CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mano e [OSCURATO:PERSONA],ricorrente;nei confronti diConsorzio [OSCURATO:PERSONA] di Modena, rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];nonché nei confronti diUfficio italiano brevetti e marchi,intimato;avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi - Prima Sezione n. 64/2024depositata il 12 settembre 2024.Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — In data 21 dicembre 2018, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.presentava domanda di registrazione del marchio nazionale n. 302018000042094composto dalla denominazione «Cuore di Modena» preceduta da un cuore nelquale è richiamato il rosone del battistero di Modena, per prodotti della classe 30dell’Accordo di Nizza.Avverso la suddetta domanda di registrazione ha presentato opposizione ilConsorzio per la tutela dell’aceto balsamico di Modena, titolare dei seguenti segnidistintivi anteriori: - marchio comunitario n. 17087123 registrato il 29 novembre2017 costituito dalle parole «Aceto balsamico di Modena» per i prodotti della classe30; - marchio comunitario n. 16980716 registrato il 13 novembre 2017 sempreper prodotti della classe 30; - indicazione geografica protetta ai sensi delprovvedimento PGI-0430 costituita dalla denominazione «Aceto balsamico diModena» registrato per i prodotti della classe 1.8.Esperito il tentativo di conciliazione, l’Ufficio accoglieva l’opposizionelimitatamente ai prodotti della classe 30 oggetto della procedura (aceto balsamico,salse, condimenti ecc.), mentre autorizzava la registrazione per tutti gli altriprodotti non oggetto di opposizione. Ad avviso dell’Ufficio, la domanda diregistrazione, da un lato, era idonea a creare un rischio di confusione con i marchianteriori registrati dall’opponente, tenuto anche conto del carattere rinomato diquesti ultimi; dall’altro, violava la riserva attribuita alla indicazione geograficadell’opponente, in quanto evocativa della medesima origine geografica deiprodotti.Proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laCommissione dei ricorsi ha rigettato l’istanza all’uopo rilevando che: «dal punto divista merceologico, non è contestabile che i prodotti per i quali è stata chiesta laregistrazione siano in parte identici e in parte affini a quelli contrassegnati daimarchi anteriori azionati dall’opponente. Dalla documentazione versata in attirisulta inoltre che i marchi dell’opponente godono di ampia notorietà, sia a livello- 2 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026nazionale che internazionale, con specifico riferimento all’aceto balsamico diModena. Ne consegue che la loro tutela dev’essere analoga a quella accordata aimarchi “forti”, che come noto sono protetti dalle riproduzioni delle lorocaratteristiche essenziali da parte di altri imprenditori. Orbene, nel caso cheoccupa, il provvedimento impugnato ha correttamente individuato nel riferimentoalla città di Modena il cuore dei marchi anteriori registrati dall’opponente,riferimento che assume particolare valenza distintiva allorché posto in relazioneallo specifico prodotto da essi contrassegnato, ovvero l’aceto balsamico, cheproprio in quella città ha visto nascere e svilupparsi la sua produzione con lepeculiari caratteristiche che lo hanno reso noto ed apprezzato in tutto il mondo.Ne discende che la presenza della stessa denominazione di origine (Modena)all’interno di un altro marchio destinato a contrassegnare aceti e prodotti similirichiama subito alla mente del consumatore la esistenza di un collegamento con ilmarchio anteriore dell’opponente, così generando un concreto rischio di confusioneper il pubblico sotto forma di associazione tra i due segni; rischio che la parola“cuore” e la sua rappresentazione stilizzata nel segno opposto non sembrano ingrado di scongiurare. Il provvedimento impugnato ha inoltre correttamenteargomentato anche in punto di violazione, da parte del segno opposto, della riserva(IGP) “Aceto balsamico di Modena”. In particolare, l’Ufficio ricorda come l’ambitodi tutela attribuito all’IGP sia esteso anche all’utilizzo evocativo delladenominazione di origine o di parti significative di essa per contraddistinguereprodotti identici o affini, come avviene nel caso che occupa. Pertanto, laopposizione appare fondata non solo sotto il profilo del pericolo di confusione tra isegni, ma anche per quanto attiene alla lamentata violazione dell’art. 14, co. 1,lett. c bis, C.P.I. Alla luce di quanto precede, appare dunque condivisibile e correttala decisione dell’Ufficio di accogliere l’opposizione con riferimento ai prodotti dellaclasse 30 descritti in narrativa».2. — Avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Consorzio.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale del 23 giugno2026.- 3 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (come richiamato dall’art.136-terdecies del d.lgs. n. 30 del 2005), la violazione e/o la falsa applicazione degliartt. 11 e 12 del d.lgs. n. 30 del 2005 e dell’art. 74 del Regolamento UE n.1001/2017.Secondo parte ricorrente, la Commissione dei ricorsi ha ritenuto nonregistrabile il marchio di [OSCURATO:PERSONA] a causa di un asserito rischio di confusione, sottoforma di rischio di associazione, con i marchi del Consorzio, ma, nell’effettuare ilgiudizio di confondibilità, non si è avveduta o comunque non ha considerato il fattoche i marchi anteriori sono marchi collettivi ed ha, di conseguenza, valutato ilrischio di confusione/associazione come se i marchi anteriori a raffronto con ilmarchio opposto fossero dei marchi individuali. Senonché, secondo partericorrente, i marchi collettivi hanno una natura e una funzione profondamentediverse da quelle dei marchi individuali. Mentre questi ultimi svolgonoprimariamente una funzione di indicazione dell’origine imprenditoriale del prodottocontrassegnato da uno specifico imprenditore che li utilizza in esclusiva, i marchicollettivi – e soprattutto i marchi collettivi geografici – svolgono quale loroprincipale funzione quella di attestare e garantire un certo livello qualitativo edeterminate caratteristiche del prodotto: funzione che si compie attraverso un lorouso plurimo da parte di tutti i produttori che con essi vogliano appunto assicurareal pubblico non già la provenienza da un singolo imprenditore, ma la natura e laqualità dei prodotti da essi contraddistinti, anche per quanto concerne l’indicazionedi una provenienza geografica (non imprenditoriale) che conferisce ai prodotti dellazona le loro caratteristiche tipiche.Sempre secondo la ricorrente, proprio in ragione della loro diversa funzione,i marchi collettivi geografici, a differenza dei marchi individuali, possono contenereo consistere in segni di natura descrittiva, in particolare, in segni che nelcommercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti oservizi (art. 11, comma 4, cpi e art. 74.2 RMUE). Proprio per questo i marchi- 4 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026anteriori collettivi possono utilizzare il toponimo “Modena” che è un elementomeramente descrittivo della provenienza geografica.Pertanto, non può essere impedito alla ricorrente di includere nel suomarchio un riferimento al luogo di provenienza geografica dei suoi prodotti.2. — Il motivo risulta inammissibile, in quanto muove da un presupposto difatto non accertato dalla Commissione e, precisamente, dalla natura collettiva deimarchi anteriori, con la conseguenza che lo scrutinio del motivo importerebbe, dinecessità, una indagine di merito preclusa in sede di legittimità.In altre parole, la questione sollevata risulta essere posta per la prima voltain questa sede, non facendone menzione la decisione impugnata (nella esposizionedelle censure svolte dalla ricorrente ovvero nella trattazione dei medesimi) e nonspecificando, d'altro canto, i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere neiprecedenti gradi di giudizio.Ma, sul punto, questa Corte ha affermato che qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, ondenon incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, maanche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare inquale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel meritola censura stessa. (Cass. Sez. 5, 11/02/2025, n. 3473, Rv. 674087 - 01; Cass.Sez. 6, 13/12/2019, n. 32804, Rv. 656036 - 01).Nella fattispecie in esame, dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio dilegittimità, non risulta che la censura fosse stata svolta dalla ricorrente nel giudiziodi merito.Nella memoria depositata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha specificato di avere sempreevidenziato, nei pregressi gradi di merito, la peculiare funzione dei marchi collettivigeografici, quali quelli del Consorzio, e, conseguentemente, la specificità dei criteridi valutazione dell’interferenza tra segni allorché i marchi anteriori siano marchicollettivi. Si legge, infatti, in detta memoria (pag. 3): «ciò emerge chiaramentedal costante richiamo, negli atti difensivi, alla giurisprudenza europea in materia- 5 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026di marchi collettivi. Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, i seguentipassaggi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del 21 gennaio 2023 davanti alla Commissione deiRicorsi (doc. R.4): i) “come tutti i segni costituiti da elementi verbali e dal nomedi una città o luogo, ciò che si imprimerà maggiormente nella mente delconsumatore – e sarà pertanto percepito come marchio avente una funzionedistintiva del prodotto o servizio contraddistinto – è la parola o il termine presentenel segno (peraltro in posizione anticipata) mentre il toponimo è percepito dalconsumatore unicamente come indicazione del luogo in cui l’impresa che fornisceun determinato prodotto o servizio è ubicata (o come il luogo in cui il prodotto o ilservizio in questione viene realizzato). Questa prassi è stata di recente ribaditaanche dalla Divisione di Opposizione E.U.I.P.O., nel caso avente a oggetto i marchicollettivi e la IGP “Coppa di Parma” del Consorzio di Tutela della Coppa di ParmaIGP che si assumevano violati dal segno successivo “Nobile di Parma”…” (pp. 7 e8; enfasi nostra); e ii) “In epoca più recente, si veda nuovamente la decisione resanel caso “Coppa di Parma” / “Nobile di Parma” (citata) ove si legge: ‘…le provedell’opponente non sarebbero comunque idonee a dimostrare una distintivitàaccresciuta con l’uso dei marchi in questione in quanto la maggior parte deidocumenti presentati si riferiscono all’Indicazione geografica protetta “Coppa diParma” e non ai marchi collettivi e individuali rivendicati dall’opponente come basedella opposizione. A tal riguardo si precisa che la funzione essenziale delle IG è didesignare la provenienza dei prodotti da una particolare regione o località e talefunzione è diversa dalla funzione principale di un marchio individuale, che ne indical’origine commerciale o dalla funzione di un marchio collettivo che è quella didistinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare del marchioda quelli di altre imprese. La prova dell’uso come IG non può servire a dimostrarel’uso come marchio individuale o come marchio collettivo’” (p. 19). La questione èpertanto tutt’altro che nuova».Tuttavia, ad avviso del Collegio, il contenuto nella memoria illustrativa nonpuò assumere una funzione «integrativa» del ricorso per cassazione, venendo cosìa «sanare» eventuali mancanze o vizi che affliggono quest’ultimo.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di rito cameraledi legittimità di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett.f), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la memoria- 6 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026di parte prevista dal secondo periodo dell'unico comma del predetto art. 380-bis.1– la quale, in ragione del principio tempus regit actum, può essere depositataanche dall'intimato che si fosse costituito tardivamente al fine di partecipare alladiscussione orale – ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presentiin giudizio e non può introdurne di nuove, non essendo previste occasioni di replicaa favore delle altre parti (Cass. Sez. 5, 19/05/2017, n. 12657, Rv. 644239 - 01).Ciò posto, come accennato, al pari della possibilità di introdurre «questioninuove», deve ritenersi precluso nelle memorie illustrative integrare il ricorso percassazione mediante allegazione (per la prima volta) dei requisiti di ammissibilitàdel ricorso e ciò sia perché la proposizione del ricorso per cassazione è soggetta atermini decadenziali (dai quali discende il passaggio in giudicato della sentenza)con la conseguenza che esso deve essere «autosufficiente» e cioè indicare tutti glielementi che possono fondare la singola censura sia perché, successivamente aldeposito della memoria illustrativa, le controparti non hanno la possibilità diinterloquire e di replicare.Deve, dunque, essere enunciato il seguente principio di diritto:«In tema di rito camerale di legittimità, la memoria prevista dall’art. 380-bis.1, primo comma, terzo periodo, c.p.c. ha funzione meramente illustrativa dellecensure già proposte con il ricorso introduttivo e non può essere utilizzata perintegrare, mediante allegazioni tardive, i requisiti di ammissibilità del ricorsostesso, il quale, soggetto a termini decadenziali e destinato a incidere sulpassaggio in giudicato della decisione impugnata, deve sin dalla sua proposizionepossedere i presupposti previsti a pena di inammissibilità e, in particolare, ilrequisito previsto dall’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., indicando tutti gli elementinecessari a fondare ciascuna censura, tanto più che, dopo il deposito dellamemoria, le controparti non dispongono di ulteriori occasioni per interloquire oreplicare».Alla luce delle precedenti considerazioni, il motivo deve essere dichiaratoinammissibile.3. — Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «nullità della sentenzaper omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., comerichiamato dall’art. 136-terdecies D.lgs. 30/2005; violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 11 e 12 del D.lgs. 30/2005 e dell’art. 74 del Regolamento UE n.- 7 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/20261001/2017 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., come richiamato dall’art.136-terdecies D.lgs. 30/2005».Secondo la ricorrente, a seguito del rigetto, da parte della Divisione diopposizione dell’UIBM, della domanda di registrazione anche sulla base dellenorme in tema di tutela dei marchi che godono di rinomanza, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva articolato una specifica impugnazione (pagg. 15-22 delricorso). Anche questo motivo di gravame deve ritenersi respinto dalla sentenzaimpugnata, la quale esordisce, nella motivazione, con le parole “il ricorso avversola decisione dell’Ufficio è infondato e non può essere accolto per i motivi qui diseguito esposti”: sennonché, come pure risulta chiaramente dalla sentenzaimpugnata (alle pp. 3-4), la Commissione dei Ricorsi ha motivato l’asseritainterferenza del [OSCURATO:PERSONA] con i marchi anteriori del Consorzioesclusivamente con riferimento al rischio di confusione/associazione. Ed infatti, lasentenza afferma bensì (a p. 3) una notorietà dei marchi anteriori, ma questaaffermazione è fatta soltanto per farvi conseguire, ai soli fini della valutazione delrischio di confusione/associazione, una qualifica dei marchi medesimi quali marchiforti, vale a dire marchi dotati di elevata capacità distintiva. Non vi è invece traccianella sentenza di frasi riferite alla tutela dei marchi che godono di rinomanza perragioni differenti da un rischio di confusione/associazione e, in particolare, riferiteai presupposti specifici di questa tutela in termini di indebito vantaggio opregiudizio.In altre parole, secondo la ricorrente, non avendo la Commissioneargomentato in alcun modo in ordine alle norme in tema di tutela dei marchi chegodono di rinomanza, la motivazione della sentenza sarebbe assente.4. — Il motivo non è fondato.Come è noto e come da ultimo anche affermato dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01), la motivazionemeramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenzegiuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando purnon mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso noncontenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel sensoche le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. É stato, in particolare, precisato che la motivazione- 8 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv.641526 - 01), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibileogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. 6,07/04/2017, n. 9105, Rv. 643793 - 01; Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248, Rv.658088 - 01) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte inmodo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento edi riconoscerlo come giustificazione del decisum.Nel caso di specie, come evidenziato dallo stesso ricorrente, la Commissionericorsi ha espressamente valutato la notorietà dei marchi anteriori e, dunque,sussiste una ratio decidendi percepibile nel senso della notorietà quale premessaper una tutela analoga a quella accordata ai marchi forti. In altre parole, nellasentenza impugnata si legge espressamente che è documentata l’ampia notorietàdei marchi anteriori azionati dal Consorzio, correttamente individuata la valenzadistintiva del riferimento alla città di Modena, concretizzato il rischio di confusioneper associazione con un segno (il [OSCURATO:PERSONA]) recante la medesimadenominazione di origine e rivendicante prodotti identici e simili, senza che loscongiurino la parola “cuore” e la sua rappresentazione stilizzata.D’altra parte, il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomentodifensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in baseall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, glielementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in talmodo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (così, in motivazione,Cass., 17 settembre 2024, n. 24972; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 5, 29/12/2020,n. 29730, Rv. 660157 - 01 secondo la quale il giudice di merito è libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più- 9 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti edi tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - inmaniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto postia fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendoreputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppurenon espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e conl'iter argomentativo svolto. Nello stesso senso, Cass. Sez. 5, 09/02/2021, n. 3104,Rv. 660644 - 02 che ha stabilito il giudice del merito non è tenuto a dare conto delfatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutareogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli,dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondareil suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gliargomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata).Sotto altro profilo (articolato sempre nel medesimo motivo di ricorso), lasentenza impugnata sarebbe viziata dai medesimi errori di diritto censurati nelprimo mezzo di ricorso, essendo mancata ogni considerazione in ordine alla naturadi marchi collettivi dei segni anteriori del Consorzio, l’erronea applicazione di criteridi valutazione dell’interferenza tipici dei marchi individuali e la completapretermissione dei criteri viceversa applicabili ai marchi collettivi.Tuttavia, con riferimento a tale profilo di censura, è sufficiente rinviare aquanto già dedotto con riguardo al primo motivo di ricorso.5. — Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14, comma 1, lett. c bis, del D.lgs. 30/2005 e dell’art. 13 delReg. UE n. 1151/2012 (ora art. 26 del Reg. UE n. 2024/1143), ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., come richiamato dall’art. 136-terdecies D.lgs. 30/2005;nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., come richiamato dall’art. 136-terdecies D.lgs. 30/2005».Con tale motivo di ricorso, la ricorrente censura il capo della sentenza nellaparte in cui ha ritenuto il marchio opposto in violazione «della riserva attribuitaall’opponente in qualità di titolare della IGP ‘[OSCURATO:PERSONA] di Modena’». Inparticolare, pur a fronte di un ampio motivo di gravame della ricorrente, laCommissione dei Ricorsi ha liquidato la questione con un brevissimo rinvio alla- 10 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026decisione della divisione di opposizione dell’UIBM, cosicché la motivazione siesaurisce nella seguente frase: «l’Ufficio ricorda come l’ambito di tutela attribuitoall’IGP sia esteso anche all’utilizzo evocativo della denominazione di origine o diparti significative di essa per contraddistinguere prodotti identici o affini, comeavviene nel caso che occupa».Tale motivazione sarebbe, a dire della ricorrente, meramente apparente ecomunque sarebbe viziata da errori in diritto e, in particolare, dell’art. 13, par. 1,lett. b, del Reg. UE n.1151 del 2012 cui fa rinvio l’art. 14, comma 1, lett. c bis, delD.lgs. 30/2005. In particolare, la Commissione dei ricorsi basa la sua affermazionesul concetto di “prodotti identici o affini”, che tuttavia è estraneo alla disciplinadelle DOP e IGP e non può avere cittadinanza nel valutare se vi sia una interferenza(non con marchi anteriori, ma) con segni di questo tipo. Ciò risulta testualmentedal citato art. 13 che non utilizza la nozione di affinità – del tutto logicamente,dato si tratta di nozione del diritto dei marchi che viene in rilievo per valutare lasussistenza di un rischio di confusione o associazione rispetto a una origineimprenditoriale – e impiega invece la pacificamente diversa nozione dicomparabilità, che richiede valutazioni ben differenti, in particolare di fungibilitàmerceologica con il prodotto recante la DOP o IGP: valutazioni che non hanno nullaa che vedere con il concetto di affinità e che la sentenza impugnata ha del tuttopretermesso.6. — Il motivo si presenta inammissibile.Come è noto, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, lecensure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, inquanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenutadefinitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3,26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 - 01; Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11493, Rv.648023 - 01).Nel caso di specie, la Commissione ricorsi ha fondato il rigetto del gravameproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due distinte ragioni:la prima si riferisce al rischio di confusione con i marchi anteriori registrati- 11 -Numero registro generale 24787/2024Numero sezionale 2783/2026Numero di raccolta generale 21964/2026Data pubblicazione 26/06/2026dall’opponente, anche tenuto conto del carattere rinomato di questi ultimi; laseconda si basa sulla violazione, da parte del segno opposto, della riserva attribuitaall’opponente in qualità di titolare della indicazione geografica protetta (IGP)“Aceto balsamico di Modena”.Ciò posto, i primi due motivi di ricorso che aggredivano la prima ratiodecidendi sono stati dichiarati rispettivamente inammissibile e infondato.Conseguentemente, l’eventuale accoglimento del terzo motivo non potrebbecomunque condurre alla cassazione della decisione impugnata.7. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso principale propostodalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va rigettato con condanna di partericorrente alla refusione, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 edagli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteEnrico Scoditti- 12 -