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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 34203/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], natae in Germania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA]Agostino che ha concluso contestando gli argomenti della requisitoria e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catana ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Ragusa nei confronti fw di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'arresto in flagranza per il reato di illecito trasporto di kg 6,756 di cocaina occultati nella cornice del cassone posteriore del furgone condotto dal compagno, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti dorniciliari.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo„ con il quale censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in quanto il Tribunale ha ignorato le dichiarazioni del suo compagno, coindagato, che aveva escluso il suo coinvolgimento nel trasporto della cocaina; ha ritenuto non credibile, in base a valutazioni soggettive ed aprionistiche, la tesi difensiva fondata, invece, su elementi convergenti quali la presenza delle arnie dentro il furgone e la vicinanza dall'azienda agricola Ruccuzzo di Ragusa in cui Eibl doveva comprare una particolare tipologia di api.

L'argomentazione dell'ordinanza, nella parte in cui ritiene che la presenza dell'indagata imponesse di per sé la sua consapevolezza, determina un'inammissibile inversione dell'onere probatorio e contrasta con i principi generali in tema di concorso di persone nel reato, attesa l'assenza di qualsiasi concreta e volontaria condotta partecipativa di Eibl in considerazione del comportamento del compagno che, alla vista degli operanti, si era dato alla fuga con il furgone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente con obiezioni prive di specificità, ha esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.1. Infatti, con un corretto iter argomentativo, aderente alle risultanze investigative, il provvedimento ha descritto le modalità del trasporto di kg 6,756 di cocaina all'interno della sbarra in ferro a cornice del cassone posteriore del furgone condotto da [OSCURATO:PERSONA], a fianco del quale era seduta la compagna, [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ritenuto il coinvolgimento della ricorrente nella condotta di trasporto della sostanza stupefacente, a prescindere dalla proclamata estraneità sostenuta dal coindagato, utilizzando argomenti di ordine logico e fattuale, utili per valutare i singoli elementi indiziari certamente significativi per verificarne la valenza dimostrativa, provvedendo ad un loro esame globale ed unitario (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, Salamone, Rv. 268972; Sez. 6, n. 42836 del 05/10/2022, Galluzzo, non mass.).

Detti argomenti, collegati coerentemente tra loro e non parcellizzati, sono stati: 1) la necessità che la consegna di un così rilevante carico, per il trasporto da una regione all'altra, non coinvolgesse una persona ignara, per evitare di correre il rischio di condotte estemporanee che potessero pregiudicarne l'esito; 2) le giustificazioni della ricorrente circa la sua presenza nel furgone, addotte nell'interrogatorio di garanzia, per raggiungere un'azienda di apicoltura nel ragusano, rimaste sostanzialmente indimostrate essendosi Eibl limitata a citare genericamente tale "Roccuzzo", azienda individuabile tramite ricerca web; 3) l'inverosimiglianza dell'alibi utile a comprovare, al contrario, la sua previa pianificazione in quanto, nonostante la donna fosse promotrice del lungo viaggio (da [OSCURATO:PERSONA] a Ragusa) perché apicultrice, non aveva concordato alcun preventivo appuntamento con l'azienda di destinazione e, soprattutto, non sapeva neppure dove la stessa fosse ubicata.

Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati nè presi in esame dal ricorso, né contrastati con altri di tenore uguale e contrario, ma valutati semplicemente come congetturali e apodittici sebbene abbiano fornito un coerente percorso argomentativo sul quale, infatti, non emergono concrete censure.

Anche la valutazione del provvedimento impugnato circa l'adesione morale della Eibl al programma criminoso, desunta dalla sua presenza e tale da fornire un'apparenza di «credibilità alla giustificazione da dare sui loro spostamenti sul territorio ragusano, nell'ipotesi in cui fossero stati fermati», è stata oggetto solo di una generica contestazione della qualificazione giuridica del fatto, senza autentico confronto con gli elementi e gli argomenti utilizzati dal Tribunale.

2.2. In definitiva, per quanto attiene alla valutazione provvisoria tipica della fase cautelare e fatti salvi gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento, deve ribadirsi come resti esente da qualsivoglia vizio di legittimità el9-e il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della provvisoria imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] .losefa [OSCURATO:PERSONA], convivente di colui che guidava il mezzo e che alla vista degli operanti era fuggito imponendo un inseguimento: motivazione che non presta il fianco alle censure difensive che sollecitano, sostanzialmente, una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili e che, per questo, non può trovare ingresso in sede di legittimità a fronte di una ricostruzione del ruolo dell'indagata fondata su una disamina coerente e logica delle risultanze investigative acquisite.2.3.

Manifestamente infondate sono le doglianze difensive versate in termini di violazione di legge.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi da questa Corte secondo cui in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del delitto, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo, materiale o morale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (tra le tante, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244): rafforzamento del proposito criminoso che può consistere anche in atteggiamenti che garantiscano all'autore una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, come è accaduto appunto nel caso in esame per le ragioni esposte dal Tribunale.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], natae in Germania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA]Agostino che ha concluso contestando gli argomenti della requisitoria e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catana ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Ragusa nei confronti fw di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'arresto in flagranza per il reato di illecito trasporto di kg 6,756 di cocaina occultati nella cornice del cassone posteriore del furgone condotto dal compagno, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti dorniciliari. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo„ con il quale censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in quanto il Tribunale ha ignorato le dichiarazioni del suo compagno, coindagato, che aveva escluso il suo coinvolgimento nel trasporto della cocaina; ha ritenuto non credibile, in base a valutazioni soggettive ed aprionistiche, la tesi difensiva fondata, invece, su elementi convergenti quali la presenza delle arnie dentro il furgone e la vicinanza dall'azienda agricola Ruccuzzo di Ragusa in cui Eibl doveva comprare una particolare tipologia di api. L'argomentazione dell'ordinanza, nella parte in cui ritiene che la presenza dell'indagata imponesse di per sé la sua consapevolezza, determina un'inammissibile inversione dell'onere probatorio e contrasta con i principi generali in tema di concorso di persone nel reato, attesa l'assenza di qualsiasi concreta e volontaria condotta partecipativa di Eibl in considerazione del comportamento del compagno che, alla vista degli operanti, si era dato alla fuga con il furgone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente con obiezioni prive di specificità, ha esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1. Infatti, con un corretto iter argomentativo, aderente alle risultanze investigative, il provvedimento ha descritto le modalità del trasporto di kg 6,756 di cocaina all'interno della sbarra in ferro a cornice del cassone posteriore del furgone condotto da [OSCURATO:PERSONA], a fianco del quale era seduta la compagna, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto il coinvolgimento della ricorrente nella condotta di trasporto della sostanza stupefacente, a prescindere dalla proclamata estraneità sostenuta dal coindagato, utilizzando argomenti di ordine logico e fattuale, utili per valutare i singoli elementi indiziari certamente significativi per verificarne la valenza dimostrativa, provvedendo ad un loro esame globale ed unitario (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, Salamone, Rv. 268972; Sez. 6, n. 42836 del 05/10/2022, Galluzzo, non mass.). Detti argomenti, collegati coerentemente tra loro e non parcellizzati, sono stati: 1) la necessità che la consegna di un così rilevante carico, per il trasporto da una regione all'altra, non coinvolgesse una persona ignara, per evitare di correre il rischio di condotte estemporanee che potessero pregiudicarne l'esito; 2) le giustificazioni della ricorrente circa la sua presenza nel furgone, addotte nell'interrogatorio di garanzia, per raggiungere un'azienda di apicoltura nel ragusano, rimaste sostanzialmente indimostrate essendosi Eibl limitata a citare genericamente tale "Roccuzzo", azienda individuabile tramite ricerca web; 3) l'inverosimiglianza dell'alibi utile a comprovare, al contrario, la sua previa pianificazione in quanto, nonostante la donna fosse promotrice del lungo viaggio (da [OSCURATO:PERSONA] a Ragusa) perché apicultrice, non aveva concordato alcun preventivo appuntamento con l'azienda di destinazione e, soprattutto, non sapeva neppure dove la stessa fosse ubicata. Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati nè presi in esame dal ricorso, né contrastati con altri di tenore uguale e contrario, ma valutati semplicemente come congetturali e apodittici sebbene abbiano fornito un coerente percorso argomentativo sul quale, infatti, non emergono concrete censure. Anche la valutazione del provvedimento impugnato circa l'adesione morale della Eibl al programma criminoso, desunta dalla sua presenza e tale da fornire un'apparenza di «credibilità alla giustificazione da dare sui loro spostamenti sul territorio ragusano, nell'ipotesi in cui fossero stati fermati», è stata oggetto solo di una generica contestazione della qualificazione giuridica del fatto, senza autentico confronto con gli elementi e gli argomenti utilizzati dal Tribunale. 2.2. In definitiva, per quanto attiene alla valutazione provvisoria tipica della fase cautelare e fatti salvi gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento, deve ribadirsi come resti esente da qualsivoglia vizio di legittimità el9-e il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della provvisoria imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] .losefa [OSCURATO:PERSONA], convivente di colui che guidava il mezzo e che alla vista degli operanti era fuggito imponendo un inseguimento: motivazione che non presta il fianco alle censure difensive che sollecitano, sostanzialmente, una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili e che, per questo, non può trovare ingresso in sede di legittimità a fronte di una ricostruzione del ruolo dell'indagata fondata su una disamina coerente e logica delle risultanze investigative acquisite.2.3. Manifestamente infondate sono le doglianze difensive versate in termini di violazione di legge. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi da questa Corte secondo cui in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del delitto, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo, materiale o morale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (tra le tante, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244): rafforzamento del proposito criminoso che può consistere anche in atteggiamenti che garantiscano all'autore una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, come è accaduto appunto nel caso in esame per le ragioni esposte dal Tribunale. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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