Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 34976/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale (r.g.n. 14919/2025), relativo alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8527/2025, depositata il 1 aprile 2025, resa nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2025 n. 14919 sez.

S2 -ad. 30-10-2025 -2- -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 8527/2024, pubblicata in data 1 aprile 2025, è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale.

La correzione va disposta, atteso che l’ordinanza de qua, dopo avere alla pag. 7 riportato il dispositivo, che riferisce dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, del rigetto del primo, e della cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, fa seguire la pag. 8 che pone un’ipotesi alternativa di decisione, e che reca alla fine un dispositivo nel quale risulta accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo; rilevato che questa Corte ha già in passato affermato il principio per cui, nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affoliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non Ric. 2025 n. 14919 sez.

S2 -ad. 30-10-2025 -3- atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 25541/2020; Cass. n. 4391/2009); rilevato che siffatto principio appare suscettibile di trovare applicazione anche al caso in esame, nel quale la pag. 8 appare chiaramente riferita al contenuto di una bozza predisposta dall’estensore dell’ordinanza e poi non eliminata in occasione del deposito finale, dovendosi dare prevalenza al contenuto del dispositivo di cui alla pag. 7, essendo lo stesso coerente con le motivazioni sviluppate dall’ordinanza e riportate nel corpo della stessa; ritenuto che, nella specie, non vi è dubbio della riferibilità del primo dispositivo e della motivazione che lo sorregge alla causa introdotta dal ricorrente così che va ordinata la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata dovendosi disporre che dal contenuto del provvedimento in esame debba escludersi quanto riportato alla pag. 8; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (come hanno da ultimo precisato le sezioni unite di questa Corte “nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando Ric. 2025 n. 14919 sez.

S2 -ad. 30-10-2025 -4- al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”, così Cass., sez. un., n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 8527/2024 sia corretta, disponendo l’elimina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale (r.g.n. 14919/2025), relativo alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8527/2025, depositata il 1 aprile 2025, resa nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2025 n. 14919 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -2- -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 8527/2024, pubblicata in data 1 aprile 2025, è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale. La correzione va disposta, atteso che l’ordinanza de qua, dopo avere alla pag. 7 riportato il dispositivo, che riferisce dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, del rigetto del primo, e della cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, fa seguire la pag. 8 che pone un’ipotesi alternativa di decisione, e che reca alla fine un dispositivo nel quale risulta accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo; rilevato che questa Corte ha già in passato affermato il principio per cui, nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affoliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non Ric. 2025 n. 14919 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -3- atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 25541/2020; Cass. n. 4391/2009); rilevato che siffatto principio appare suscettibile di trovare applicazione anche al caso in esame, nel quale la pag. 8 appare chiaramente riferita al contenuto di una bozza predisposta dall’estensore dell’ordinanza e poi non eliminata in occasione del deposito finale, dovendosi dare prevalenza al contenuto del dispositivo di cui alla pag. 7, essendo lo stesso coerente con le motivazioni sviluppate dall’ordinanza e riportate nel corpo della stessa; ritenuto che, nella specie, non vi è dubbio della riferibilità del primo dispositivo e della motivazione che lo sorregge alla causa introdotta dal ricorrente così che va ordinata la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata dovendosi disporre che dal contenuto del provvedimento in esame debba escludersi quanto riportato alla pag. 8; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (come hanno da ultimo precisato le sezioni unite di questa Corte “nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando Ric. 2025 n. 14919 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -4- al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”, così Cass., sez. un., n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 8527/2024 sia corretta, disponendo l’elimina
Sentenza Cassazione n. 34976/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris