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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 aprile 2019

Cassazione n. 08518/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32912-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 49/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/04/2019 R.G.N. 240/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - art. 47 del d.P.R. n.R.G.N.32912/2019 Cron.

Rep.

Ud.31/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 49/2019 della Corte d’appello di Trieste che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Gorizia, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, escludendo la decadenzaex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970.

Propone un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d, numero 1, del DL n. 98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 e dell’art. 252 disp. att. cod. civ., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto che, poiché la pensione aveva una decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dell’art. 38 cit., non trovava applicazione il termine di decadenza triennale introdotto da quest’ultimo.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (come da ultimo Cass. n. 13451/2024, n. 13436/2024, n. 11943/2024, con i precedenti ivi citati, (ex multis, Cass. n. 123/2022, n. 17430/2021, n. 28416/2020, n. 3580/2019, n. 29754/2019, n.16661/2018), il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98/2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito nella legge n. 111/2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, e quindi alle fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).

Come da ultimo si legge in Cass. n. 13451/2024, «la questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza.

Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014)».

Inoltre, l’art. 38 cit. ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un ult. comma, sia introducendo l’art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito diriliquidazioni". [OSCURATO:PERSONA]. n. 13451/2024 osserva poi che «l'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.

Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta».

Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione affinchè esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provved

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32912-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 49/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/04/2019 R.G.N. 240/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - art. 47 del d.P.R. n.R.G.N.32912/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 49/2019 della Corte d’appello di Trieste che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Gorizia, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, escludendo la decadenzaex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970. Propone un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d, numero 1, del DL n. 98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 e dell’art. 252 disp. att. cod. civ., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto che, poiché la pensione aveva una decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dell’art. 38 cit., non trovava applicazione il termine di decadenza triennale introdotto da quest’ultimo. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (come da ultimo Cass. n. 13451/2024, n. 13436/2024, n. 11943/2024, con i precedenti ivi citati, (ex multis, Cass. n. 123/2022, n. 17430/2021, n. 28416/2020, n. 3580/2019, n. 29754/2019, n.16661/2018), il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98/2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito nella legge n. 111/2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, e quindi alle fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV). Come da ultimo si legge in Cass. n. 13451/2024, «la questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza. Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014)». Inoltre, l’art. 38 cit. ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un ult. comma, sia introducendo l’art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito diriliquidazioni". [OSCURATO:PERSONA]. n. 13451/2024 osserva poi che «l'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta». Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione affinchè esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provved
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