CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 37655/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria presentata per gli imputati con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640 e 61 n. 9 cod. pen., così riqualificati i fatti originariamente contestati ai sensi degli artt. 110, 81 cpv. e 314 cod. pen., per essersi tali illeciti estinti per intervenuta prescrizione. In particolare ai tre imputati era stato addebitato di essersi appropriati, tra il 16 e il 25 agosto 2011, delle somme erogate mediante il sistema del 'bonifico domiciliato presso un ufficio postale per prestazioni temporanee', dall'I.n.p.s. in favore di numerosi cittadini extracomunitari a titolo di 'integrazione lavori stagionali': l'Incardona, addetto l'ufficio postale di Vittoria, aveva registrato false operazioni di pagamento nei confronti di quei beneficiari, attestandone falsamente la presenza allo sportello e la loro identificazione, si era appropriato di quelle somme per un totale di 91.000 euro, importi che erano stati da lui trasferiti su conti correnti intestati alla Pisacane e alla Arangio, che li avevano prelevati. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 640, 61 n. 9, cod. pen., per avere il Giudice del rito abbreviato erroneamente riqualificato i fatti contestati, che invece integravano gli estremi dei reati di peculato che, in ragione dei limiti edittali di pena, alla data della pronuncia non si erano ancora estinti per prescrizione. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha correttamente richiamato un principio di diritto oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ma ne ha fatto una errata applicazione nel caso di specie.E' pacifico, infatti, che l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). In pratica, nel caso del peculato l'impiego della documentazione falsa o di altri artifici o di raggiri è finalizzato a permettere l'occultamento dell'appropriazione già avvenuta, mediante una interversione del possesso; mentre nel caso della truffa l'utilizzo degli artifici o raggiri costituisce lo strumento per procurarsi il bene mediante la condotta decettiva (Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259507). Di tali criteri interpretativi il giudice del merito non ha fatto buon governo, avendo erroneamente sostenuto che la commissione delle condotte artificiose da parte degli imputati avevano rappresentato lo strumento "per entrare in possesso del denaro proveniente dall'I.n.p.s."; laddove, come risulta chiaramente dalla stessa descrizione della fattispecie, risulta che attraverso il meccanismo dei "bonifici domiciliati per prestazioni temporanee" in favore di soggetti privi di un conto corrente, l'I.n.p.s. aveva già provveduto a disporre l'assegnazione di quelle somme, che erano state trasferite all'ufficio postale di Ragusa, che operava come 'organo pagatore' per conto dell'ente previdenziale, ed erano così già entrate nella disponibilità giuridica del personale addetto a quell'ufficio postale. La condotta decettiva posta in essere dall'Incardona, dunque, non era stata finalizzata a trarre in inganno l'ente erogatore ovvero a permettere l'adozione di un provvedimento di disposizione patrimoniale, bensì era servita per occultare l'avvenuta appropriazione di somme di cui l'agente, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio, aveva già la disponibilità giuridica. I fatti così come descritti integravano, dunque, i reati di peculato, per i quali alla data dell'emissione della sentenza gravata non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione. 3. La sentenza impugnata va, perciò, annullata ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. con rinvio alla Corte di appello di Catania che, nel nuovo giudizio, si atterrà al principio così come innanzi enunciato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 06/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ie estensore Il Presidente E co prile n