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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1998

Cassazione n. 51762/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1998 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in ragione del comportamento dell'imputato successivo all'evasione; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01); Ritenuto, che, infatti, la Corte di appello di Bari nel caso di specie ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non solo sulla base della condotta dell'imputato successiva all'evasione, ma anche dell'obiettiva gravità del fatto, in quanto commesso in piena notte e nonostante il presidio del braccialetto elettronico, dell'intensità del dolo dell'imputato e dell'assenza di plausibili giustificazioni per la condotta illecita di cui si controverte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1998 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in ragione del comportamento dell'imputato successivo all'evasione; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01); Ritenuto, che, infatti, la Corte di appello di Bari nel caso di specie ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non solo sulla base della condotta dell'imputato successiva all'evasione, ma anche dell'obiettiva gravità del fatto, in quanto commesso in piena notte e nonostante il presidio del braccialetto elettronico, dell'intensità del dolo dell'imputato e dell'assenza di plausibili giustificazioni per la condotta illecita di cui si controverte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ot
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