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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26516/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23061-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.E. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. TARAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 95/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 3/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23061 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- Rg 23061/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ [OSCURATO:PERSONA] GMBH+1 Ritenuto che: L'Acienzia delle dogane e dei monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione di avv so di accertamento, emesso nei confronti del Centro di trasmissione dati gestito da [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] GME3H, obbligato principale quale bookmaker con sede in Austria, a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie per gli anni 2010-2011-2012, ha accolto l'appello della soctetà limitatamente all'annualità 2011 , in considerazione del fatto che l'accertamento dell'annualità 2010 è stato annullato dalla Commissione di prima istanza e non è stata oggetto di appello; ha escluso la responsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] sportwetten bh per le annualità 2010 e 2011 in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 27/2018 che ha individuato "l'obbligo tributario dell'imposta in questione solo a partire dalle annualità successive al 2011 e non per le annualità precedenti".

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone rico-so per Cassazione.

Gclelbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 13 gennaio 2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, con ord. n. 10411/2022.

La società conisoricorrente deposita successiva memoria.

Considerato che: i.

Va preliminarmente esaminata la richiesta, prospettata nella memoria della società controricorrente, con la quale si chiede il rinvio della trattazione della controversia alla sezione semplice, ana ogamente a quanto deciso con una serie di ordinanze interlocutorie rese in esito alla camera di consiglio del 27 ottobre 2020, stante la mancanza di evidenza decisoria.

Viene posto il particolare il tema della sovrapponibilità fra VIVA e l'Imposta unica sulle scommesse riguardo alla novella legislativa di cui alla

I. n. 208/2015, che non inciderebbe, secondo la società controricorrente, per gli anni precedenti al 2016, quale quello in esame (2010), rispetto ai quali il contrasto con la disciplina unionale sarebbe evidente. 1.2.La domanda non può essere accolta, tenuto conto che successivamente all'udienza indicata è intervenuta la sez. 5 della Corte, con ord. n. 25450/2021 (v. specialmente p. 14 e 15), che ha affrontato la cHestione proposta anche con la memoria ritenendola infondata, con l'affermazione del seguente principio: "L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, non ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore agglunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le opeazioni di scommessa.

Ne consegue che la previsione di detta imp3sta unica non contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE".

2. on l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione Con l'un co motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dei' art.3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art 1 comma 66

I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. c.p.c, avendo la CTR erroneamente escluso la sussistenza del presupposto giuridico per l'applicazione dell'imposta in capo al boo<maker. :3.

Il motivo è fondato. 3.:„Le questioni sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., sez. 5, Cass., sez. 5, n. 6828/2022; n. 3868/2022; Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni, come sintetizzate da Cass., sez. 5, n. 3868/2022, cit: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01); b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quaie suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b),

I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 - 02); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della

I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della

I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le riceditorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione.

In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle con- missioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla

I. n. 220 cit. (cfr. il § 9,1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione).

3.2. Nella specie, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, il giudice di E.ppello non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo escluso l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse dei bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio per glinni in contestazione.

5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla CTR del Veneto, anche per le spese del presente giudizio.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata Agenzia delle dogane delle accise e dei Monopoli.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Vene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23061-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.E. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. TARAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 95/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 3/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23061 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Rg 23061/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ [OSCURATO:PERSONA] GMBH+1 Ritenuto che: L'Acienzia delle dogane e dei monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione di avv so di accertamento, emesso nei confronti del Centro di trasmissione dati gestito da [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] GME3H, obbligato principale quale bookmaker con sede in Austria, a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie per gli anni 2010-2011-2012, ha accolto l'appello della soctetà limitatamente all'annualità 2011 , in considerazione del fatto che l'accertamento dell'annualità 2010 è stato annullato dalla Commissione di prima istanza e non è stata oggetto di appello; ha escluso la responsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] sportwetten bh per le annualità 2010 e 2011 in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 27/2018 che ha individuato "l'obbligo tributario dell'imposta in questione solo a partire dalle annualità successive al 2011 e non per le annualità precedenti". Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone rico-so per Cassazione. Gclelbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 13 gennaio 2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, con ord. n. 10411/2022. La società conisoricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: i. Va preliminarmente esaminata la richiesta, prospettata nella memoria della società controricorrente, con la quale si chiede il rinvio della trattazione della controversia alla sezione semplice, ana ogamente a quanto deciso con una serie di ordinanze interlocutorie rese in esito alla camera di consiglio del 27 ottobre 2020, stante la mancanza di evidenza decisoria. Viene posto il particolare il tema della sovrapponibilità fra VIVA e l'Imposta unica sulle scommesse riguardo alla novella legislativa di cui alla I. n. 208/2015, che non inciderebbe, secondo la società controricorrente, per gli anni precedenti al 2016, quale quello in esame (2010), rispetto ai quali il contrasto con la disciplina unionale sarebbe evidente. 1.2.La domanda non può essere accolta, tenuto conto che successivamente all'udienza indicata è intervenuta la sez. 5 della Corte, con ord. n. 25450/2021 (v. specialmente p. 14 e 15), che ha affrontato la cHestione proposta anche con la memoria ritenendola infondata, con l'affermazione del seguente principio: "L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, non ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore agglunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le opeazioni di scommessa. Ne consegue che la previsione di detta imp3sta unica non contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE". 2. on l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione Con l'un co motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dei' art.3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. c.p.c, avendo la CTR erroneamente escluso la sussistenza del presupposto giuridico per l'applicazione dell'imposta in capo al boo<maker. :3. Il motivo è fondato. 3.:„Le questioni sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., sez. 5, Cass., sez. 5, n. 6828/2022; n. 3868/2022; Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni, come sintetizzate da Cass., sez. 5, n. 3868/2022, cit: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01); b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quaie suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 - 02); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le riceditorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle con- missioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220 cit. (cfr. il § 9,1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione). 3.2. Nella specie, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, il giudice di E.ppello non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo escluso l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse dei bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio per glinni in contestazione. 5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla CTR del Veneto, anche per le spese del presente giudizio. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata Agenzia delle dogane delle accise e dei Monopoli. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Vene
Sentenza Cassazione n. 26516/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris