CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 11348 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , giusta procura speciale allegatain calce alric orso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, alla Piazza della Libertà n. 21. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA LUCCHESIAS.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Pistoia, alla via Roma n. 3. - intimata - avverso la sentenza, n. 2173/2018, del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propose tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 848/2008 con cui il giudice monocratico presso il Tribunale di Pistoia gli aveva intimato il pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, breviter,CARIPIT), della somma di € 50.060,64, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Eccepì, pregiudizialmente, l’incompetenza territoriale di quel tribunale e, nel merito, contestò l’avversa pretesa sostenendo l’inefficacia probatoria delle scritture contabili prodotte dalla banca a corredo dell’istanza monitoria e l’avvenuta applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito e, comunque, oltre quello soglia ex lege n. 108/96, nonché l’applicazione di commissioni, competenze e costi non dovuti, di anatocismo, di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di illegittima decorrenza delle valute. 1.1. Costituitasi la CARIPIT, ed espletata l’istruttoria, nel corso della quale fu ammessa e disposta una prova testimoniale e furono effettuate una c.t.u. grafologica ed un’altra contabile, l’adito Tribunale di Pistoia, con sentenza non definitiva del 5/6 marzo 2103, n. 246, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e dispose, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio, disponendo una ulteriore c.t.u. integrativa diretta a ricalcolare i saldi dei conti correnti oggetto di causa al 30 giugno 2008 assumendo quale saldo iniziale, alla data dell’1 gennaio 2000, un saldo pari a “0” ed indicando specifici criteri di calcolo. 1.2. Successivamente, con sentenza definitiva del 12 dicembre 2013/7 gennaio 2014, il medesimo tribunale accolse parzialmente la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [già [OSCURATO:SOCIETA].. Ndr] e, per l’effetto, operata la compensazione con i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA], condannò quest’ultimo al pagamento, in favore della prima, della somma di € 41.480,83, oltre interessi legali.2. Il gravame promosso contro questa decisione dal Roberto fu respinto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 25 settembre 2018, n. 2173, resa nel contraddittorio con la CARIPIT. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) diede atto del contenuto della menzionata sentenza non definitiva n. 246/2013 resa dal tribunale; ii) precisò che, conseguentemente, la proposta impugnazione poteva riferirsi soltanto «all’attività compiuta nel processo a partire dal dì della rimessione sul ruolo», sicché l’indagine restava «limitata al “ricalcolo, operato dal consulente, dei saldi dei conti correnti citati alla data del 30/06/2008, assumendo quale saldo iniziale, alla data dell’1 gennaio 2000”, un valore pari a “0”», censurata con il terzo motivo digravame; iii) affermò, in relazione a quest’ultimo, che «parte appellante, da un lato, cade nell’errore di contestare una circostanza già decisa dal Tribunale, per l’appunto quella di attribuire ai due conti il saldo “0”, desunta dalle dichiarate omissioni probatorie attribuibili ad entrambe le parti in ordine al mancato deposito degli estratti conto necessari a ricostruire efficacemente l’andamento dei due rapporti bancari, mentre, dall’altro, contesta l’idoneità della comunicazione datata 30/06/00, con la quale la banca appellata adeguò le condizioni contrattuali dei conti correnti mediante la pubblicazione della nota in G.U. secondo l’espressa previsione di liquidazione e capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori. La doglianza è anch’essa inammissibile: la motivazione per la quale il Tribunale ebbe a decidere sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi “ante e post” 30/06/2000, costituì parte integrante della sentenza non definitiva desumibile dall’esame della documentazione che, in quell’occasione, fu attentamente operato dal giudice e non fu effettivamente oggetto di esplicita contestazione da parte dell’opponente, soprattutto con riferimento all’attuazione, da parte di CARIPIT, del disposto di cui all’art. 120 TUB, comma II, in adeguamento alla delibera CICR 9/2/00»; iv) concluse opinando che «non erra l’appellante nel prefigurare la nullità e inefficacia della comunicazione poiché avvenuta in spregio all’orientamento assunto dalla prevalente giurisprudenza, laddove ha ritenuto che non fosse sufficiente, ai fini della modifica contrattuale, la semplice comunicazione della banca e la sua pubblicazione in G.U., presumendo il carattere “peggiorativo” della modifica e occorrendo esplicitamente l’approvazione per iscritto della nuova clausola, ma il motivo non appare degno di considerazione perché tardivamente proposto e insufficientemente motivato, atteso che (si ribadisce) la questione fu ampiamente trattata dal Tribunale nella sentenza non definitiva e nel contesto della stessa perizia, alla quale, dato non trascurabile, non partecipò il c.t.p. dello stesso attore». 3. Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso, recante un motivo, il Roberto, mentre la CARIPIT è rimasta solo intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato: «Violazione dell’art.340 c.p.c. in ordine alla dichiarata inammissibilità della doglianza di illegittima applicazione dell’anatocismo per violazione dell’art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur espressamente riconoscendo l’illegittima applicazione dell’anatocismo, da parte della CARIPIT, in ordine ai rapporti successivi all’anno 2000, di cui ai contratti di conto corrente n. 8366 e 8295, in quanto contrastante con le prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha poi dichiarato inammissibile tale doglianza per essere stata la questione specificamente trattata nella sentenza non definitiva n. 246/2013, del 5 marzo 2013, rispetto alla quale non era stato proposto appello immediato, né riserva di appello, con conseguente formazione del giudicato formale e sostanziale sulla stessa. Si lamenta l’erroneità di una siffatta conclusione sul presupposto che, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, la questione predetta non era stata compiutamente affrontata nella sentenza non definitiva n. 246/203, nella quale, in ordine al periodo successivo al 2000, il tribunale si era limitato ad affermare esclusivamente che «la Caripit ha recepito la modifica dell’art. 120 t.u.b. provvedendo alla capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi con cadenza trimestrale».2. Una tale doglianza si rivela infondata alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.1. La corte territoriale, infatti, innanzitutto, ha ampiamente descritto il contenuto della sentenza non definitiva n. 246/2013 resa dal Tribunale di Pistoia (pacificamente rimasta non impugnata), da ciò facendo discendere una delimitazione dell’ambito residuo della propria indagine, ridotto, sostanzialmente, allo scrutinio del terzo motivo di gravame (infondatezza della seconda integrazione del c.t.u.) ivi formulato dal Roberto. Successivamente, con specifico riferimento alla inidoneità, invocata da quest’ultimo, della comunicazione datata 30/06/00, con la quale la banca appellata adeguò le condizioni contrattuali dei conti correnti mediante la pubblicazione della nota in G.U. secondo l’espressa previsione di liquidazione e capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori, ha ritenuto l’inammissibilità della censura posto che «la motivazione per la quale il Tribunale ebbe a decidere sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi “ante e post” 30/06/2000, costituì parte integrante della sentenza non definitiva desumibile dall’esame della documentazione che, in quell’occasione, fu attentamente operato dal giudice e non fu effettivamente oggetto di esplicita contestazione da parte dell’opponente, soprattutto con riferimento all’attuazione, da parte di CARIPIT, del disposto di cui all’art. 120 TUB, comma II, in adeguamento alla delibera CICR 9/2/00». 2.2. È noto, poi, che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 30728 del 2022). 2.2.1. Nella specie, dunque, il riportato passo motivazionale della sentenza oggi impugnata denota chiaramente che - come specificamente verificatopure da questo Collegio mediante il consentito accesso agli atti del fascicolo, risultando denunciato, nella specie, un error in procedendo - il giudice di prime cure, nella suddetta sentenza non definitiva n. 246/2013, affrontò, oltre alla questione della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi “ante e post ” 30/06/2000, anche qu ella dell’avvenuta attuazione, «da parte di CARIPIT, del disposto di cui all’art. 120 TUB, comma II, in adeguamento alla delibera CICR 9/2/00», addirittura precisando che anche quest’ultimo non fu effettivamente oggetto di esplicita contestazione da parte dell’opponente. 2.3. Da tanto deriva, allora, che nell’affermazione, contenuta nella menzionata sentenza non definitiva, dell’avvenuta attuazione, da parte di CARIPIT,del disposto di cui all’art. 120 TUB, comma II, in adeguamento alla delibera CICR 9 febbraio 2020, deve intendersi, affatto ragionevolmente, ricompresa, sebbene implicitamente, anche la valutazione sulla regolarità di tale avvenuta attuazione, con i conseguenti suoi effetti, sicché, ogni eventuale contestazione di questi ultimi aspetti (per le ragioni ancora oggi esposte in ricorso dal Roberto) doveva essere fatto valere - diversamente formandosi il giudicato anche sulle stesse, posto che, come è noto, il giudicato medesimo, che copre il dedotto ed il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, ( cfr . Cass. n. 33021 del 2022) - mediante appello immediato contro quella decisione, oppure riservandosi la proposizione del gravame alla stregua di quanto sancito dall’art. 340 cod. proc. civ.. Tanto, tuttavia (pacificamente), non è avvenuto, ergo non er a più possibile farne motivo di impugnazione avverso la successiva sentenza definitiva n. 1/2014 del medesimo Tribunale di Pistoia. 3. In definitiva, quindi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. rimasta solo intimata, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., SU, n.24245 del 2015; Cass., SU, n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma