CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 34375/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29057-2021 proposto da: C.F.C. S . R . L ., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI, N.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI, N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](I.R.S.A.P.) , rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso lo studio dell’avvocatoFABIO SALVATI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PALERMO, [OSCURATO:PERSONA], N. 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 987/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la riduzione del prezzo di vendita, nonché il risarcimento dei danni, di un’area edificabile dall’attrice acquistata con rogito del 28.10.2009 dai convenuti al prezzo di €1.650.000,00 . A sostegno della sua pretesa, [OSCURATO:SOCIETA]. affermava che l’acquisto del terreno doveva servire alla realizzazione di un complesso residenziale composto da 20 unità abitative; invece, un paio di mesi dopo l’immissione nel possessoavvenuta contestualmente alla stipulazione del rogito, in occasione dei lavori di decespugliamento del terreno incolto, la [OSCURATO:SOCIETA]. rinveniva una struttura in cemento, per un’altezza variabile tra 0,9mt a 1,25mt rispetto al piano di campagna, che sarebbe risultata essere una camera di ispezione e manovra (c.d. cabina di manovra) della condotta idrica sottostante, oggetto di una servitù di acquedotto costituita coattivamente in via amministrativa, ma senza trascrizione del relativo provvedimento nei pubblici registri immobiliari. Tale condotta, Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -3- spiegava [OSCURATO:SOCIETA]., rendeva l’area acquistata praticamente inedificabile: sarebbe stato necessario lo spostamento della condotta ai margini del fondo, per una spesa di €300.000,00, per assicurarne la parziale edificabilità. Dettagliava l’attrice che le condizioni del terreno, libero da oneri e diritti reali, oltre ad essere garantite nel contratto preliminare e nel rogito, ove si faceva riferimento unicamente ad una servitù di elettrodotto, erano state certificate da perizia giurata, redatta quattro mesi prima della promessa di vendita daun geometra incaricato dai promittenti venditori di stimare il valore del terreno. 1.1. Nel costituirsi,Domenico e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano di essere autorizzati a chiamare in garanzia il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] I.R.S.A.P. , nonché l’[OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo delle [OSCURATO:PERSONA] (I.R.S.A.P.), il quale - costituit o si – opponeva il suo difetto di legittimazione passiva e chiedeva, a sua volta, di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto responsabile della procedura di asservimento.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva con comparsa di risposta, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di garanzia formulata dall'Istituto e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio. 1.2. Il Tribunale rigettava la domanda, negando la tutela ex art. 1489 cod. civ. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Palermo, la quale rigettava integralmente il gravame, sostenendo, per quel che qui ancora rileva, che: - la clausola contenuta sia nel contratto preliminare, sia nell’atto di trasferimento, con la quale gli alienanti avevano garantito l’assenza di ogni peso deve considerarsi come di stile. In ogni caso, la sua rilevanza sarebbe minusvalente rispetto a Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -4- quella del principio di auto-responsabilità delle parti contrattuali, in virtù del quale a carico di chi si accinge ad acquistare un immobile con destinazione edificatoria sussiste l’obbligo di utilizzare l’ordinaria diligenza, che a sua volta impone una verifica attenta e dettagliata, volta a controllare l’eventuale presenza di opere che rendano evidente una possibile causa limitativa, in fatto e/o in diritto, della piena edificabilità del suolo; - la servitù di acquedotto rinvenuta dagli acquirenti solo dopo il trasferimento dell’immobile deveconsiderarsi apparente, perché a norma dell’art. 1061 cod. civ. e nell’interpretazione della Corte di legittimità sono tali le servitù risultanti da segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al loro esercizio e rilevanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente. 3. Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi. In prossimità dell’adunanza la ricorrente faceva pervenire memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso, illustrato da memoria. Si difendeval’[OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo delle [OSCURATO:PERSONA] ( I.R.S.A.P. ) depositando controricorso, illustrato da memoria. Depositava controricorso illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA]. Restava intimato il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] I.R.S.A.P. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1489 e 1061 cod. civ., in termini Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -5- di erronea o mancata valutazione di prove ed omesso esame di fatti decisivi sui quali le parti hanno ampiamente disquisito ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. La ricorrente deduce la violazione delle norme indicate (artt. 1489, 1061 cod. civ.) sotto tre diversi profili: a) la non apparenza del vincolo; b) l’omessa indicazione da parte dei venditori; c) la non conoscenza da parte dell'acquirente. a) Quanto al profilo dell'apparenza, la Corte d'appello ha ritenuto non integrato il presupposto della non apparenza del vincolo affidandosi al dato di fatto accertato dal CTU, ricavando che l'apparenza della servitù di acquedotto si sarebbe dovuta ricavare agli occhi di un attento osservatore dalla visibilità sui luoghi di un'opera permanente (la cabina di manovra). La ricorrente contesta questa affermazione, ritenendo che la vera questio facti da risolvere,e che il CTU avrebbe dovuto chiarire, è se la situazione da lui constatata all'atto del sopralluogo potesse essere percepita dagli acquirenti in epoca antecedente (nel 2011, all'epoca del decespugliamento, ovvero nell'ottobre 2009, all’epoca della stipula del rogito con contestuale immissione nel possesso del fondo). Nérisulta provato che la bonifica sarebbe stata effettuata nelle more tra la stipula del preliminare e il definitivo, tale asserzione essendo stata contestata e discussa in diversi atti dall’odierna ricorrente. b) Anche a voler supporre che il giudice di secondo grado abbia adeguatamente valutato il materiale probatorio e sia ugualmente giunto a ritenere che la camera di manovra fosse percepibile sin dall'origine,le adottate conclusioni risulterebbero ugualmente errate poiché mai la C.F.C. s . r . l . poteva dubitare delle dichiarazioni dei venditori , peraltro avvalorate dagli accertamenti effettuati dal perito che aveva reso la stima del fondo prima della vendita (in data 17.06.2008) e dal notaio rogante. c) Infine, nemmeno la Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -6- tempestiva scoperta della condotta sarebbe stata sufficiente per affermare il concetto di conoscenza del peso, sul versante giuridico non potendosi stabilire se la stessa fosse manifestazione fisica di un diritto reale in favore di terzi opponibile all'acquirente. La conoscibilità,nel caso di specie , è stata pure ostacolata, oltre che dalle dichiarazioni di garanzia rese in contratto, dall'assenza di trascrizioni pregiudizievoli presso le competenze conservatoria dei registri immobiliari o altro sistema dipubblicità dichiarativa. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt.1489 e 1362 cod. civ., sotto ulteriore aspetto, ovvero per erronea applicazione di principi di diritto ed ermeneutici. Violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia impugnata laddove ha assegnato alle clausole di garanzia contenute nei due atti (preliminare di vendita e rogito) un significato di clausole di mero stile. Nella prospettiva della ricorrente esse risultano, invece, idonee a ingenerare affidamento in capo all'acquirente circa la libertà del fondo da oneri ostativi, rivestendo la qualità di precisi intenti negoziali. Ciò in conformità agli elementari canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. e in particolare exart. 1363 cod. civ., che impone una visione complessiva dell'atto negoziale le cui clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre. Sul punto, la ricorrente rileva che nel contratto preliminare i venditori, con riferimento allo stato giuridico del bene, hanno dapprima dichiarato che lo stesso sarebbe stato trasferito libero da qualsiasi trascrizione pregiudizievole e poi, in relazione al suo stato di fatto, hanno riconosciuto l'esistenza di una servitù di elettrodotto. Nel rogito, oltre al rinnovato specifico riferimento alle suddette condutture Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -7- elettriche, si è ribadito che il fondo si trovava libero da «iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli , privilegi , diritti di prelazione,censi, canoni e diritti di terzi che ne possono limitare il godimento e la disponibilità». La ricorrente contesta, altresì, la lettura fatta dai giudici di merito di taluni orientamenti giurisprudenziali nel senso della pretesa subalternità del principio di affidamento rispetto a quello di autoresponsabilità (Cass. n. 57 del 04.01.2018; Cass. n. 8500 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). A giudizio della ricorrente, non si rinviene nessun arresto giurisprudenziale che avalli tale tesi; anzi, è possibile rinvenire un orientamento garantista per l'acquirente, coevo a quello della prima pronuncia citata, ove si afferma il principio della preminenza dell'affidamento sulla dichiarazione del venditore persino nell'ipotesi in cui il vizio sia agevolmente riconoscibile (Cass. n. 14289 del 04.06.2018). Le due richiamate pronunce, rispettivamente del gennaio e giugno 2018, non sono del resto neanche realmente sovrapponibili, poiché presentano un rilevante tratto differenziale. Nella seconda delle pronunce citate, l'effetto affidante della dichiarazione del venditore può essere escluso solo in presenza di una percezione immediata e diretta di opere visibili e permanenti. Percezione che,nel caso di specie, è stata del tutto impedita dalla folta vegetazione che infestava il fondo ancora nel marzo del 2008, quando fu eseguito il sopralluogo da parte dei venditori. 3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambi attengono all’interpretazione e applicazione al caso di specie dell’art. 1489 cod. civ. 3.1. In disparte l’inammissibile riferimento al n. 5) dell’art.360 cod. proc. civ., come messo in rilievo nel controricorso dei Battaglia (p. 23-24) e dell’I.R.S.A.P. (p. 8, 2° capoverso): nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -8- comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame) il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 -01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le diverse ragioni di fatto fra le due pronunce né le diversità motivazionali, constatandone - al contrario - la sovrapponibilità (v. ricorso p. 5, 2° capoverso). La fondatezza delle argomentazioni sarà, dunque, confutata alla luce del n. 3) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. 3.2. Occorre, innanzitutto, chiarire che nell’interpretazione ed applicazione dell’art. 1489 cod. civ. non vi è contrasto, né sovrapposizione, tra le pronunce di questa Corte menzionate dalla ricorrente e nella pronuncia impugnata. Il principio – peraltro espressamente ribadito da Cass. n. 57/2018 –è quello già enunciato da Cass. Sez. 2, n. 976 del 19.01. 2006, confermato in diverse successive pronunce, inclusa la n. 14289/2018 invocata dalla ricorrente: «L'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dall'onere di qualsiasi indagine, operando a suo favore il Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -9- principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti». Nella specifica situazione della decisione n. 57/2018, la Corte di seconde cure aveva accertato non la mera conoscibilità, bensì la conoscenza effettiva dell’esistenza della servitù da parte del promissario acquirente, alla quale aveva correttamente equiparato anche oneri e diritti apparenti. Diversamente nella pronuncia n. 14289/2018, ove era stato accertato che il vincolo di inedificabilità, non imposto da atto avente portata normativa (quale, ad esempio, il piano regolatore), risultava costituito in forza di uno specifico provvedimento amministrativo, sì che, stante il carattere particolare, e non generale e normativo dell'atto impositivo, poteva presumersene la conoscenza solo da parte del proprietario del bene che, quale soggetto interessato, può venirne a conoscenza con l'ordinaria diligenza, ma non poteva presumersene la conoscenza anche da parte del compratore, il quale quindi può far valere nei confronti del venditore l'obbligo di garanzia derivante dall'art.1489 cod. civ. (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 19812, 4.10.2004, Rv. 577503-01). 3.2.1.In estrema sintesi, dunque, il principio di diritto che emerge dal sopracitato orientamento di questa Corte è nel senso che la subvalenza del principio di affidamento operante a favore del compratore garantito ex art. 1489 cod. civ. si impone solo accertata la presenza di servitù apparenti, oppure - in via alternativa -accertata la conoscenza effettiva di servitù, vincoli, oneri sull’immobile acquistato. 3.2.2. Il principio enunciato consente, per altro , di condividere quanto messo in rilievo dalla ricorrente nel secondo Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -10- motivo del ricorso, ossia che clausole inserite nei due contratti (preliminare e definitivo) non possano definirsi di mero stile, e perciò prive di valore negoziale. Al contrario, da quanto pure emerge dalle motivazioni espresse da questa Corte, esse sono vere e proprie clausole di garanzia che, agganciate all’art. 1489 cod. civ., valgono a tutelare l’affidamento dell’acquirente in ragione degli obblighi di correttezza e buona fede che impongono ad ogni parte contraente di informare la controparte di qualunque circostanza rilevante in relazione all'affare che si va a concludere. In tal senso deve, dunque, essere rettificata – ex art. 384, u.c. cod. proc. civ. - la pronuncia impugnata , laddove afferma la natura di clausole di stile alle clausole di garanzia. 3.3. Tanto chiarito, occorre stabilire se, nel caso di specie, l’incontestata servitù coattiva fosse apparente, ovvero se la [OSCURATO:SOCIETA]. ne avesse comunque avuto effettiva conoscenza della sua esistenza. Dall’accertamento dell’una ovverodell’altra situazionedipende la sussistenza delle condizioni di applicazione del principio di affidamento ex art. 1489 cod. civ. e, quindi, l’eventuale esclusione della responsabilità dei venditori. 3.3.1. Quanto all’apparenza della servitù di acquedotto di cui è causa, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte essa non è determinata dalla sua visibilità - questione che, peraltro, non può essere dibattuta in questa sede, nonostante le insistenze della ricorrente anche in memoria: che la cabina di manovra fosse o meno realmente visibile al tempo dell’acquisto, rappresenta, infatti, questione di merito - ma postula, comunque, il riscontro dell'univocità della funzione oggettiva dell’opera rispet to all'uso della servitù stessa, ovvero l’individuazione del quid pluris che attesti la specifica destinazione all’esercizio della servitù. Correttamente la Corte Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -11- d’Appello (v. sentenza p. 5, 1° capoverso) ha rilevato che la cabina di manovra presente sul fondo già al tempo della stipulazione del preliminare di vendita era opera visibile e permanente, obiettivamente destinata per struttura e consistenza a llo specifico esercizio della condotta idrica sotterranea rivelante, in modo non equivoco, l'esistenza di un peso gravante sul fondo, così da rendere manifesto che non si trattava di opera precaria pensata per un’attività transeunte , bensì di preciso onere a carattere stabile (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021, Rv. 661174 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017, Rv. 643386 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14292 del 08/06/2017, Rv. 644480 –01, ove è stata ritenut a la natura apparente di una servitù di tubatura idrica collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che fungeva da fondo servente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo in occasione dello svolgimento di lavori edili; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25355 del 25/10/2017, Rv. 645945 – 01, ove al contrario, questa Corte ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014, Rv. 633132 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13238 del 31/05/2010, Rv. 613246 -01). 3.3.2. L’affermata apparenza della servitù di acquedotto basta ad escludere la prevalenza del principio di affidamentonel caso in questione ove, peraltro, rivive –a carico degli acquirenti -il principio di autoresponsabilità - che trova piena applicazione avuto riguardo alla qualità degli acquirenti - professionisti che avevano scelto il fondo di cui è causa perrealizzare un’iniziativa Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -12- imprenditoriale, consistente nella costruzione di un complesso residenziale composto da venti unità abitative,posta in relazione alle qualità promesse del fondo (destinazione edificatoria) eallo stato in cui si trovava l’immobile acquistato (fondo rustico lasciato incolto da diverso tempo).In sintesi, la natura dell’atto negoziale, consistente nell’acquisto di un terreno in vista di una specifica destinazione d'uso, collegata alla qualità soggettiva dei promissari acquirenti, rendeva dovuta la necessità di compiere essi stessi una preventiva e approfondita verifica dello stato dell’immobile (demandata, invece, ad un perito ingaggiato dagli stessi promittenti venditori), in virtù dell’obbligo di diligenza cui sempre sono tenute le parti di un rapporto obbligatorio ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (arg. da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16795 del 26/06/2018, Rv. 649661 -01). I primi due motivi devono, pertanto, essere rigettati. 4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha operato un'indebita commistione tra i principi della soccombenza e della causalità: non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa, la stessa non può che dirsi soccombente solo in rapporto ai venditori Battaglia. Quanto alla causalità, pur essendo vero che il giudizio è stato promosso dall'odierna ricorrente, è parimenti incontrovertibile che l'evocazione dei terzi avvenuta « a cascata » è da imputarsi esclusivamente all'improvvida prospettazione operata dai fratelli Battaglia, i quali hanno ritenuto che in caso di loro accertata responsabilità nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero potuto accampare la pretesa di essere manlevati eventualmente anche in via solidale da I.R.S.A.P.e/o dal consorzio. Del resto, prosegue la ricorrente , le Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -13- chiamate dei soggetti terzi non risultano in alcun modo eziologicamente riconducibili all'azione giudiziaria coltivata dalla ricorrente, essendo invece ascrivibili alla colpa dei convenuti venditori: l'invocata operatività di un rapporto di garanzia era del tutto pretestuosa, infondata ed arbitraria. 4.1. Il motivo è fondato.Vero è che, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass.n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016). Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente infondata, sebbene non necessariamente palesemente arbitraria (Sez. 1, Ordinanza n. 4195 del 21/02/2018, Rv. 647422 - 01): la manifesta infondatezza delladomanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei terz i chiamat i comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terz o chiamat o , l’applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070 del 2017). Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato il principio, che questo Collegio integralmente condivide e ribadisce, secondo cui, qualora l’iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata ovvero palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -14- convenuto restano a carico di quest’ultimo (Cass. n. 18710 del 2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass.n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012). 4.1.1. Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello -lì dove ha posto a carico della società soccombente anche le spese sostenute dai chiamati in garanzia (in virtù del principio di causalità unitamente a quello della soccombenza), per aver avanzato domanda nei confronti dei venditori che aveva causato il loro coinvolgimento - non si è attenuta al principio sopra indicato, non avendo, in effetti, verificato se la domanda proposta dai convenut i con la chiamata in causa era o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall’attrice, era ammissibile in rito e fondata nel merito,in difetto di qualsivoglia spiegazione circa il nesso esistente tra le contestazioni mosse dalla parte attrice ai danti causa Battaglia , riferite a condotte relativealla vendita del terreno e ai vincoli su di esso gravanti , ele azioni poste in essere d a I.R.S.A.P., che ha provveduto alla costruzione della cabina di ispezione e manovra della condotta idrica sottostante avvalendosi della collaborazione del [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], il quale - per conto dell’I. R.S.A . P. - aveva cura to l’ iter espropriativo per la realizzazione della conduttura che avrebbe attraversato il fondo. In tali condotte dei chiamati in causa il Collegio non ritiene ravvisabili i presupposti per la chiamata in garanzia c.d. impropria, che ricorrono allorquando sussista titolo, diverso da quello dedotto con la domanda principale, idoneo a giustificare l ’istanza di manleva elevata dall’obbligato principale all’interno di un rapporto sostanziale, nel caso di specie del tutto insussistente. 4.1.2. Per quanto sopra argomentato , questa Corte cassa la pronuncia della Corte d’Appello di Palermo in parte qua e, Ric. 2021 n. 29057 sez. S2 -ud. 06-10-2023 -15- decidendo nel meritoex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., pone a carico dei controricorrent i le spese di lite sostenute da i chiamati in causa dai Battaglia. 5. [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, rigetta i primi due motivi del ricorso; in accogli mento del terzo mezzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di lite a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrent i , che liquida in €5.500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; condanna i controricorrent i al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei chiamatiin causa, che così liquida: -per il giudizio di primo grado, €6.500,00, oltre accessori di legge in favore d el [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di I.R.S.A.P.e di [OSCURATO:PERSONA]; -per il