CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 01301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27792/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 87; - ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Duilio 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 678/2017 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 1.8.2017, N.R.G. 353/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.10.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27792/2017 Numero sezionale 3281/2021 Numero di raccolta generale 1301/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 1° agosto 2017, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda proposta dai lavoratori meglio indicati in epigrafe nei confronti del Comune di Torino (in prosieguo, anche: il Comune) di accertamento del diritto a mantenere, all’esito della riassunzione alle dipendenze del medesimo, il livello retributivo goduto presso il precedente datore di lavoro, Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e dell’Automazione (in prosieguo: CSEA), riconoscendo a tal fine un importo a titolo di assegno ad personam assorbibile e condannando l’ente a pagare a ciascuno dei predetti lavoratori le conseguenti differenze retributive, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali. 2. La Corte territoriale nello storico di lite esponeva che: - i lavoratori, già dipendenti del Comune di Torino ed addetti ai Centri di formazione professionale, erano stati trasferiti dal maggio 1997 al CSEA, al quale il Comune aveva affidato l’attività di formazione professionale, giusta convenzione decennale dell’anno 1996, rinnovata nell’anno 2007; - la convenzione del 1996, all’articolo 14, prevedeva, in caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti della convenzione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2112 cod. civ.; - tale impegno era stato ribadito nella convenzione del 2007 (articolo 5); - nell’anno 2012 il CSEA era stato dichiarato fallito ed il Comune aveva revocato la convenzione; - i lavoratori, avevano proposto un precedente giudizio, definito con sentenza della Corte d’Appello di Torino, passata in giudicato. 3. A fondamento della decisione, il giudice dell’appello osservava che il precedente giudicato aveva ad oggetto due domande: la prima, accolta, riguardante il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il Comune; la seconda, respinta, diretta alla affermazione della F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27792/2017 Numero sezionale 3281/2021 Numero di raccolta generale 1301/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 responsabilità solidale del Comune per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal CSEA, poi fallito, ai sensi dell’articolo 2112, comma due, cod. civ. 4. Le domande oggetto di causa, invece, erano diverse nel petitum e nella causa petendi; inoltre, le questioni in discussione non erano deducibili nel giudizio in cui si era formato il giudicato, non essendo all’epoca avvenuta l’assunzione da parte del Comune. 5. Gli accertamenti contenuti nella motivazione del giudicato non costituivano precedenti logici essenziali e necessari delle domande in trattazione. 6. Con la convenzione del 2007, conclusa in un momento in cui le competenze in materia di formazione professionale erano state trasferite alla Provincia, il Comune aveva assunto l’impegno a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti già trasferiti al CSEA, ai sensi dell’articolo 2112 cod. civ.; la pattuizione doveva essere intesa, in conformità ai canoni di cui agli articoli 1362 e 1367 cod. civ., nel senso di riconoscere il diritto dei lavoratori non solo alla riammissione in servizio presso il Comune, ma anche alla conservazione del trattamento economico goduto presso il CSEA. 7. A tale conclusione non poteva opporsi il richiamo all’articolo 30 D.Lgs. nr. 165/2001, che riguardava il passaggio di personale tra amministrazioni pubbliche e non era applicabile analogicamente in presenza di una specifica regolamentazione contrattuale. 8. Infine, il principio di parità di trattamento economico di cui all’art. 45 D.Lgs nr. 165/2001 era garantito dalla previsione di riassorbibilità dell’assegno ad personam. 9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Comune di Torino, articolato in sette ragioni di censura, cui i lavoratori hanno resistito con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi. Il Comune ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. 10. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27792/2017 Numero sezionale 3281/2021 Numero di raccolta generale 1301/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 1. Con il primo motivo il Comune, ricorrente in via principale, ha denunciato ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod. proc. civ.― erronea e falsa applicazione dell’articolo 2909 cod. civ. e dell’articolo 324 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale riconosciuto l’efficacia preclusiva del giudicato di cui alla sentenza nr. 1316/2013, che aveva già esaminato ― e risolto in senso negativo ― la questione dell’applicabilità del regime di cui all’articolo 2112 cod. civ. 2. Ha dedotto che i due giudizi tra le medesime parti fondavano sul medesimo presupposto, fattuale e normativo, dell’applicabilità dell’articolo 2112 cod. civ., sicché sul punto i fatti costitutivi delle rispettive domande erano identici; a nulla rilevava il fatto che nella causa definita dal giudicato gli stessi fossero invocati ai fini della riammisssione in servizio e della solidarietà tra condebitori e nel giudizio in trattazione per la rivendicazione delle differenze retributive. 3. Con il secondo mezzo del ricorso principale si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod. proc. civ.― erronea e falsa applicazione dell’articolo 2909 cod. civ e dell’articolo 324 cod. proc. civ., sostenendosi che la sentenza impugnata, nell’accogliere una interpretazione degli accordi degli anni 1996 e 2007 diversa da quella consacrata dal giudicato ― nel quale era stata sancita l’inapplicabilità, nel suo complesso, dell’articolo 2112 cod. civ.― si era posta in contrasto con il giudicato. 4. Con la terza critica si torna a denunciare ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod. proc. civ.― l’erronea e falsa applicazione dell’articolo 2909 cod. civ. e dell’articolo 324 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale arrestato la propria analisi al contenuto delle domande proposte nei due diversi giudizi, senza considerare il rilievo oggettivo del giudicato in relazione a tutte le questioni che hanno costituito presupposto necessario della decisione assunta. 5. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto sostanzialmente sovrapponibili, sono fondati. 6. In via preliminare giova distinguere il divieto di riproporre la stessa domanda già definita con pronuncia passata in giudicato ― al quale si riferisce la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27792/2017 Numero sezionale 3281/2021 Numero di raccolta generale 1301/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 ― rispetto al principio secondo cui l’assetto del rapporto giuridico fissato dal giudicato ha efficacia oggettiva anche rispetto a domande nuove, nascenti dal medesimo rapporto, che però presuppongano una diversa soluzione del punto di diritto già definito in detto giudicato. 7. In relazione a detto rilievo oggettivo del giudicato, non vi è questione di identità o meno della domanda in decisione rispetto a quella definita dal giudicato, ma, piuttosto, di identità del rapporto sostanziale che due domande, pur tra loro diverse, deducono come presupposto. 8. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. sez. III 15 maggio 2018 nr. 11754 e giurisprudenza ivi citata; Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 nr. 28415; 9 dicembre 2016 nr. 25269; 16 dicembre 2015, n. 25304). 9. Il rilievo di tale giudicato esterno sul «punto fondamentale comune ad entrambe le cause» prescinde dalla proposizione di una specifica domanda di parte. 10. Alla base della giurisprudenza richiamata vi è la distinzione tra: - pregiudizialità tecnica (o tecnico-giuridica o pregiudizialità in senso stretto), che si verifica qualora vengano in considerazione due o più rapporti giuridici, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartenga alla fattispecie dell'altro, che dipenda da esso (quello pregiudicato); - pregiudizialità logica, che si verifica, invece, quando nell’ambito di un unico rapporto giuridico l'accertamento di un diritto richieda il previo accertamento di una situazione giuridica comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27792/2017 Numero sezionale 3281/2021 Numero di raccolta generale 1301/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 11. Nel primo caso l'accertamento di un diritto presuppone l'accertamento di un altro «diritto»; ad esso si riferisce l’articolo 34 cod. proc. civ., secondo cui l’accertamento di una questione pregiudiziale non è idoneo a passare in giudicato, salvi i casi in cui una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti. 12. Nel secondo caso, invece, vi è un «punto pregiudiziale» ― ovvero un antecedente logico necessario ― comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico; la pronuncia resa in proposito acquista l’efficacia del giudicato, indipendentemente da una domanda di parte. Si è detto al riguardo che il giudicato copre le questioni che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, alle quali si riferisce la locuzione «pregiudiziale in senso logico». 13. Nella vicenda in esame ricorre questa seconda eventualità: viene in questione l’unico rapporto giuridico tra il Comune ed i lavoratori, disciplinato prima dalla convenzione dell’anno 1996 e poi, alla sua scadenza, quella dell’anno 2007, vale a dire quella applicabile in causa. 14. Tale convenzione è stata oggetto del giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Torino nr. 1316/2013, tra le stesse parti, che nell’esaminare la disposizione dell’articolo 5 della convenzione del 2007, qui rilevante, ha affermato che il richiamo all’art. 2112 cod. civ. da parte della convenzione era effettuato in senso «atecnico», a prescindere, cioè, da un effettivo ri-trasferimento al Comune dell’attività della formazione professionale ed era solo diretto a garantire i lavoratori dall’eventuale perdita del posto di lavoro e ad assicurare loro, in ogni caso di cessazione degli effetti della convenzione, il riassorbimento alle dipendenze del Comune. 15. Sulla base di questo accertamento, il giudicato ha respinto la domanda dei lavoratori diretta ad affermare la solidarietà del Comune per il pagamento delle retribuzioni maturate presso il CSEA, secondo il regime di cui al comma due dell’articolo 2112 cod. civ. 16. In sostanza, il giudicato ha accertato che il richiamo all’articolo 2112 cod. civ. da parte della convenzione del 2007 era effettuato al solo fine di assicurare ai lavoratori il rientro alle dipendenze del Comune, non anche F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27792/2017 Numero sezionale 3281/2021 Numero di raccolta generale 1301/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 allo scopo di estendere loro il regime previsto dalla stessa norma codicistica. 17. Trattandosi di un punto pregiudiziale comune ad entrambe le cause, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che esso non fosse coperto dal giudicato. 18. Invero, una volta stabilito dal giudicato che il richiamo all’articolo 2112 cod. civ. contenuto nella convenzione del 2007 si riferiva unicamente alla garanzia dei lavoratori ad essere riassunti dal Comune (anche in mancanza di riassorbimento dell’attività trasferita), il giudice del merito non avrebbe potuto procedere ad una nuova interpretazione della convenzione, preclusa dal giudicato. 19. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale, rispettivamente diretti: - il quarto ― proposto ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. per erronea e falsa applicazione dell'articolo 1362 e dell’articolo 1367 cod. civ. nonché per violazione dei limiti di impugnazione ― a censurare la nuova interpretazione della convenzione enunciata dal giudice dell’appello; - il quinto ― articolato ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod. proc. c iv. sotto il profilo della erronea e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1367 cod. civ. in relazione all’articolo 2112 cod. civ. ― a sostenere in ogni caso l’inapplicabilità dell’articolo 2112 cod. civ. - il sesto ― proposto per erronea e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e dell’articolo 30 D.L.gs. nr. 165/2001 ― ad affermare l’applicabilità in via analogica del suddetto articolo 30. - il settimo ― articolato ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. per violazione e falsa applicazione dell’articolo 45 D.Lgs. nr. 165/2001 in relazione all’articolo 2112 cod. civ. ― a contestare il computo, nelle differenze di retribuzione riconosciute dalla sentenza impugnata, delle voci legate a situazioni temporanee (retribuzioni premiali o di posizione e indennità speciali). 20. Le considerazioni sopra svolte nell’accogliere il ricorso principale implicano il rigetto del ricorso incidentale, con il quale si contesta il regime degli accessori fissato nella sentenza impugnata (primo motivo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27792/2017 Numero sezionale 3281/2021 Numero di raccolta generale 1301/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 del ricorso incidentale) e la compensazione delle spese dei due gradi di merito (secondo motivo del ricorso incidentale). 21. Tutto ciò posto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. La domanda originaria, comune a tutti i lavoratori, era fondata esclusivamente sull’applicazione dell’articolo 2112 cod. civ. in forza del mero richiamo ad esso contenuto nella convenzione; ma dall’interpretazione della convenzione consacrata dal giudicato di cui s’è detto discende il rigetto della domanda. 22. Le spese dell’intero giudizio si compensano tra le parti per la complessità della questione trattata, quale risulta dal contrasto di giurisprudenza emerso in seno alla Corte d’Appello di Torino. 23. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti in via incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. Compensa le spese dell’intero processo. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 27 ottobre 2021 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7