Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33945/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] nato il 06/02/ .

Le.1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] della (.2ORTE APPELLO di BOLOGNA ;.. ;- ,. • .ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],.1:1* .[OSCURATO:PERSONA]; RG 12407/25 - KRAVCHENKO Oleksandr OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337, 582, 612 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; Considerato che, contrariamente all'assunto difensivo - che non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato -, nessuna censura può essere mossa in punto di motivazione, avendo questa valutato, oltre ai plurimi precedenti del ricorrente, anche la sua maggiore pericolosità espressa con condotta di cui all'odierno procedimento (cfr. p. 4 della sentenza); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il 06/02/ . Le.1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] della (.2ORTE APPELLO di BOLOGNA ;.. ;- ,. • .ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],.1:1* .[OSCURATO:PERSONA]; RG 12407/25 - KRAVCHENKO Oleksandr OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337, 582, 612 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; Considerato che, contrariamente all'assunto difensivo - che non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato -, nessuna censura può essere mossa in punto di motivazione, avendo questa valutato, oltre ai plurimi precedenti del ricorrente, anche la sua maggiore pericolosità espressa con condotta di cui all'odierno procedimento (cfr. p. 4 della sentenza); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0
Sentenza Cassazione n. 33945/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris