Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 30351/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Ancona udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria d inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 8 aprile 2022, il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, in riforma dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ancona, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], Rito la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo a suo carico sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990.

1.1. Il ricorrente è indagato, insieme ad altri, di partecipare ad una associazione dedita al narcotraffico avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati di acquisto, trasporto, detenzione e cessione di stupefacente di tipo eroina.

Secondo l'accusa, la compagine sarebbe composta da soggetti operanti in Italia e Pakistan, nazione in cui \'errebbero individuate le persone che ingeriscono ovuli con all'interno sostanza stupefacente del tipo eroina che introducono in Italia dove, in appartamenti siti in Senigallia, viene recuperata dai sodali che la venderebbero ai consumatori finali.

1.2. Per quel che in questa sede rileva, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato quale intermediario e spacciatore dello stupefacente proveniente dal Pakistan, che veniva consegnato in quantità variabili di 100, 50 o 30 grammi per volta. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, dopo aver rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui all'art 74 del d.P.R. n. 309/1990, ha ritenuto sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 297 cod. proc. pen. e comunque assenti - quanto al [OSCURATO:PERSONA] - le esigenze cautelari, risultando lo stesso già tratto "larresto in data 24 febbraio 2021 a Martinsicuro - a seguito della consegna, da parte del pachistano [OSCURATO:PERSONA], di 25 grammi di eroina e del rinvenimento successivo alla perquisizione, nell'abitazione dello stesso, di ulteriori 20 grammi pronti per la cessione - ed attinto da misura cautelare cletentiva dopo dalla commissione dei fatti oggetto del presente procedimento.

Con l'appello avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero aveva rilevato, oltre all'erronea applicazione dell'art. 297 cod. proc. pen., che l'esclusione dell'attualità delle esigenze cautelari in ordine al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90 sul solo presupposto della sussistenza della misura custodiale in atto per i reati fine, non aveva tenuto conto della persistenza del vincolo associativo.

Il Tribunale, dopo aver adeguatamente confutato ia sussistenza dei presupposti per la retrodatazione della misura ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha confermato, in primo luogo, come già rilevato dal Giudice delle indagini preliminari, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.

In base alle modalità, reiterative e sistematiche, delle condotte, sarebbe accertata - secondo il Tribunale - l'esistenza di un quadro organizzativo stabile e strutturato, nel quale ciascun coindagato si collocherebbe con ruoli distinti, intrattenendo consolidati e risalenti rapporti con gli altri membri.

Sarebbe, infatti, individuabile un accordo criminoso stabile, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e di un'organizzazione dotata di mezzi concretamente finalizzati alla loro realizzazione, tramite il contributo effettivo - ed un rilevante ruolo operativo - dei singoli componenti per il raggiungimento di un unico scopo, cioè l'introduzione nello Stato e la cessione a 2 Uel terzi di droga, con il fine di trarre vantaggi economici e profitti illeciti da tale stabile attività.

L'associazione disporrebbe, sotto il profilo organizzativo, di basi logistiche per accogliere i corrieri ed occultare lo stupefacente - le abitazioni site in Senigallia - di autoveicoli per prelevare i corrieri all'aeroporto, trasportare e consegnare la droga; l'associazione avrebbero fatto affidamento su somme di denaro destinate all'acquisto di telefoni cellulari dedicati alla realizzazione dei reati fine, utilizzati da più partecipi a seconda delle necessità.

Si tratterebbe, dunque, di struttura permanente, dotata di risorse umane e materiali, destinata alla realizzazione di obiettivi comuni e durevoli, idonea a pianificare in modo complesso e continuativo le singole operazioni.

Secondo il Collegio della cautela, ricorrerebbero tutti gli elementi del pactum sceleris: la predisposizione di una struttura operativa stabile con ruoli specifici; un'articolata rete distributiva; l'impiego di mezzi finanziari rilevanti, la continuità e sistematicità dell'attività di spaccio; la realizzazione di condotte di mutua assistenza.

Per quel che in questa sede assume importanza, il Tribunale ha sottolineato che debbano essere considerati partecipi dell'associazione anche i soggetti - come il ricorrente - che acquisterebbero lo stupefacente dai pachistani per poi immetterlo nel mercato, essendo sufficiente la consapevolezza della natura illecita di tali attività senza che sia anche necessaria la partecipazione alla deliberazione di ogni attività programmata di importazione.

1.3. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] rivestirebbe il ruolo di spacciatore che riceve lo stupefacente da parte dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali sarebbe in stretto collegamento, concordando appuntamenti per la cessione e procedendo, a sua volta, a distribuire la sostanza stupefacente del tipo eroina direttamente o tramite piccoli spacciatori.

I Giudici della cautela hanno fatto risalire il rapporto con i fornitori pachistani almeno al 2018, come desumibile dagli atti di altra indagine denominata "Famiglia" che aveva visto coinvolti soggetti operanti tra [OSCURATO:PERSONA] del Tronto e Martinsicuro che avevano rapporti con fornitori pachistani.

Il Tribunale ha apprezzato essere significativa la circostanza che all'atto della scarcerazione in ordine ai fatti che avevano portato all'arresto in flagranza del 24 febbraio 2021 per il rinvenimento di circa grammi 45, il ricorrente fosse tornato ad avere contatti con i cittadini pachistani per rifornirsi nuovamente di sostanza stupefacente del tipo eroina destinata a terzi, trattando l'acquisto direttamente con Iftikhar, soggetto al vertice del sodalizio dedito al narcotraffico.

Sarebbe stata osservata dagli investigatori, ad esempio, un'ulteriore cessione avvenuta in data 4 giugno 2021.

1.4. Non essendo emersi elementi tali da far ritenere la recisione dei rapporti con il contesto associativo - neppure a seguito dell'arresto - sono state ritenute sussistenti le attuali e concrete esigenze cautelari ed applicata la misura della custodia cautelare in carcere - operando in ipotesi di associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 la doppia presunzione, relativa, di cui all'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. ritenuta adeguata in considerazione del radicato inserimento nell'ambiente del narcotraffico. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona deducendo vizi cumulativi di motivazione in ordine agli elementi da cui desumere la partecipazione alla associazione.

2.1. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con i punti salienti del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona, limitandosi a rivalutare gli elementi già apprezzati; la difesa osserva che al [OSCURATO:PERSONA] non veniva contestato nessun reato fine, ma la mera appartenenza all'associazione, senza evidenziarne gli elementi indiziari; rileva l'assenza di condotte che denotino la stabile e continuativa azione tanto da costituire un affidabile punto di riferimento per l'associazione; che il ricorrente risulta indagato in ordine ad un unico episodio relativo all'acquisto di un modesto quantitativo di t eroina da cedere in autonomia rivendere in un secondo momento in via autonoma, reato in ordine al quale il ricorrente ha patteggiato la pena.

Non esisterebbe alcuna consapevolezza da parte dell'associazione della compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA], né un perseguimento da parte di quest'ultimo degli scopi dell'associazione, non conoscendo tutti gli altri coindagati. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non vive nelle Marche ed avrebbe intrattenuto con gli altri indagati solo rapporti telefonici, svolgendo una regolare attività lavorativa.

2.2. I citati motivi denoterebbero l'insussistenza del requisito del pericolo attuale e l'assenza di esigenze cautelari in relazione all'unico reato fine, definito in altro procedimento.

Il Tribunale non avrebbe fatto riferimento a modalità esecutive diverse rispetto a quelle già valutate negativamente dal Giudice delle indagini preliminari, né sarebbe stata valutata l'opportunità di applicare una misura meno afflittiva, contravvenendo ai principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, nella parte in cui so:stanzialmente censura la sussistenza dei presupposti per ritenere essersi integrata la condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90 è fondato, circostanza che impone di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. 4 U‘'`i Deve premettersi che il ricorrente non mette in alcun modo in discussione l'operatività e consistenza del sodalizio, limitando le censure alla parte della decisione cautelare che ha ritenuto che la condotta di un unico acquisto in ordine al quale aveva subito un processo pervenuto a condanna, potesse assumere rilevanza ai fini dell'esistenza della necessaria affectio societatis.

2. Risulta, pertanto, necessario richiamare i principi di diritto di questa Corte che attengono alla verifica degli elementi costitutivi, con particolare riferimento al tempo ed ai modi in cui il contributo del singolo aderente può assumere rilevanza per l'integrazione della fattispecie associativa in tema di narcotraffico.

Ed infatti, ai fini della necessaria affectio di ciascun aderente, questa Corte ha precisato che non rileva tanto la cronologica durata del periodo di osservazione che hanno interessato le condotte criminose, ben potendo rilevarsi significativi periodi oggettivamente brevi comunque idonei ad inferire l'esistenza di un sistema ben collaudato in concreto realizzato attraverso atteggiamenti impliciti, rivelatori di un rapporto duraturo, continuo e costante tra i sodali (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02).

Si è messo in luce come anche il coinvolgimento in unico reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, ove però le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un significativo ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 - 06); non risulta sufficiente la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato o la collaborazione occasionale con costui, anche se di livello apicale, o la mera condivisione di intenti, essendo invece necessaria una volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 276692 - 01).

Quanto alla possibilità che l'acquirente di sostanza stupefacente possa essere ritenuto partecipe dell'associazione, si è osservato come sia significativa la condotta tesa al costante e continuo approvvigionamento di sostanze oggetto del traffico del sodalizio, determinandosi in tal caso uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera il mero rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450).

È stata ritenuta significativa la condotta del soggetto acquirente di droga che, in presenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore, riceve in via continuativa la droga da immettere nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763).

3. Tenuto conto del contesto sopra evidenziato (sub 1.2 e

1.3. del «ritenuto in fatto»), deve osservarsi che il Tribunale della cautela, al fine di rilevare l'esistenza di uno stabile rapporto tra acquirente e vertici dell'associazione, ha fatto esplicito riferimento all'acquisto di sostanza stupei'acente allorché il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti ritenuti ai vertici dell'associazione dedita al narcotraffico, per l'acquisto di complessivi grammi 25 di eroina.

In tale occasione, all'esito della perquisizione presso l'abitazione, si rinveniva, oltre a detto quantitativo contenuto in un unico involucro, corrispondente al peso in ordine al quale era intervenuto l'accordo di vendita a cui veniva fatto riferimento nella conversazione telefonica, un ulteriore quantitativo di grammi 20 della stessa sostanza già suddivisa in dosi predisposta per lo spaccio (pagine da 12 a 14 ordinanza impugnata).

Seppure il Tribunale del riesame faccia risalire i rapporti tra il ricorrente ed il sodalizio che era dedito al traffico di stupefacente che veniva introdotto in Italia attraverso persone che ingerivano gli ovuli c:ontenenti la sostanza provenienti dai paesi di produzione o di approvvigionamento all'anno 2018, detto elemento viene declinato facendo generico riferimento ad una indagine antidroga denominata "Famiglia" (pag. 49 ordinanza impugnata), in ordine alla quale non si comprende quale possa essere il rapporto che viene apoditticamente affermato sussistere sulla base dell'origine pachistana dei venditori, e soprattutto non considera che la contestazione provvisoria in ordine al delitto associativo parta dal febbraio del 2021. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha ritenuto sicinificativa, altresì, la circostanza che avrebbe visto il ricorrente, una volta arrestato per il fat:to di cui sopra e successivamente scarcerato, mettersi immediatamente in contatto con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto partecipe del sodalizio e negoziare l'acquisto di una nuova quantità di stupefacente, attraverso differenti modalità che, secondo le analisi degli investigatori sarebbero state funzionali ad evitare i rischi connessi ad incontri tra acquirenti e venditore: Farooq avrebbe riferito dove avrebbe nascosto lo stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in seguito prelevato.

La monitorata nuova transazione non portava al sequestro di sostanza stupefacente ma veniva data come certamente avvenuta, senza però alcuna indicazione circa gli elementi che avrebbero, se del caso, portato ad effettuare una simile valutazione, evidentemente rilevante al fine di confermare l'esistenza del vincolo associativo nella parte in cui si intendesse sostenere la reiterazione e rilevanza delle pregresse transazioni.

Ed infatti, per poter essere correttamente apprezzato il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è necessario che il giudice accerti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale con la realizzazione di un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo, attraverso l'esame delle specifiche circostanze di fatto, assumendo pratica rilevanza la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità di azione e collaborazione tra loro, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, Sentenza n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747 - 01).

4. Fondata, pertanto, risulta la deduzione contenuta nel ricorso là dove si osserva che gli elementi evidenziati nell'ordinanza impugnata non consentono di ritenere esistente un continuativo approvvigionamento o stabile rapporto tra acquirente e venditore tale da implicare la dimostrazione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti secondo specifiche modalità sopra brevemente delineate.

Pur richiamando il Tribunale del riesame i principi in ordine alla possibilità di ritenere integrato un rapporto di partecipazione tra acquirente e venditore di sostanza stupefacente, la stessa motivazione si presenta meramente apparente ed apodittica nella parte in cui prende in esame elementi che, per quanto sopra delineato, non ne palesano l'esistenza; il dato è tanto più rilevante in quanto il Collegio di merito non evidenzia l'esistenza dell'eventuale consapevolezza del ricorrente di avere rapporti con i membri di un sodalizio, ripercorrendo asetticamente il contenuto delle intercettazioni che si configurano come delle asettiche richieste di approvvigionamento di droga, senza alcun ulteriore elemento che consenta di diversamente qualificare il rapporto tra il ricorrente ed il soggetto che si ritiene essere al vertice dell'associazione.

Le lacune riscontrate nell'analisi delle risultanze afferenti alla partecipazione del ricorrente al sodalizio che lo vedrebbe continuativamente quale acquirente, in uno al circoscritto apporto che risulterebbe essere stato fornito attraverso la condotta cui seguiva l'arresto in flagranza e le successive indagini a carico, non consentono di apprezzare la presenza di elementi che depongano per un effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.

5. Per le ragioni sopra delineate deve disporsi l'annullamento con rinvio in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione del [OSCURATO:PERSONA], con la necessità per il Collegio della cautela di effettuare un'ampia ricostruzione degli eventi che hanno condotto a delineare la gravità indiziarla, completa ricostruzione che si rende tanto più necessaria in considerazione dell'impossibilità da parte del Tribunale della cautela, che ha adottato la misura cautelare su impugnazione del pubblico ministero, di poter fare generico rinvio agli elementi gravemente indiziari già apprezzati dal Giudice delle indagini preliminari.

Al riguardo, deve essere ribadita conforme e solida giurisprudenza di legittimità secondo cui, allorché il giudice per le indagini prelinninari, pur ritenendo esistenti i gravi indizi di colpevolezza, abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero ha comunque l'onere, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame, di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e pertanto di adeguatamente motivare non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi essendo stata comunque disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura coercitiva (Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008 - 01).

Il provvedimento dovrà pertanto contenere tutti gli elementi da cui si possa desumere il coinvolgimento personale di [OSCURATO:PERSONA] in merito al sodalizio dedito al narcotraffico nel quale risulterebbe assumere il ruolo di acquirente abituale, al fine di rilevare l'esistenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barret:ta, cit.), così delineando, nel rispetto dei principi di diritto sopra citati, il concreto contributo fornito dal ricorrente alla compagine associativa enunciando le ragioni da cui poter inferire, con giudizio tipico della fase cautelare, la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

All'esito il Tribunale effettuerà una rinnovata valut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Ancona udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria d inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 8 aprile 2022, il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, in riforma dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ancona, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], Rito la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo a suo carico sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. 1.1. Il ricorrente è indagato, insieme ad altri, di partecipare ad una associazione dedita al narcotraffico avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati di acquisto, trasporto, detenzione e cessione di stupefacente di tipo eroina. Secondo l'accusa, la compagine sarebbe composta da soggetti operanti in Italia e Pakistan, nazione in cui \'errebbero individuate le persone che ingeriscono ovuli con all'interno sostanza stupefacente del tipo eroina che introducono in Italia dove, in appartamenti siti in Senigallia, viene recuperata dai sodali che la venderebbero ai consumatori finali. 1.2. Per quel che in questa sede rileva, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato quale intermediario e spacciatore dello stupefacente proveniente dal Pakistan, che veniva consegnato in quantità variabili di 100, 50 o 30 grammi per volta. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, dopo aver rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui all'art 74 del d.P.R. n. 309/1990, ha ritenuto sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 297 cod. proc. pen. e comunque assenti - quanto al [OSCURATO:PERSONA] - le esigenze cautelari, risultando lo stesso già tratto "larresto in data 24 febbraio 2021 a Martinsicuro - a seguito della consegna, da parte del pachistano [OSCURATO:PERSONA], di 25 grammi di eroina e del rinvenimento successivo alla perquisizione, nell'abitazione dello stesso, di ulteriori 20 grammi pronti per la cessione - ed attinto da misura cautelare cletentiva dopo dalla commissione dei fatti oggetto del presente procedimento. Con l'appello avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero aveva rilevato, oltre all'erronea applicazione dell'art. 297 cod. proc. pen., che l'esclusione dell'attualità delle esigenze cautelari in ordine al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90 sul solo presupposto della sussistenza della misura custodiale in atto per i reati fine, non aveva tenuto conto della persistenza del vincolo associativo. Il Tribunale, dopo aver adeguatamente confutato ia sussistenza dei presupposti per la retrodatazione della misura ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha confermato, in primo luogo, come già rilevato dal Giudice delle indagini preliminari, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. In base alle modalità, reiterative e sistematiche, delle condotte, sarebbe accertata - secondo il Tribunale - l'esistenza di un quadro organizzativo stabile e strutturato, nel quale ciascun coindagato si collocherebbe con ruoli distinti, intrattenendo consolidati e risalenti rapporti con gli altri membri. Sarebbe, infatti, individuabile un accordo criminoso stabile, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e di un'organizzazione dotata di mezzi concretamente finalizzati alla loro realizzazione, tramite il contributo effettivo - ed un rilevante ruolo operativo - dei singoli componenti per il raggiungimento di un unico scopo, cioè l'introduzione nello Stato e la cessione a 2 Uel terzi di droga, con il fine di trarre vantaggi economici e profitti illeciti da tale stabile attività. L'associazione disporrebbe, sotto il profilo organizzativo, di basi logistiche per accogliere i corrieri ed occultare lo stupefacente - le abitazioni site in Senigallia - di autoveicoli per prelevare i corrieri all'aeroporto, trasportare e consegnare la droga; l'associazione avrebbero fatto affidamento su somme di denaro destinate all'acquisto di telefoni cellulari dedicati alla realizzazione dei reati fine, utilizzati da più partecipi a seconda delle necessità. Si tratterebbe, dunque, di struttura permanente, dotata di risorse umane e materiali, destinata alla realizzazione di obiettivi comuni e durevoli, idonea a pianificare in modo complesso e continuativo le singole operazioni. Secondo il Collegio della cautela, ricorrerebbero tutti gli elementi del pactum sceleris: la predisposizione di una struttura operativa stabile con ruoli specifici; un'articolata rete distributiva; l'impiego di mezzi finanziari rilevanti, la continuità e sistematicità dell'attività di spaccio; la realizzazione di condotte di mutua assistenza. Per quel che in questa sede assume importanza, il Tribunale ha sottolineato che debbano essere considerati partecipi dell'associazione anche i soggetti - come il ricorrente - che acquisterebbero lo stupefacente dai pachistani per poi immetterlo nel mercato, essendo sufficiente la consapevolezza della natura illecita di tali attività senza che sia anche necessaria la partecipazione alla deliberazione di ogni attività programmata di importazione. 1.3. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] rivestirebbe il ruolo di spacciatore che riceve lo stupefacente da parte dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali sarebbe in stretto collegamento, concordando appuntamenti per la cessione e procedendo, a sua volta, a distribuire la sostanza stupefacente del tipo eroina direttamente o tramite piccoli spacciatori. I Giudici della cautela hanno fatto risalire il rapporto con i fornitori pachistani almeno al 2018, come desumibile dagli atti di altra indagine denominata "Famiglia" che aveva visto coinvolti soggetti operanti tra [OSCURATO:PERSONA] del Tronto e Martinsicuro che avevano rapporti con fornitori pachistani. Il Tribunale ha apprezzato essere significativa la circostanza che all'atto della scarcerazione in ordine ai fatti che avevano portato all'arresto in flagranza del 24 febbraio 2021 per il rinvenimento di circa grammi 45, il ricorrente fosse tornato ad avere contatti con i cittadini pachistani per rifornirsi nuovamente di sostanza stupefacente del tipo eroina destinata a terzi, trattando l'acquisto direttamente con Iftikhar, soggetto al vertice del sodalizio dedito al narcotraffico. Sarebbe stata osservata dagli investigatori, ad esempio, un'ulteriore cessione avvenuta in data 4 giugno 2021. 1.4. Non essendo emersi elementi tali da far ritenere la recisione dei rapporti con il contesto associativo - neppure a seguito dell'arresto - sono state ritenute sussistenti le attuali e concrete esigenze cautelari ed applicata la misura della custodia cautelare in carcere - operando in ipotesi di associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 la doppia presunzione, relativa, di cui all'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. ritenuta adeguata in considerazione del radicato inserimento nell'ambiente del narcotraffico. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona deducendo vizi cumulativi di motivazione in ordine agli elementi da cui desumere la partecipazione alla associazione. 2.1. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con i punti salienti del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona, limitandosi a rivalutare gli elementi già apprezzati; la difesa osserva che al [OSCURATO:PERSONA] non veniva contestato nessun reato fine, ma la mera appartenenza all'associazione, senza evidenziarne gli elementi indiziari; rileva l'assenza di condotte che denotino la stabile e continuativa azione tanto da costituire un affidabile punto di riferimento per l'associazione; che il ricorrente risulta indagato in ordine ad un unico episodio relativo all'acquisto di un modesto quantitativo di t eroina da cedere in autonomia rivendere in un secondo momento in via autonoma, reato in ordine al quale il ricorrente ha patteggiato la pena. Non esisterebbe alcuna consapevolezza da parte dell'associazione della compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA], né un perseguimento da parte di quest'ultimo degli scopi dell'associazione, non conoscendo tutti gli altri coindagati. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non vive nelle Marche ed avrebbe intrattenuto con gli altri indagati solo rapporti telefonici, svolgendo una regolare attività lavorativa. 2.2. I citati motivi denoterebbero l'insussistenza del requisito del pericolo attuale e l'assenza di esigenze cautelari in relazione all'unico reato fine, definito in altro procedimento. Il Tribunale non avrebbe fatto riferimento a modalità esecutive diverse rispetto a quelle già valutate negativamente dal Giudice delle indagini preliminari, né sarebbe stata valutata l'opportunità di applicare una misura meno afflittiva, contravvenendo ai principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, nella parte in cui so:stanzialmente censura la sussistenza dei presupposti per ritenere essersi integrata la condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90 è fondato, circostanza che impone di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. 4 U‘'`i Deve premettersi che il ricorrente non mette in alcun modo in discussione l'operatività e consistenza del sodalizio, limitando le censure alla parte della decisione cautelare che ha ritenuto che la condotta di un unico acquisto in ordine al quale aveva subito un processo pervenuto a condanna, potesse assumere rilevanza ai fini dell'esistenza della necessaria affectio societatis. 2. Risulta, pertanto, necessario richiamare i principi di diritto di questa Corte che attengono alla verifica degli elementi costitutivi, con particolare riferimento al tempo ed ai modi in cui il contributo del singolo aderente può assumere rilevanza per l'integrazione della fattispecie associativa in tema di narcotraffico. Ed infatti, ai fini della necessaria affectio di ciascun aderente, questa Corte ha precisato che non rileva tanto la cronologica durata del periodo di osservazione che hanno interessato le condotte criminose, ben potendo rilevarsi significativi periodi oggettivamente brevi comunque idonei ad inferire l'esistenza di un sistema ben collaudato in concreto realizzato attraverso atteggiamenti impliciti, rivelatori di un rapporto duraturo, continuo e costante tra i sodali (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). Si è messo in luce come anche il coinvolgimento in unico reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, ove però le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un significativo ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 - 06); non risulta sufficiente la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato o la collaborazione occasionale con costui, anche se di livello apicale, o la mera condivisione di intenti, essendo invece necessaria una volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 276692 - 01). Quanto alla possibilità che l'acquirente di sostanza stupefacente possa essere ritenuto partecipe dell'associazione, si è osservato come sia significativa la condotta tesa al costante e continuo approvvigionamento di sostanze oggetto del traffico del sodalizio, determinandosi in tal caso uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera il mero rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). È stata ritenuta significativa la condotta del soggetto acquirente di droga che, in presenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore, riceve in via continuativa la droga da immettere nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763). 3. Tenuto conto del contesto sopra evidenziato (sub 1.2 e 1.3. del «ritenuto in fatto»), deve osservarsi che il Tribunale della cautela, al fine di rilevare l'esistenza di uno stabile rapporto tra acquirente e vertici dell'associazione, ha fatto esplicito riferimento all'acquisto di sostanza stupei'acente allorché il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti ritenuti ai vertici dell'associazione dedita al narcotraffico, per l'acquisto di complessivi grammi 25 di eroina. In tale occasione, all'esito della perquisizione presso l'abitazione, si rinveniva, oltre a detto quantitativo contenuto in un unico involucro, corrispondente al peso in ordine al quale era intervenuto l'accordo di vendita a cui veniva fatto riferimento nella conversazione telefonica, un ulteriore quantitativo di grammi 20 della stessa sostanza già suddivisa in dosi predisposta per lo spaccio (pagine da 12 a 14 ordinanza impugnata). Seppure il Tribunale del riesame faccia risalire i rapporti tra il ricorrente ed il sodalizio che era dedito al traffico di stupefacente che veniva introdotto in Italia attraverso persone che ingerivano gli ovuli c:ontenenti la sostanza provenienti dai paesi di produzione o di approvvigionamento all'anno 2018, detto elemento viene declinato facendo generico riferimento ad una indagine antidroga denominata "Famiglia" (pag. 49 ordinanza impugnata), in ordine alla quale non si comprende quale possa essere il rapporto che viene apoditticamente affermato sussistere sulla base dell'origine pachistana dei venditori, e soprattutto non considera che la contestazione provvisoria in ordine al delitto associativo parta dal febbraio del 2021. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha ritenuto sicinificativa, altresì, la circostanza che avrebbe visto il ricorrente, una volta arrestato per il fat:to di cui sopra e successivamente scarcerato, mettersi immediatamente in contatto con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto partecipe del sodalizio e negoziare l'acquisto di una nuova quantità di stupefacente, attraverso differenti modalità che, secondo le analisi degli investigatori sarebbero state funzionali ad evitare i rischi connessi ad incontri tra acquirenti e venditore: Farooq avrebbe riferito dove avrebbe nascosto lo stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in seguito prelevato. La monitorata nuova transazione non portava al sequestro di sostanza stupefacente ma veniva data come certamente avvenuta, senza però alcuna indicazione circa gli elementi che avrebbero, se del caso, portato ad effettuare una simile valutazione, evidentemente rilevante al fine di confermare l'esistenza del vincolo associativo nella parte in cui si intendesse sostenere la reiterazione e rilevanza delle pregresse transazioni. Ed infatti, per poter essere correttamente apprezzato il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è necessario che il giudice accerti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale con la realizzazione di un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo, attraverso l'esame delle specifiche circostanze di fatto, assumendo pratica rilevanza la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità di azione e collaborazione tra loro, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, Sentenza n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747 - 01). 4. Fondata, pertanto, risulta la deduzione contenuta nel ricorso là dove si osserva che gli elementi evidenziati nell'ordinanza impugnata non consentono di ritenere esistente un continuativo approvvigionamento o stabile rapporto tra acquirente e venditore tale da implicare la dimostrazione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti secondo specifiche modalità sopra brevemente delineate. Pur richiamando il Tribunale del riesame i principi in ordine alla possibilità di ritenere integrato un rapporto di partecipazione tra acquirente e venditore di sostanza stupefacente, la stessa motivazione si presenta meramente apparente ed apodittica nella parte in cui prende in esame elementi che, per quanto sopra delineato, non ne palesano l'esistenza; il dato è tanto più rilevante in quanto il Collegio di merito non evidenzia l'esistenza dell'eventuale consapevolezza del ricorrente di avere rapporti con i membri di un sodalizio, ripercorrendo asetticamente il contenuto delle intercettazioni che si configurano come delle asettiche richieste di approvvigionamento di droga, senza alcun ulteriore elemento che consenta di diversamente qualificare il rapporto tra il ricorrente ed il soggetto che si ritiene essere al vertice dell'associazione. Le lacune riscontrate nell'analisi delle risultanze afferenti alla partecipazione del ricorrente al sodalizio che lo vedrebbe continuativamente quale acquirente, in uno al circoscritto apporto che risulterebbe essere stato fornito attraverso la condotta cui seguiva l'arresto in flagranza e le successive indagini a carico, non consentono di apprezzare la presenza di elementi che depongano per un effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. 5. Per le ragioni sopra delineate deve disporsi l'annullamento con rinvio in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione del [OSCURATO:PERSONA], con la necessità per il Collegio della cautela di effettuare un'ampia ricostruzione degli eventi che hanno condotto a delineare la gravità indiziarla, completa ricostruzione che si rende tanto più necessaria in considerazione dell'impossibilità da parte del Tribunale della cautela, che ha adottato la misura cautelare su impugnazione del pubblico ministero, di poter fare generico rinvio agli elementi gravemente indiziari già apprezzati dal Giudice delle indagini preliminari. Al riguardo, deve essere ribadita conforme e solida giurisprudenza di legittimità secondo cui, allorché il giudice per le indagini prelinninari, pur ritenendo esistenti i gravi indizi di colpevolezza, abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero ha comunque l'onere, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame, di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e pertanto di adeguatamente motivare non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi essendo stata comunque disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura coercitiva (Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008 - 01). Il provvedimento dovrà pertanto contenere tutti gli elementi da cui si possa desumere il coinvolgimento personale di [OSCURATO:PERSONA] in merito al sodalizio dedito al narcotraffico nel quale risulterebbe assumere il ruolo di acquirente abituale, al fine di rilevare l'esistenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barret:ta, cit.), così delineando, nel rispetto dei principi di diritto sopra citati, il concreto contributo fornito dal ricorrente alla compagine associativa enunciando le ragioni da cui poter inferire, con giudizio tipico della fase cautelare, la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. All'esito il Tribunale effettuerà una rinnovata valut
Sentenza Cassazione n. 30351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris