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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 36171/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] I difensori presenti chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, emesso il 1.02.2021 dal Gip di Catanzaro in relazione al delitto di cui all'art. 74 commi 1,2,3 e 4 DPR 309/90, per aver partecipato quale promotore-dirigente al sodalizio criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, adoperandosi per la predisposizione di tutte le fasi inerenti l'organizzazione dei traffici illeciti la gestione delle movimentazioni finanziarie i contatti con i fornitori e i principali clienti, le direttive ai collaboratori, lo spaccio ( capo 63). [OSCURATO:PERSONA] sono contestati con l'imputazione cautelare anche ulteriori reati di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale e ricettazione di armi e munizioni, condotte meglio descritte ai capi 65,70,74,75,96,97.

2. Deduce i seguenti motivi: I) violazione di legge per la carenza di autonoma valutazione da parte del GIP degli indizi che giustificano la misura avendo utilizzato espressioni stereotipate che non danno contezza delle ragioni fondanti.

Lamenta che sul punto il Tribunale del riesame non ha confutato le argomentazioni difensive; II) violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 273 e 292 comma 2 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al sodalizio criminoso e al ruolo verticistico che si assume ricoperto.

Lamenta che nessun elemento concreto è stato evidenziato in ordine alla stabile attività di spaccio dei fratelli Mannolo, alla sussistenza di un luogo ove riunirsi o che sia funzionale al deposito di sostanze stupefacenti.

Unici elementi quelli riferiti ad un'occasionale attività di spaccio in concorso.

E' stato immotivatamente ritenuto rilevante ai fini del vincolo associativo il rapporto familiare tra gli indagati; ie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e non riscontrate; III) violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 273 e 292 comma 2 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo.

Non esistono agli atti conversazioni captate idonee a delineare il ruolo ricoperto dall'indagato né la sua partecipazione consapevole al patto criminale.

Unica conversazione quella del 28.05.2019 che non ha alcun significato univoco e gravemente indiziante; IV) violazione di legge in relazione alla valutazione di elementi indizianti con riferimento ai reati satelliti di cui ai capi 65, 70, 74, 75, 96 ,97.

Lamenta che non è stata presa in considerazione la memoria difensiva che per ciascun capo ha contestato la ricostruzione congetturale del GIP.

Riporta pertanto ai punti da 4.1 a

4.4. del ricorso le deduzioni difensive già presentate al Tribunale del riesame e l'alternativa ricostruzione dei fatti che disvela la carenza di gravità indiziaria; V) violazione di legge in relazione alla valutazione di elementi ritenuti indizianti in relazione dei reati di cui ai capi 96 e 97 relativi alla detenzione di armi con matricola abrasa, in quanto l'occultamento del fucile calibro 20, marca benelli, è stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è estraneo alla condotta delittuosa; VI) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione armata; ciò in quanto le armi rinvenute sono tutte da caccia e certamente non possono integrare l'aggravante contestata; VII) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e la ritenuta adeguatezza del carcere.

Lamenta che il pericolo di reiterazione criminosa è stato ritenuto solo con riferimento alla gravità dei titoli di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Con riferimento al primo motivo va premesso che, quanto all'obbligo di autonoma valutazione del G.i.p. che accoglie la richiesta di applicazione di misure cautelari, è previsto dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed è sanzionato, per il caso di violazione, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. con la misura dell'annullamento del provvedimento impugnato da parte del Tribunale in sede di riesame.

La disposizione statuente l'obbligo di autonoma valutazione ha dato luogo a diverse precisazioni.

Da un lato, infatti, alcune pronunce ritengono che l'autonoma valutazione del giudice non debba ritenersi esclusa solo perché venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, osservando che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sennpreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01).

Va ribadito che il difetto di originalità linguistica o espositiva del provvedimento cautelare del giudice rileva non in sé, ma quale elemento da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio giurisdizionale; esso, quindi, non implica automaticamente una violazione dell'obbligo di autonoma motivazione del giudice.

1.2. L'ordinanza impugnata rappresenta che il provvedimento genetico emesso dal G.i.p. nei confronti del ricorrente ha indicato precise fonti di prova sulla base del tenore inequivoco delle numerose conversazioni telefoniche„ dei sequestri di cospicue quantità di sostanze stupefacenti, degli arresti in flagranza di reato consentiti proprio dall'attività intercettativa, degli ulteriori riscontri emersi dall'attività di osservazione, di pedinamento e controllo nonchè dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ( fol 2 e 3).

In applicazione dei principi giuridici precedentemente indicati, la decisione dell'ordinanza impugnata risulta immune da vizi.

In particolare, in linea con quanto indicato dal Tribunale del riesame, può concludersi che le osservazioni del G.i.p. evidenziano l'effettività del vaglio giurisdizionale in ordine alla posizione del ricorrente ed alle specifiche imputazioni contestate.

2. Con riferimento ai restanti motivi, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e all'attualità e adeguatezza della misura cautelare, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della mótivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla gravità indiziaria e alla attualità delle esigenze cautelari Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 2.1 II ricorrente articola, infatti, motivi, generici e aspecifici, secondo diverse prospettazioni in fatto attinenti al profilo della gravità indiziaria del reato associativo e dei reati fine.

Sul punto va sottolineata, oltre la piena legittimità del richiamo dell'ordinanza genetica, tale da saldare in un unico corpo le valutazioni di merito, la puntualità del percorso logico argomentativo del Tribunale del riesame.

La Corte di cassazione afferma invero che «in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro» (Cass. Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). 2.2.11 Tribunale del riesame ha specificato che le argomentazioni e le valutazioni del Gip sono rigorose e ha motivato circa la gravità indiziaria relativa all'associazione dedita al traffico di stupefacenti e ai reati fine sulla base degli esiti delle indagini riportando ampi stralci delle conversazioni telefoniche ed ambientali e i risultati dell'attività di osservazione, di perquisizione e di sequestro (fol 3,4,5,6,7,8,9,10,11).

Il Tribunale del riesame ha dunque, con motivazione ineccepibile, quanto a logicità e correttezza, ritenuto comprovato il coinvolgimento di Mannolo nel contesto associativo organizzato in forma stabile, riconducibile alla struttura familiare, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, dotata di ingente disponibilità economica, in grado di operare in maniera stabile e duratura facendo fronte alle richieste del mercato con riferimento a sostanze stupefacenti di diverso tipo; il Mannolo, tra l'altro, rivestiva una posizione apicale, quale capo e organizzatore unitamente al fratello Rocco, e si occupava della gestione materiale dell'attività di spaccio, impartiva direttive agli spacciatori al dettaglio, si occupava dell'approvvigionamento dai fornitori, teneva la contabilità e prendeva decisioni strategiche per il gruppo Il Tribunale del riesame ha qualificato e descritto la posizione rivestita da [OSCURATO:PERSONA] come soggetto stabilmente inserito nella struttura associativa che aveva la disponibilità di droga ed armi destinate all'associazione e finanziava in modo non occasionale l'acquisto di partite all'ingrosso di stupefacenti.

Ha specificato che [OSCURATO:PERSONA] partecipava alle riunioni organizzative era destinatario di rendicontazione degli affari illeciti da parte dei fratelli, provvedeva in prima persona all'occultamento della merce, precedentemente imballata dai solali, mediante l'interramento in terreni incolti, si adoperava per la rimozione delle telecamere installate dagli inquirenti nei pressi dell'ingresso nord di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro.

Può, dunque, richiamarsi sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche e/o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del 'giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di • legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164).

Il Tribunale del riesame ha richiamato ad ulteriore riscontro le dichiarazioni dei collaboratori, convergenti e dotate di intrinseca credibilità che hanno confermato la posizione assunta dai Mannolo nel settore degli stupefacenti e nella disponibilità di armi, già, peraltro, delineata dalla conversazioni ambientali, dall' attività di osservazione, dall'esito delle perquisizioni e dei sequestri ( fol 12 e 13).

Il Tribunale del riesame ha ricostruito anche gli abituali canali di rifornimento del sodalizio, le operazioni di approvvigionamento di maggior rilievo e di cessione contestate nei capi di accusa che evidenziano e rafforzano il ruolo del [OSCURATO:PERSONA].

2.3. In specie alla attività di spaccio descritta ai capi 65,70,75, il Tribunale del riesame ha dedicato il paragrafo 3 dell'ordinanza impugnata, in cui individua tutti gli elementi indiziari riferibili alle cessioni di droga desunti dalle captazioni telefoniche, dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria oltre che dai sequestri della sostanza stupefacenti nei luoghi destinati all'occultamento e dall'arresto degli acquirenti ( fol da 13 a 17).

Ha evidenziato tra l'altro il modus operandi, consistente nel previo accordo tra acquirente e fornitore, nel recupero del prodotto in uno dei luoghi deputati all'occultamento e nella cessione il giorno successivo.

2.4. Con riferimento ai capi 96/97 relativi al rinvenimento di armi con matricola abrasa e munizioni il Tribunale del riesame ha motivato, con un giudizio logico e coerente e una valutazione in fatto, non censurabile in questa sede, il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione al ruolo di vertice ricoperto oltre che alla luce del comportamento posto in essere da quest'ultimo 6 t che, dopo il rinvenimento delle armi da parte della [OSCURATO:PERSONA], si era premurato di ripercorrere a bordo del ciclomotore proprio le strade sterrate attraversate dalla Pg la sera precedente alla ricerca minuziosa di eventuali installazioni di telecamere di videosorveglianza nei luoghi dove era state ritrovate le armi che aveva materialmente occultato il fratello e sodale [OSCURATO:PERSONA].

Va ribadito quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata il principio, anche recentemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di reati concernenti gli stupefacenti , la circostanza aggravante dell' associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6 - , n. 15528 de/ 12/01/2021 Ud. (dep. 23/04/2021 ) Rv. 281212 — 01).

Tale fattispecie circostanziale, ovvero, sul piano oggettivo, a differenza di quanto previsto dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen., per le associazioni di tipo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi da parte degli aderenti al sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra quelle e gli scopi da esso perseguiti (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714).

E' dunque necessaria, però, la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del partecipe che le detiene (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263694; Sez. 1, n. 21957 del 06/05/2010, Camilleri, Rv. 247408).

Affinché, poi, tale circostanza possa essere riconosciuta in capo al singolo partecipe del sodalizio, è altresì necessario che sussista un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale specifico aspetto, secondo quanto richiede l'art., 59, secondo comma, cod. pen., occorrendo, pertanto, quanto meno una prevedibilità concreta, da parte di costui, della presenza di armi nella disponibilità dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianello, Rv. 266041; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257611).

Il Tribunale del riesame ha ravvisato tale circostanza in ragione del rinvenimento delle armi con matricola abrasa e nel comportamento sopra già descritto di [OSCURATO:PERSONA].

La deduzione non si presenta manifestamente illogica, soprattutto in assenza di concludenti emergenze specifiche di segno contrario e considerando il ruolo di primo piano di [OSCURATO:PERSONA], nella consorteria di cui si discorre.2.5.E' ineccepibile la motivazione sviluppata a sostegno della ritenuta inadeguatezza di una qualunque misura diversa da quella di maggior rigore a scongiurare le esigenze di natura special-preventiva.

Il Tribunale ha rilevato l'assoluta pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] a fol 18 in ragione della gravità delle condotte e della stabilità del sodalizio che ha operato il commercio di stupefacenti destinate ad un vasto mercato, sia di droghe leggere che pesanti, sodalizio che ha svolto la propria attività illecita per un lungo arco temporale fino al 2020, agendo con spregiudicatezza e assoluta indifferenza anche dopo l'arresto di acquirenti, corrieri e il sequestro di droga, conseguendo profitti consistenti; traffico illecito che è stato interrotto solo per l'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA].

L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, n. 306 del 3-12-2003, dep. 2004, Rotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni congettura.

Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo; tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'.

L"antinonnia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 273 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza delta seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale; secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., nel senso che l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore.

Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte,( ex plurimis Sez. 5-, n. 4321 del 18/12/2020 Cc. (dep. 03/02/2021 ) Rv. 280452 -01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631).

Del resto, va rammentato che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculunn" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), va altresì evidenziato che la deduzione con cui si sostiene la risalenza nel tempo dei fatti oggetto del titolo cautelare è manifestamente infondata, trattandosi di epoca non distante dall'adozione della cautela.

Il Tribunale per il riesame, dopo avere espressamente preso atto dell'operatività di tale presunzione, ha rilevato come né l'indagato né la difesa abbiano dedotto la presenza di elementi idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari, valorizzando per contro l'inserimento dell'indagato in una organizzazione dedita alla commercializzazione di ingenti quantità di sostanze di tipo diverso con notevoli capacità economiche ed organizzative, nonché le modalità e la gravità dei fatti criminosi ritenuti, peraltro, non risalenti nel tempo.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] I difensori presenti chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, emesso il 1.02.2021 dal Gip di Catanzaro in relazione al delitto di cui all'art. 74 commi 1,2,3 e 4 DPR 309/90, per aver partecipato quale promotore-dirigente al sodalizio criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, adoperandosi per la predisposizione di tutte le fasi inerenti l'organizzazione dei traffici illeciti la gestione delle movimentazioni finanziarie i contatti con i fornitori e i principali clienti, le direttive ai collaboratori, lo spaccio ( capo 63). [OSCURATO:PERSONA] sono contestati con l'imputazione cautelare anche ulteriori reati di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale e ricettazione di armi e munizioni, condotte meglio descritte ai capi 65,70,74,75,96,97. 2. Deduce i seguenti motivi: I) violazione di legge per la carenza di autonoma valutazione da parte del GIP degli indizi che giustificano la misura avendo utilizzato espressioni stereotipate che non danno contezza delle ragioni fondanti. Lamenta che sul punto il Tribunale del riesame non ha confutato le argomentazioni difensive; II) violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 273 e 292 comma 2 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al sodalizio criminoso e al ruolo verticistico che si assume ricoperto. Lamenta che nessun elemento concreto è stato evidenziato in ordine alla stabile attività di spaccio dei fratelli Mannolo, alla sussistenza di un luogo ove riunirsi o che sia funzionale al deposito di sostanze stupefacenti. Unici elementi quelli riferiti ad un'occasionale attività di spaccio in concorso. E' stato immotivatamente ritenuto rilevante ai fini del vincolo associativo il rapporto familiare tra gli indagati; ie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e non riscontrate; III) violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 273 e 292 comma 2 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo. Non esistono agli atti conversazioni captate idonee a delineare il ruolo ricoperto dall'indagato né la sua partecipazione consapevole al patto criminale. Unica conversazione quella del 28.05.2019 che non ha alcun significato univoco e gravemente indiziante; IV) violazione di legge in relazione alla valutazione di elementi indizianti con riferimento ai reati satelliti di cui ai capi 65, 70, 74, 75, 96 ,97. Lamenta che non è stata presa in considerazione la memoria difensiva che per ciascun capo ha contestato la ricostruzione congetturale del GIP. Riporta pertanto ai punti da 4.1 a 4.4. del ricorso le deduzioni difensive già presentate al Tribunale del riesame e l'alternativa ricostruzione dei fatti che disvela la carenza di gravità indiziaria; V) violazione di legge in relazione alla valutazione di elementi ritenuti indizianti in relazione dei reati di cui ai capi 96 e 97 relativi alla detenzione di armi con matricola abrasa, in quanto l'occultamento del fucile calibro 20, marca benelli, è stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è estraneo alla condotta delittuosa; VI) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione armata; ciò in quanto le armi rinvenute sono tutte da caccia e certamente non possono integrare l'aggravante contestata; VII) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e la ritenuta adeguatezza del carcere. Lamenta che il pericolo di reiterazione criminosa è stato ritenuto solo con riferimento alla gravità dei titoli di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Con riferimento al primo motivo va premesso che, quanto all'obbligo di autonoma valutazione del G.i.p. che accoglie la richiesta di applicazione di misure cautelari, è previsto dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed è sanzionato, per il caso di violazione, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. con la misura dell'annullamento del provvedimento impugnato da parte del Tribunale in sede di riesame. La disposizione statuente l'obbligo di autonoma valutazione ha dato luogo a diverse precisazioni. Da un lato, infatti, alcune pronunce ritengono che l'autonoma valutazione del giudice non debba ritenersi esclusa solo perché venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, osservando che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sennpreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01). Va ribadito che il difetto di originalità linguistica o espositiva del provvedimento cautelare del giudice rileva non in sé, ma quale elemento da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio giurisdizionale; esso, quindi, non implica automaticamente una violazione dell'obbligo di autonoma motivazione del giudice. 1.2. L'ordinanza impugnata rappresenta che il provvedimento genetico emesso dal G.i.p. nei confronti del ricorrente ha indicato precise fonti di prova sulla base del tenore inequivoco delle numerose conversazioni telefoniche„ dei sequestri di cospicue quantità di sostanze stupefacenti, degli arresti in flagranza di reato consentiti proprio dall'attività intercettativa, degli ulteriori riscontri emersi dall'attività di osservazione, di pedinamento e controllo nonchè dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ( fol 2 e 3). In applicazione dei principi giuridici precedentemente indicati, la decisione dell'ordinanza impugnata risulta immune da vizi. In particolare, in linea con quanto indicato dal Tribunale del riesame, può concludersi che le osservazioni del G.i.p. evidenziano l'effettività del vaglio giurisdizionale in ordine alla posizione del ricorrente ed alle specifiche imputazioni contestate. 2. Con riferimento ai restanti motivi, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e all'attualità e adeguatezza della misura cautelare, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della mótivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla gravità indiziaria e alla attualità delle esigenze cautelari Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 2.1 II ricorrente articola, infatti, motivi, generici e aspecifici, secondo diverse prospettazioni in fatto attinenti al profilo della gravità indiziaria del reato associativo e dei reati fine. Sul punto va sottolineata, oltre la piena legittimità del richiamo dell'ordinanza genetica, tale da saldare in un unico corpo le valutazioni di merito, la puntualità del percorso logico argomentativo del Tribunale del riesame. La Corte di cassazione afferma invero che «in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro» (Cass. Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). 2.2.11 Tribunale del riesame ha specificato che le argomentazioni e le valutazioni del Gip sono rigorose e ha motivato circa la gravità indiziaria relativa all'associazione dedita al traffico di stupefacenti e ai reati fine sulla base degli esiti delle indagini riportando ampi stralci delle conversazioni telefoniche ed ambientali e i risultati dell'attività di osservazione, di perquisizione e di sequestro (fol 3,4,5,6,7,8,9,10,11). Il Tribunale del riesame ha dunque, con motivazione ineccepibile, quanto a logicità e correttezza, ritenuto comprovato il coinvolgimento di Mannolo nel contesto associativo organizzato in forma stabile, riconducibile alla struttura familiare, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, dotata di ingente disponibilità economica, in grado di operare in maniera stabile e duratura facendo fronte alle richieste del mercato con riferimento a sostanze stupefacenti di diverso tipo; il Mannolo, tra l'altro, rivestiva una posizione apicale, quale capo e organizzatore unitamente al fratello Rocco, e si occupava della gestione materiale dell'attività di spaccio, impartiva direttive agli spacciatori al dettaglio, si occupava dell'approvvigionamento dai fornitori, teneva la contabilità e prendeva decisioni strategiche per il gruppo Il Tribunale del riesame ha qualificato e descritto la posizione rivestita da [OSCURATO:PERSONA] come soggetto stabilmente inserito nella struttura associativa che aveva la disponibilità di droga ed armi destinate all'associazione e finanziava in modo non occasionale l'acquisto di partite all'ingrosso di stupefacenti. Ha specificato che [OSCURATO:PERSONA] partecipava alle riunioni organizzative era destinatario di rendicontazione degli affari illeciti da parte dei fratelli, provvedeva in prima persona all'occultamento della merce, precedentemente imballata dai solali, mediante l'interramento in terreni incolti, si adoperava per la rimozione delle telecamere installate dagli inquirenti nei pressi dell'ingresso nord di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Può, dunque, richiamarsi sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche e/o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del 'giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di • legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164). Il Tribunale del riesame ha richiamato ad ulteriore riscontro le dichiarazioni dei collaboratori, convergenti e dotate di intrinseca credibilità che hanno confermato la posizione assunta dai Mannolo nel settore degli stupefacenti e nella disponibilità di armi, già, peraltro, delineata dalla conversazioni ambientali, dall' attività di osservazione, dall'esito delle perquisizioni e dei sequestri ( fol 12 e 13). Il Tribunale del riesame ha ricostruito anche gli abituali canali di rifornimento del sodalizio, le operazioni di approvvigionamento di maggior rilievo e di cessione contestate nei capi di accusa che evidenziano e rafforzano il ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. In specie alla attività di spaccio descritta ai capi 65,70,75, il Tribunale del riesame ha dedicato il paragrafo 3 dell'ordinanza impugnata, in cui individua tutti gli elementi indiziari riferibili alle cessioni di droga desunti dalle captazioni telefoniche, dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria oltre che dai sequestri della sostanza stupefacenti nei luoghi destinati all'occultamento e dall'arresto degli acquirenti ( fol da 13 a 17). Ha evidenziato tra l'altro il modus operandi, consistente nel previo accordo tra acquirente e fornitore, nel recupero del prodotto in uno dei luoghi deputati all'occultamento e nella cessione il giorno successivo. 2.4. Con riferimento ai capi 96/97 relativi al rinvenimento di armi con matricola abrasa e munizioni il Tribunale del riesame ha motivato, con un giudizio logico e coerente e una valutazione in fatto, non censurabile in questa sede, il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione al ruolo di vertice ricoperto oltre che alla luce del comportamento posto in essere da quest'ultimo 6 t che, dopo il rinvenimento delle armi da parte della [OSCURATO:PERSONA], si era premurato di ripercorrere a bordo del ciclomotore proprio le strade sterrate attraversate dalla Pg la sera precedente alla ricerca minuziosa di eventuali installazioni di telecamere di videosorveglianza nei luoghi dove era state ritrovate le armi che aveva materialmente occultato il fratello e sodale [OSCURATO:PERSONA]. Va ribadito quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata il principio, anche recentemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di reati concernenti gli stupefacenti , la circostanza aggravante dell' associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6 - , n. 15528 de/ 12/01/2021 Ud. (dep. 23/04/2021 ) Rv. 281212 — 01). Tale fattispecie circostanziale, ovvero, sul piano oggettivo, a differenza di quanto previsto dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen., per le associazioni di tipo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi da parte degli aderenti al sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra quelle e gli scopi da esso perseguiti (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714). E' dunque necessaria, però, la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del partecipe che le detiene (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263694; Sez. 1, n. 21957 del 06/05/2010, Camilleri, Rv. 247408). Affinché, poi, tale circostanza possa essere riconosciuta in capo al singolo partecipe del sodalizio, è altresì necessario che sussista un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale specifico aspetto, secondo quanto richiede l'art., 59, secondo comma, cod. pen., occorrendo, pertanto, quanto meno una prevedibilità concreta, da parte di costui, della presenza di armi nella disponibilità dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianello, Rv. 266041; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257611). Il Tribunale del riesame ha ravvisato tale circostanza in ragione del rinvenimento delle armi con matricola abrasa e nel comportamento sopra già descritto di [OSCURATO:PERSONA]. La deduzione non si presenta manifestamente illogica, soprattutto in assenza di concludenti emergenze specifiche di segno contrario e considerando il ruolo di primo piano di [OSCURATO:PERSONA], nella consorteria di cui si discorre.2.5.E' ineccepibile la motivazione sviluppata a sostegno della ritenuta inadeguatezza di una qualunque misura diversa da quella di maggior rigore a scongiurare le esigenze di natura special-preventiva. Il Tribunale ha rilevato l'assoluta pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] a fol 18 in ragione della gravità delle condotte e della stabilità del sodalizio che ha operato il commercio di stupefacenti destinate ad un vasto mercato, sia di droghe leggere che pesanti, sodalizio che ha svolto la propria attività illecita per un lungo arco temporale fino al 2020, agendo con spregiudicatezza e assoluta indifferenza anche dopo l'arresto di acquirenti, corrieri e il sequestro di droga, conseguendo profitti consistenti; traffico illecito che è stato interrotto solo per l'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA]. L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, n. 306 del 3-12-2003, dep. 2004, Rotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni congettura. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo; tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L"antinonnia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 273 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza delta seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale; secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., nel senso che l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte,( ex plurimis Sez. 5-, n. 4321 del 18/12/2020 Cc. (dep. 03/02/2021 ) Rv. 280452 -01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631). Del resto, va rammentato che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculunn" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), va altresì evidenziato che la deduzione con cui si sostiene la risalenza nel tempo dei fatti oggetto del titolo cautelare è manifestamente infondata, trattandosi di epoca non distante dall'adozione della cautela. Il Tribunale per il riesame, dopo avere espressamente preso atto dell'operatività di tale presunzione, ha rilevato come né l'indagato né la difesa abbiano dedotto la presenza di elementi idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari, valorizzando per contro l'inserimento dell'indagato in una organizzazione dedita alla commercializzazione di ingenti quantità di sostanze di tipo diverso con notevoli capacità economiche ed organizzative, nonché le modalità e la gravità dei fatti criminosi ritenuti, peraltro, non risalenti nel tempo. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 36171/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris