CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 13904/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 17 dicembre 2015, ha ridotto ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 61 nn. 11, 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.. Si rileva che tale circostanza aggravante è stata ritenuta dalla Corte territoriale contestata "in fatto", in quanto nel capo di imputazione sono descritte le modalità della condotta consistenti nell'approfittamento delle circostanze di tempo quali l'ora- rio notturno, tali da ostacolare la pubblica difesa; si deduce, altresì, che, in ogni caso, il solo rilievo dell'orario notturno non consentiva di giustificare l'aumento per l'aggra- vante de quo, occorrendo altre e più specifiche modalità dell'azione di natura tale da ritenere il bene tutelato dalla norma penale particolarmente esposto al rischio di in- filtrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Carbone aveva già prospettato la que- stione della nullità della contestazione per mancata esplicita indicazione nel capo di imputazione della circostanza aggravante della minorata difesa. Tuttavia, come esposto nella sentenza impugnata, il Carbone aveva rinunziato a tale motivo di impugnazione, limitando la propria censura al trattamento sanziona- torio. Egli stesso dava atto di aver rinunziato a tale motivo di ricorso, che, pertanto, non può più essere riformulato nella presente sede. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] . Z [OSCURATO:PERSONA] DEP0S