CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14031/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Repubblica Federale di Germania e Ministero dell’Economia e delle─ intimati ─Numero registro generale 24044/2025Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 14031/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte diCassazione dichiari la competenza del Tribunale di Roma.Rilevato che:con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2024 EnricoTonezzer, quale figlio ed erede di [OSCURATO:PERSONA], militare italianocatturato dalle truppe tedesche il 10 settembre 1943 e internato adAmburgo sino alla liberazione, ha convenuto in giudizio, dinanzi alTribunale di Roma, la Repubblica Federale di Germania e il Ministerodell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, alrisarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal dantecausa, azione proposta anche ai sensi dell’art. 43 del d.l. 30 aprile2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n.la Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace, mentreil Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito tramitel’Avvocatura dello Stato, eccependo, in via preliminare,l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore delTribunale di Trento ai sensi dell’art. 25 c.p.c., nonché, in subordine,l’infondatezza e la prescrizione della pretesa;il Tribunale di Roma, con ordinanza del 12 dicembre 2024, hadichiarato la propria incompetenza per territorio in favore delTribunale di Trento, ritenendo, in applicazione dell’art. 25 c.p.c. edelle norme di contabilità pubblica, che il forum destinatae solutionisdovesse individuarsi nel luogo in cui ha sede l'ufficio della TesoreriaProvinciale competente per il pagamento, ossia Trento, luogo didomicilio del creditore;la causa è stata tempestivamente riassunta dinanzi al Tribunale diTrento (R.G. n. 132/2025), dove l’attore, nelle note di udienza del 25Numero registro generale 24044/2025Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 14031/2026Data pubblicazione 13/05/2026settembre 2025, ha eccepito l’incompetenza territoriale di quelTribunale, invocando la disciplina speciale di cui all’art. 43 del d.l. n.36 del 2022 e il principio affermato da Cass. ord. n. 7371 del 2025;il Tribunale di Trento, con ordinanza del 28 ottobre 2025, ritenutafondata l’eccezione dell’attore, ha dichiarato la propria incompetenzaterritoriale in favore del Tribunale di Roma, richiamando la suddettaordinanza di legittimità e affermando che, per le controversie in cuisia parte il MEF aventi ad oggetto il ristoro dei danni da crimini diguerra ai sensi dell’art. 43, il giudice competente, secondo il criteriodel forum destinatae solutionis, va individuato negli uffici giudiziari diRoma, sede della tesoreria centrale del Ministero deputata allaerogazione dei ristori;avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamentonecessario di competenza;Il P.G. ha concluso come in epigrafe;il ricorrente ha depositato memoria;considerato che:con il proposto regolamento [OSCURATO:PERSONA] non contesta lacompetenza attribuita al Tribunale di Roma ma piuttosto (e soltanto)il percorso processuale seguito per giungere a tale esito pur da luicondiviso;il ricorrente, infatti, premesso che l’art. 45 c.p.c. detta una norma«chiara e inequivocabile» nel senso che «in presenza di un conflittonegativo di competenza il secondo giudice adito deve sollevared'ufficio il regolamento di competenza, non potendo limitarsi adichiarare nuovamente la propria incompetenza rinviando la causa alprimo giudice», rileva che «il Tribunale di Trento ha quindi commessoun errore processuale, violando l'obbligo imposto dall'art. 45 c.p.c.,limitandosi a dichiarare la propria incompetenza e disponendo lariassunzione davanti al Tribunale di Roma, senza sollevare d'ufficio ilregolamento di competenza come invece la legge gli imponeva»;Numero registro generale 24044/2025Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 14031/2026Data pubblicazione 13/05/2026richiamato, quindi, il principio affermato da Cass. n. 2631 del2011 (in conformità agli ivi richiamati più remoti precedenti di Cass.Sez. U. n. 6438 del 11/12/1979, Rv. 403172 e di Cass., Sez. 3, n.4060 del 23/12/1968, Rv. 337691; ma v. anche, conff., Cass. n. 920del 30/03/1971, Rv. 350828; Cass., Sez. 2, n. 3131 del 06/11/1971,Rv. 354473) ─ secondo cui «nell'ipotesi di conflitto negativo dicompetenza, l'errore del giudice successivamente adito che, invece disollevare conflitto ai sensi dell'articolo 45 cod. proc. civ., dichiari asua volta la propria incompetenza, viene assorbito, in sede diimpugnativa con istanza di regolamento di competenza, dalla attivitàdiretta ad indicare il giudice competente, cui deve istituzionalmenteprovvedere la Corte di cassazione» — il ricorrente proponeregolamento necessario di competenza affinché, sulla base deimedesimi argomenti addotti nell’ordinanza impugnata, vengadichiarata la competenza per territorio inderogabile del Tribunale diRoma;ritenuto che:le considerazioni svolte a fondamento del proposto regolamentosono solo parzialmente esatte, là dove evidenziano l’errore commessodal giudice trentino nel declinare direttamente la propria competenzasenza sollevare conflitto di competenza quale unico rimedioprocessuale allo stesso consentito per contestare l’attribuzione a sédella competenza ratione loci, ma non lo sono negli esiti, nella partein cui cioè si assume che tale errore possa essere rimediato, in sededi successivo regolamento necessario di competenza proposto dallaparte avverso l’illegittima declinatoria, con l’attribuzione dellacompetenza al giudice che l’aveva inizialmente declinata;questa Corte ha già in proposito enunciato il principio di diritto,che va qui ribadito, secondo cui «qualora, a seguito di declinatoria dicompetenza del giudice originariamente adìto, la causa sia statariassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice,Numero registro generale 24044/2025Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 14031/2026Data pubblicazione 13/05/2026assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o diterritorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece dielevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini asua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento dicompetenza con limitazione dell'oggetto alla richiesta di dichiarareradicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, aseguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza pereffetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove ilregolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassuntodavanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generaledell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenzadel detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuovariassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza exart. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o delterritorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza delgiudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato èinammissibile» (Cass. Sez. 3, n. 1812 del 25/01/2025, Rv. 673738);la giustificazione di tale principio sta fondamentalmente nel fattoche, come efficacemente rilevato nel richiamato precedente, secondola ratio sottesa al chiaro disposto dell’art. 45 c.p.c., «il “rimpallo” dicompetenze tra due organi giudicanti può avvenire una sola volta»;militano in tal senso — come è stato condivisibilmente evidenziato— ragioni sia logiche che sistematiche;sotto il primo profilo, appare evidente che se si escludessel’obbligo del giudice dinanzi al quale la causa è riassunta dopo unadeclinatoria di competenza per materia, di richiedere ex officio ilregolamento di competenza, si perverrebbe ad esiti paradossali: ades., che se anche il (terzo) giudice dinanzi al quale la causa è rimessaritenesse di non richiedere il regolamento, e le parti continuassero ariassumere il giudizio ogni volta, il processo si perpetuerebbeall’infinito, in violazione del millenario principio ne lites paeneNumero registro generale 24044/2025Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 14031/2026Data pubblicazione 13/05/2026immortales fiant;sotto il secondo profilo, occorre muovere dalla considerazione chegli artt. 44 e 45 c.p.c. pongono una regola ed una eccezione ad essa:la regola è quella del c.d. “consolidamento” della competenza che,per effetto della mancata proposizione del regolamento, segue allariassunzione del processo (art. 44 c.p.c.); l’eccezione a tale regola èl’ipotesi del conflitto ex art. 45 c.p.c., il quale però in modo chiaroprevede che tale eventualità possa verificarsi una sola volta, nonessendovi traccia nella norma delle ipotesi patologiche di declinatoriedi competenza successive e di riferibilità dell’istituto ad esse;va considerato inoltre che, a seguito della riforma di cui alla l. n.353 del 1990, il potere di elevazione del conflitto da parte del giudicedella riassunzione, dopo la prima declinatoria di competenza,soggiaceva – come questa Corte ha più volte affermato - allapreclusione della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. e cheoggi si deve ritenere, valendo gli stessi principi, soggiaccia a quellealternative indicate dal nuovo testo dell’art. 38, terzo comma, c.p.c.;combinato tale dato positivo con il prima evidenziato approdoesegetico secondo cui, dopo la prima declinatoria, l’unico mezzoconsentito dal sistema per rimettere in discussione l’attribuzione dicompetenza è l’elevazione del conflitto di competenza (e noncertamente la mera e diretta declinatoria di competenza), neconsegue che, ove invece si ammettesse tale declinatoria e, diconseguenza, si ammettesse anche la facoltà del terzo giudice disollevare lui il conflitto, la detta previsione di un termine dipreclusione resterebbe svuotata di significato e portata precettiva;posto infatti che, anche a seguito della patologica ipotesi quiconsiderata di un “rimpallo” di (ordinanze declinatorie di)competenze, per la regola della translatio iudicii, il processo restasempre lo stesso ed uno soltanto, sarebbe illogico – dato che la primaudienza o le alternative ora indicate dall’art. 38 c.p.c. e rilevanti aiNumero registro generale 24044/2025Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 14031/2026Data pubblicazione 13/05/2026fini della preclusione del potere di elevazione del conflitto si sonoverificate davanti al giudice della prima riassunzione - ammettere cheil giudice della nuova riassunzione successiva all’erronea declinatoria,possa a sua volta elevare il conflitto, sebbene in una nuova formaleprima udienza di trattazione;alla luce delle considerazioni che precedono deve dunquerilevarsi, nella specie, che il Tribunale di Trento — dinanzi al quale furiassunta la causa dopo che il Tribunale di Roma aveva declinato perla prima volta la propria competenza — avrebbe potuto certamenterichiedere d’ufficio il regolamento di competenza (art. 45 c.p.c.):questo era il modo rituale in cui la questione di competenza, inerentead un criterio di competenza “forte”, cioè per territorio inderogabile(la stessa cosa sarebbe stato se si fosse trattato di competenza permateria), non avendo le parti ritenuto di proporre regolamento dicompetenza, poteva legittimamente rimanere ancora “viva” ed essereoggetto di provocazione dell’investitura di questa Corte;il giudice della prima riassunzione però non l’ha fatto, né le partiavevano proposto regolamento contro l’illegittima prima declinatoria:in tale contesto, il potere di una nuova declinatoria di competenzadavanti al giudice della prima riassunzione deve ritenersiinsussistente;di fronte all’irrituale nuova declinatoria della competenza fatta dalgiudice della riassunzione con palese violazione della regola dell’art.45 che esigeva l’elevazione del conflitto anziché la declinatoria, alleparti interessate è dato il rimedio del regolamento di competenza percensurare la violazione della norma del procedimento regolatrice delrilievo della competenza, ma solo al fine di postulare che il mancatoesercizio del potere di elevazione del conflitto ha determinato ilradicamento della competenza di fronte al giudice della riassunzione;queste conclusioni, là dove individuano le conseguenze dell’erroredel giudice adìto per effetto della prima declinatoria, il quale declini aNumero registro generale 24044/2025Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 14031/2026Data pubblicazione 13/05/2026sua volta la competenza anziché elevare il conflitto, trovano indirettaconferma in quelle pronunce con questa Corte ha stabilito che «lacompetenza risulta radicata presso il giudice ad quem per il merofatto processuale della riassunzione della causa, in mancanza sia dellaproposizione del regolamento di competenza avverso l'ordinanza delgiudice a quo che dell'instaurazione del conflitto di competenza aisensi dell'art. 45 cod. proc. civ.» (Cass. Sez. 6 - 3, n. 2081 del29/01/2018; ma così anche Sez. 3, n. 5405 del 11/04/2001; Sez. 3,n. 97 del 07/01/1980; sino a risalire a Sez. 3, n. 1695 del04/07/1962);la conclusione di tale ragionamento è nella specie che il propostoregolamento deve trovare risposta nella declaratoria dellacompetenza del Tribunale di Trento, quale giudice davanti al quale lacompetenza ratione loci si è ormai irreversibilmente radicata inconseguenza: a) della declinatoria di competenza del Tribunale diRoma: b) della mancata proposizione di regolamento necessario dicompetenza; c) della riassunzione operata dalla parte attrice; d) dellamancata proposizione di regolamento di competenza d’ufficio ex art.45 c.p.c. da parte del giudice della riassunzione;non può a tale esito ostare che la parte che ha proposto ilregolamento necessario di competenza lo ha fatto al solo fine e conespressa richiesta della attribuzione della competenza al Tribunale diRoma;vale infatti anche ai fini in esame il principio, pacifico nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l'istanza di regolamentodi competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere diindividuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che ladesignazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussionenell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, diestendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto,ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo,Numero registro generale 24044/2025Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 14031/2026Data pubblicazione 13/05/2026senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelledifese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto noncontestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggettodel ricorso per regolamento di competenza» (ex multis Cass. n.21422 del 24/10/2016; n. 25232 del 27/11/2014; n. 2591 del07/02/2006; n. 19591 del 29/09/2004;deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trento,con le accessorie statuizioni di cui al dispositivo;non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimatisvolto difese nella presente sede; P.Q.Mdichiara la competenza del Tribunale di Trento. Fissa il termine ditre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lariassunzione della causa.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])