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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13194/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Monza del 14/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascritti in rubrica (art. 110, 648-bis cod. pen); - considerato che il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice di appello, limitandosi sostanzialmente a reiterare senza alcun confronto critico l'istanza presentata con i motivi di appello quanto alla qualificazione giuridica della condotta oggetto di contestazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con ciò evidenziandosi l'aspecificità del motivo proposto che si caratterizza per oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); - rilevato che il motivo predetto si manifesta quindi teso a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); - considerato infine che il secondo motivo di ricorso non si confronta con le condivisibili, logiche e persuasive argomentazioni in diritto rese dalla Corte di appello quanto al tema della dosimetria della pena in assenza di alcuna illogicità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Monza del 14/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascritti in rubrica (art. 110, 648-bis cod. pen); - considerato che il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice di appello, limitandosi sostanzialmente a reiterare senza alcun confronto critico l'istanza presentata con i motivi di appello quanto alla qualificazione giuridica della condotta oggetto di contestazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con ciò evidenziandosi l'aspecificità del motivo proposto che si caratterizza per oggettiva reiterazione di argomentazioni pienamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e persuasiva (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); - rilevato che il motivo predetto si manifesta quindi teso a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); - considerato infine che il secondo motivo di ricorso non si confronta con le condivisibili, logiche e persuasive argomentazioni in diritto rese dalla Corte di appello quanto al tema della dosimetria della pena in assenza di alcuna illogicità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023
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