CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 40588/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21030/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo dedotto con il ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata da uno dei difensori del ricorrente, è manifestamente infondato dal momento che, risulta dal decreto di citazione a giudizio, l'esistenza di un codifensore per cui non era stato presentato alcun legittimo impedimento a espletare l'attività difensiva in udienza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/1