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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 12107/2022

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eguente Rep.

ORDINANZA Ud. 09/02/2022 sul ricorso 834-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI N.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 384/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, 2022 depositata il 11/06/2015 R.G.N. 520/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 834/2016 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 497/2022 Numero di raccolta generale 12107/2022

1. la Corte d’Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede Data pubblicazione 13/04/2022 che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], proposta nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere l’accertamento negativo del diritto alla ripetizione della somma di € 30.110,36, che il Comune aveva corrisposto al dirigente negli anni 2002 e 2003 a titolo di retribuzione di posizione e di risultato;

2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha ritenuto che la stessa potesse essere decisa sulla base dello ius superveniens ed in particolare della disposizione dettata dall’art. 4 del d.l. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014;

3. ha escluso che l’inapplicabilità del comma 3-quinquies dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e la conseguente sanatoria dei pagamenti indebiti potessero essere limitate agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi intervenuti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 ed inoltre ha ritenuto riconducibile al disposto del richiamato art. 4 anche l’ipotesi della mancata costituzione del fondo e dell’erogazione del trattamento accessorio senza il necessario rispetto delle procedure imposte dalla contrattazione nazionale;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese, con tempestivo controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, e, richiamata la circolare del 12 maggio 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenzia che la sanatoria della nullità prevista dal comma 3 dell’art. 14 è applicabile alle sole ipotesi di legittima costituzione del fondo, seguita da una destinazione non appropriata dello stesso, e non può essere estesa alla diversa fattispecie della assoluta nullità delle clausole del contratto decentrato derivata dalla mancata costituzione del fondo;

2. con la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., è dedotta la violazione del richiamato art. 4 del d.l. n. 16/2014 nonché dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale sul rilievo che non poteva la Corte territoriale applicare, in via di interpretazione estensiva o analogica, una disposizione di carattere eccezionale riferibile alla sola ipotesi di atti di costituzione e di utilizzo del fondo costituito;

3. il terzo motivo denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014 nonché degli artt. 1418 e segg. cod. civ. e, ribadita la nullità delle clausole del contratto integrativo sottoscritte in violazione dei vincoli posti dalla contrattazione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 nazionale, rileva che dette clausole non possono produrre effetti né rivivere ad opera di Numero registro generale 834/2016 una norma successiva; Numero sezionale 497/2022

4. infine con il quarto motivo il Comune ricorrente insiste sulla violazione dell’art. 4, Numero di raccolta generale 12107/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 comma 3, del d.l. n. 16/2014 e deduce anche il contrasto della sentenza impugnata con l’art. 2033 cod. civ. perché ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero proprio diritto soggettivo il recupero da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle somme indebitamente erogate al personale dipendente;

5. il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall’art.327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 (applicabile alla fattispecie in quanto il giudizio è iniziato con ricorso notificato il 4 gennaio 2012);

5.1. la sentenza impugnata è stata pubblicata, nelle forme previste dall’art. 429 cod. proc. civ., all’udienza dell’11 giugno 2015 mediante lettura contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione, sicché il termine semestrale è spirato l’11 dicembre 2015 in quanto alle controversie di lavoro, ivi comprese quelle inerenti ai rapporti di impiego pubblico (Cass. n. 12236/2004; Cass. n. 6956/2004), non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969;

6. il ricorso avviato alla notifica il 28 dicembre 2015 è, dunque, tardivo e va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Rep. ORDINANZA Ud. 09/02/2022 sul ricorso 834-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI N.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 384/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, 2022 depositata il 11/06/2015 R.G.N. 520/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 834/2016 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 497/2022 Numero di raccolta generale 12107/2022 1. la Corte d’Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede Data pubblicazione 13/04/2022 che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], proposta nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere l’accertamento negativo del diritto alla ripetizione della somma di € 30.110,36, che il Comune aveva corrisposto al dirigente negli anni 2002 e 2003 a titolo di retribuzione di posizione e di risultato; 2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha ritenuto che la stessa potesse essere decisa sulla base dello ius superveniens ed in particolare della disposizione dettata dall’art. 4 del d.l. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014; 3. ha escluso che l’inapplicabilità del comma 3-quinquies dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e la conseguente sanatoria dei pagamenti indebiti potessero essere limitate agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi intervenuti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 ed inoltre ha ritenuto riconducibile al disposto del richiamato art. 4 anche l’ipotesi della mancata costituzione del fondo e dell’erogazione del trattamento accessorio senza il necessario rispetto delle procedure imposte dalla contrattazione nazionale; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese, con tempestivo controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, e, richiamata la circolare del 12 maggio 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenzia che la sanatoria della nullità prevista dal comma 3 dell’art. 14 è applicabile alle sole ipotesi di legittima costituzione del fondo, seguita da una destinazione non appropriata dello stesso, e non può essere estesa alla diversa fattispecie della assoluta nullità delle clausole del contratto decentrato derivata dalla mancata costituzione del fondo; 2. con la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., è dedotta la violazione del richiamato art. 4 del d.l. n. 16/2014 nonché dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale sul rilievo che non poteva la Corte territoriale applicare, in via di interpretazione estensiva o analogica, una disposizione di carattere eccezionale riferibile alla sola ipotesi di atti di costituzione e di utilizzo del fondo costituito; 3. il terzo motivo denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014 nonché degli artt. 1418 e segg. cod. civ. e, ribadita la nullità delle clausole del contratto integrativo sottoscritte in violazione dei vincoli posti dalla contrattazione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 nazionale, rileva che dette clausole non possono produrre effetti né rivivere ad opera di Numero registro generale 834/2016 una norma successiva; Numero sezionale 497/2022 4. infine con il quarto motivo il Comune ricorrente insiste sulla violazione dell’art. 4, Numero di raccolta generale 12107/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 comma 3, del d.l. n. 16/2014 e deduce anche il contrasto della sentenza impugnata con l’art. 2033 cod. civ. perché ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero proprio diritto soggettivo il recupero da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle somme indebitamente erogate al personale dipendente; 5. il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall’art.327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 (applicabile alla fattispecie in quanto il giudizio è iniziato con ricorso notificato il 4 gennaio 2012); 5.1. la sentenza impugnata è stata pubblicata, nelle forme previste dall’art. 429 cod. proc. civ., all’udienza dell’11 giugno 2015 mediante lettura contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione, sicché il termine semestrale è spirato l’11 dicembre 2015 in quanto alle controversie di lavoro, ivi comprese quelle inerenti ai rapporti di impiego pubblico (Cass. n. 12236/2004; Cass. n. 6956/2004), non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969; 6. il ricorso avviato alla notifica il 28 dicembre 2015 è, dunque, tardivo e va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
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