizzandone sia gli aspetti strutturali (manufatto con pilastri in ferro fissati al terreno con bulloni, chiusa con tende e tetto con paratie laterali), sia la destinazione pacificamente assegnata, quale chiosco destinato all'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli. Un'attività, dunque, congruamente ritenuta in sé non contingente e limitata nel tempo, così come la finalità del manufatto, a prescindere dalla facilità o meno del suo smantellamento; tale carattere precario, peraltro, non risulta affatto neppure dal ricorso, che lega l'asserita temporaneità dell'opera alla "durata dell'autorizzazione commerciale", in sé di certo non prevedibile.5. Rilevato, di seguito, quanto all'eccepita prescrizione del reato, che la stessa non risultava decorsa alla data della sentenza di appello, contrariamente a quanto affermato nel ricorso. Premesso che il reato è contestato al 22/1/2019, occorre evidenziare - insieme a Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, PG/Polichetti - che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Questa lettura, peraltro, è stata validata dalla Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 38 del 2026. 5.1. Rilevato, pertanto, che il reato si è prescritto il 22/11/2025, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, cosicché la causa estintiva non rileva in questa sede, in presenza di un ricorso inammissibile. 5. Rilevato, infine, che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
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