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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 09741/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 591/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indirizzo di p.e.c. simonetti.alessan- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosini; -controricorrente - avverso la sentenza n. 453 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];R [OSCURATO:PERSONA] : − c on ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. all’esecuzione immobiliare nei suoi confronti intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di pignoramento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; nella procedura intervenivano la [OSCURATO:SOCIETA]. (affermando l’avvenuta trasformazione dell’originaria procedente in società di capitali), nonché la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate - Riscossione); − s econdo quanto risulta dal (confuso) ricorso, l’opponente contestava il diritto di agire in executivis della [OSCURATO:SOCIETA], sia per inesistenza del credito vantato e apocrifia delle sottoscrizioni delle cambiali azionate, sia per inattitudine di dette cambiali a fungere da titolo esecutivo in ragione della falsità dei bolli apposti, sia per carenza di prova della trasformazione societaria della procedente; − r espinta l’istanza di sospensione della procedura, il giudice dell’esecuzione disponeva l’introduzione del giudizio di merito, alla quale provvedeva il Macripò con citazione del gennaio 2012; − i l Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 618 del 6/3/2017, respingeva l’opposizione; − [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione; la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 453 del 30/9/2019, dichiarava la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’appello; − a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su sette motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non spiegavano difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate - Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] (si osserva, in proposito, che il ricorso risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agli indirizzi p.e.c. di questa società e degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); − i l Macripò depo sitava memoria ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. .

C [OSCURATO:PERSONA] : − preliminarmente e riguardo al rispetto del termine per l’impugnazione exart. 327 cod. proc. civ., si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, occorre fare riferimento all’introduzione dell’opposizione esecutiva, necessariamente “bifasica”, che vede il suo esordio nel ricorso al giudice dell’esecuzione (nel caso, anteriormente al4/7/2009): infatti, « L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicché, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza resa su una opposizione all’esecuzione, nel regime dell’impugnazione reintrodotto dalla l.n. 69 del 2009, con la modifica dell’art. 616 c.p.c., reputando, erroneamente, operante il regime della ricorribilità in Cassazione introdotto dalla l.n. 52 del 2006 con la precedente modifica dello stesso art. 616 c.p.c.) ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9352 del 12/04/2017, Rv. 644000-01; ); − i l ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. , perché l’esposizione del fatto processuale è confusa e lacunosa e ostacola la comprensione dei motivi, che risultano aspecifici e inconcludenti, dato che non è chiarito quali siano state le iniziali doglianze avanzate col ricorso introduttivo (a cui, secondo la giurisprudenza, non possono aggiungersi ulteriori motivi nella fase di merito dell’opposizione), quali le motivazioni del rigetto dell’opposizione in primo grado, quale attinenza dei motivi di appello a tali motivazioni (non potendo essere ampliato il thema decidendumcon l’impugnazione, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale), quali le ragioni della decisione di secondo grado (riportata solo per brevi passaggi, per giunta estrapolati da più ampi contesti). − la predetta conclusione esime dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di − in ogni caso, anche le singole censure sono ex se inammissibil i ; − è inammissibile, infatti, il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa applicazione degli artt. 101, 331, 615, 616 cod. proc. civ. e 24 Cost., per avere la Corte d’appello dichiarato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; senza sottoporre la questione al contraddittorio, il giudice di secondo grado aveva erroneamente ritenuto inesistente la notificazione eseguita nei confronti dei professionisti presso i quali le predettesocietà avevano eletto domicilio nella fase endoesecutiva dell’opposizione; al contrario, si sarebbe dovuta ritenere la rappresentanza del difensore estesa alla fase di merito e, inoltre, considerare la notificazione non già inesistente, bensì soltanto nulla, con conseguente dovere di ordinarne la rinnovazione; − o ltre a non indicare/riportare gli atti della fase sommaria nei quali si dovrebbe rinvenire l’elezione di domicilio delle predette società (e con ciò violando l’art. 366 cod. proc. civ.), l’illustrazione del motivo è oltremodo lacunosa perché non spiega quale incidenza ha avuto la statuizione del giudice d’appello rispetto all’opposizione proposta; − d alla confusa esposizione può forse intuirsi che nel giudizio di merito siano state avanzate contestazioni anche in ordine al diritto di agire in executivis delle intervenute, ma il ricorrente non chiarisce se queste fossero state già avanzate nella fase endoesecutiva o se siano state inammissibilmente introdotte in un momento successivo; − s i osserva, peralt ro, che la denuncia di violazione del contraddittorio in appello presuppone, comunque, l’illustrazione nel ricorso delle coordinate necessarie all’esame della censura: come già esposto, il ricorrente avrebbe dovuto compiutamente spiegare quali erano le doglianze iniziali, quelle proposte in primo grado e le statuizioni dei giudici di merito; infatti, si può astrattamente ipotizzare un litisconsorzio processuale nelle impugnazioni o, addirittura, un litisconsorzio originario tra tutti i creditori intervenuti nella procedura (può considerarsi irrilevante che le contestazioni siano dirette solo contro il procedente, dato che «nel caso in cui, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l'originaria mancanza del diritto di procedere all'esecuzione determina l'invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi)», come statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23477del 27/07/2022, Rv. 665605-01, conformemente alla decisione di Cass., Sez.

U, Sentenza n. 61 del 07/01/2014), ma sono noti in giurisprudenza alcuni casi in cui l’inscindibilità può venire meno (ad esempio, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1654 del 19/01/2023) e la pretermissione dei suindicati, indispensabili, elementi impedisce di inquadrare la vicenda processuale; − col secondo motivo si denuncia la − i l ricorrente sostiene che il laconico giudizio della Corte d’appello («la statuizione è supportatada oltremodo articolata motivazione, pur se in taluni passi ricavabile per implicito da riferimenti espressi dal Tribunale a sentenze di legittimità») sulla sentenza di primo grado costituisca una motivazione apparente rispetto alle denunciate carenze dalla decisione del Tribunale; di quest’ultima, tuttavia, si dice che è composta da 32 pagine, ma nemmeno un rigo viene riportato nell’atto introduttivo che, inammissibilmente, rinvia alla lettura del provvedimento; − col terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2008, 2009, 2011 cod. civ. e della legge cambiaria, per avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] di agire in executivisnonostante la palese falsità delle girate delle cambiali azionate e l’esigenza, tale da rendere illegittimo il possesso da parte della girataria, di assoggettare il credito alla procedura concorsuale della prima prenditrice; − tuttavia, il ricorso non illustra e non riporta le girate a cui fa riferimento, né afferma che il fallimento della prima prenditrice fosse anteriore alla sua girata e, dunque, impedito dall’apertura della procedura concorsuale; peraltro, il motivo è inconcludente, perché si contesta in maniera assolutamente generica (indicando la pretesa violazione della legge cambiaria, senza neppure specificare quale/i articolo/i sarebbe rilevante nella fattispecie) la decisione della Corte d’appello, che ha richiamato il precedente di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5641 del 05/05/2000; − col quarto motivo si denuncia la nullità del la sentenza per violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 474 cod. proc. civ.. della legge cambiaria e dell’art. 6 CEDU, per avere la Corte d’appello mancato di fornire adeguata motivazione alla censura riguardante la falsità dei bolli apposti sulle cambiali;− la predetta censura richiama e cumula disposizioni eterogenee (e perfino i principi del giusto processo) senza, però, colpire la ratio decidendi della sentenza d’appello che aveva considerato generica la contestazione della prima pronuncia sulla necessità di una querela di falso per far valere la falsità dei bolli; difettano nell’atto introduttivo le argomentazioni addotte dall’odierno ricorrente per confutare le statuizioni del primo giudice, né può affermarsi – come invece fa il Macripò – che i giudi ci di merito dovevano verificare ex officio l’originalità dei bolli e «avevano l’obbligo di accogliere l’opposizione»; un’ulteriore ragione di inammissibilità si rinviene nella deduzione della violazione dell’intera legge cambiaria, priva di qualsiasispecificazione; − col quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 345 cod. proc. civ. e 2498 cod. civ., perché –contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale – la mancata prova della trasformazione societaria della [OSCURATO:SOCIETA] era stata dedotta sin dall’atto introduttivo della fase di merito e comunque la prova offerta dalla controparte non era sufficiente; − la censura è inammissibile perché , in contrasto con l’accertamento del giudice di merito (insindacabile dalla Corte di legittimità), sostiene apoditticamente che la [OSCURATO:SOCIETA] «non ha dato prova della avvenuta trasformazione con un atto pubblico e non ha dato prova dell’iter amministrativo burocratico valido ai fini della validità della trasformazione»; correttamentee conformemente ad un consolidato indirizzo di legittimità, poi, la Corte d’appello ha escluso l’ammissibilità di nuovi motivi di opposizione rispetto a quelli articolati nel ricorso introduttivo della fase sommaria; − col sesto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 75, 112 e 182 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di rappresentanza processuale della [OSCURATO:SOCIETA], determinata dalla mancata indicazione del nominativo del conferente la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello; − l a censura è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., perché non riporta/trascrive il contenuto della procura e, soprattutto, dell’atto di costituzione in appello della controparte (che, ove indicante il nominativo del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], potrebbe superare qualsivoglia contestazione); − un’ulteriore censura di nullità della sentenza è svolta con l’ultimo motivo, con cui si deduce la violazione delle norme in materia di esecuzione immobiliare e dell’art. 474 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile il motivo d’appello riguardante la regolarità della procedura esecutiva (e, in particolare) degli atti prodromici), trattandosi di questione coperta da giudicato esterno; − il settimo motivo è inammissibile , perché il ricorrente sostiene che nella controversia definita con la sentenza menzionata dalla Corte d’appello non si sarebbe dibattuto del diritto di agire in executivis in danno del Macripò, ma omette completamente di illustrare il contenuto di quella decisione; − in conclusione, va dichiarata l ’ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo,in favore della controricorrente; − infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna ilricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 591/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indirizzo di p.e.c. simonetti.alessan- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosini; -controricorrente - avverso la sentenza n. 453 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];R [OSCURATO:PERSONA] : − c on ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. all’esecuzione immobiliare nei suoi confronti intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di pignoramento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; nella procedura intervenivano la [OSCURATO:SOCIETA]. (affermando l’avvenuta trasformazione dell’originaria procedente in società di capitali), nonché la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate - Riscossione); − s econdo quanto risulta dal (confuso) ricorso, l’opponente contestava il diritto di agire in executivis della [OSCURATO:SOCIETA], sia per inesistenza del credito vantato e apocrifia delle sottoscrizioni delle cambiali azionate, sia per inattitudine di dette cambiali a fungere da titolo esecutivo in ragione della falsità dei bolli apposti, sia per carenza di prova della trasformazione societaria della procedente; − r espinta l’istanza di sospensione della procedura, il giudice dell’esecuzione disponeva l’introduzione del giudizio di merito, alla quale provvedeva il Macripò con citazione del gennaio 2012; − i l Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 618 del 6/3/2017, respingeva l’opposizione; − [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione; la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 453 del 30/9/2019, dichiarava la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’appello; − a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su sette motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non spiegavano difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate - Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] (si osserva, in proposito, che il ricorso risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agli indirizzi p.e.c. di questa società e degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); − i l Macripò depo sitava memoria ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. . C [OSCURATO:PERSONA] : − preliminarmente e riguardo al rispetto del termine per l’impugnazione exart. 327 cod. proc. civ., si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, occorre fare riferimento all’introduzione dell’opposizione esecutiva, necessariamente “bifasica”, che vede il suo esordio nel ricorso al giudice dell’esecuzione (nel caso, anteriormente al4/7/2009): infatti, « L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicché, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza resa su una opposizione all’esecuzione, nel regime dell’impugnazione reintrodotto dalla l.n. 69 del 2009, con la modifica dell’art. 616 c.p.c., reputando, erroneamente, operante il regime della ricorribilità in Cassazione introdotto dalla l.n. 52 del 2006 con la precedente modifica dello stesso art. 616 c.p.c.) ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9352 del 12/04/2017, Rv. 644000-01; ); − i l ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. , perché l’esposizione del fatto processuale è confusa e lacunosa e ostacola la comprensione dei motivi, che risultano aspecifici e inconcludenti, dato che non è chiarito quali siano state le iniziali doglianze avanzate col ricorso introduttivo (a cui, secondo la giurisprudenza, non possono aggiungersi ulteriori motivi nella fase di merito dell’opposizione), quali le motivazioni del rigetto dell’opposizione in primo grado, quale attinenza dei motivi di appello a tali motivazioni (non potendo essere ampliato il thema decidendumcon l’impugnazione, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale), quali le ragioni della decisione di secondo grado (riportata solo per brevi passaggi, per giunta estrapolati da più ampi contesti). − la predetta conclusione esime dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di − in ogni caso, anche le singole censure sono ex se inammissibil i ; − è inammissibile, infatti, il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa applicazione degli artt. 101, 331, 615, 616 cod. proc. civ. e 24 Cost., per avere la Corte d’appello dichiarato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; senza sottoporre la questione al contraddittorio, il giudice di secondo grado aveva erroneamente ritenuto inesistente la notificazione eseguita nei confronti dei professionisti presso i quali le predettesocietà avevano eletto domicilio nella fase endoesecutiva dell’opposizione; al contrario, si sarebbe dovuta ritenere la rappresentanza del difensore estesa alla fase di merito e, inoltre, considerare la notificazione non già inesistente, bensì soltanto nulla, con conseguente dovere di ordinarne la rinnovazione; − o ltre a non indicare/riportare gli atti della fase sommaria nei quali si dovrebbe rinvenire l’elezione di domicilio delle predette società (e con ciò violando l’art. 366 cod. proc. civ.), l’illustrazione del motivo è oltremodo lacunosa perché non spiega quale incidenza ha avuto la statuizione del giudice d’appello rispetto all’opposizione proposta; − d alla confusa esposizione può forse intuirsi che nel giudizio di merito siano state avanzate contestazioni anche in ordine al diritto di agire in executivis delle intervenute, ma il ricorrente non chiarisce se queste fossero state già avanzate nella fase endoesecutiva o se siano state inammissibilmente introdotte in un momento successivo; − s i osserva, peralt ro, che la denuncia di violazione del contraddittorio in appello presuppone, comunque, l’illustrazione nel ricorso delle coordinate necessarie all’esame della censura: come già esposto, il ricorrente avrebbe dovuto compiutamente spiegare quali erano le doglianze iniziali, quelle proposte in primo grado e le statuizioni dei giudici di merito; infatti, si può astrattamente ipotizzare un litisconsorzio processuale nelle impugnazioni o, addirittura, un litisconsorzio originario tra tutti i creditori intervenuti nella procedura (può considerarsi irrilevante che le contestazioni siano dirette solo contro il procedente, dato che «nel caso in cui, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l'originaria mancanza del diritto di procedere all'esecuzione determina l'invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi)», come statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23477del 27/07/2022, Rv. 665605-01, conformemente alla decisione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 61 del 07/01/2014), ma sono noti in giurisprudenza alcuni casi in cui l’inscindibilità può venire meno (ad esempio, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1654 del 19/01/2023) e la pretermissione dei suindicati, indispensabili, elementi impedisce di inquadrare la vicenda processuale; − col secondo motivo si denuncia la − i l ricorrente sostiene che il laconico giudizio della Corte d’appello («la statuizione è supportatada oltremodo articolata motivazione, pur se in taluni passi ricavabile per implicito da riferimenti espressi dal Tribunale a sentenze di legittimità») sulla sentenza di primo grado costituisca una motivazione apparente rispetto alle denunciate carenze dalla decisione del Tribunale; di quest’ultima, tuttavia, si dice che è composta da 32 pagine, ma nemmeno un rigo viene riportato nell’atto introduttivo che, inammissibilmente, rinvia alla lettura del provvedimento; − col terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2008, 2009, 2011 cod. civ. e della legge cambiaria, per avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] di agire in executivisnonostante la palese falsità delle girate delle cambiali azionate e l’esigenza, tale da rendere illegittimo il possesso da parte della girataria, di assoggettare il credito alla procedura concorsuale della prima prenditrice; − tuttavia, il ricorso non illustra e non riporta le girate a cui fa riferimento, né afferma che il fallimento della prima prenditrice fosse anteriore alla sua girata e, dunque, impedito dall’apertura della procedura concorsuale; peraltro, il motivo è inconcludente, perché si contesta in maniera assolutamente generica (indicando la pretesa violazione della legge cambiaria, senza neppure specificare quale/i articolo/i sarebbe rilevante nella fattispecie) la decisione della Corte d’appello, che ha richiamato il precedente di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5641 del 05/05/2000; − col quarto motivo si denuncia la nullità del la sentenza per violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 474 cod. proc. civ.. della legge cambiaria e dell’art. 6 CEDU, per avere la Corte d’appello mancato di fornire adeguata motivazione alla censura riguardante la falsità dei bolli apposti sulle cambiali;− la predetta censura richiama e cumula disposizioni eterogenee (e perfino i principi del giusto processo) senza, però, colpire la ratio decidendi della sentenza d’appello che aveva considerato generica la contestazione della prima pronuncia sulla necessità di una querela di falso per far valere la falsità dei bolli; difettano nell’atto introduttivo le argomentazioni addotte dall’odierno ricorrente per confutare le statuizioni del primo giudice, né può affermarsi – come invece fa il Macripò – che i giudi ci di merito dovevano verificare ex officio l’originalità dei bolli e «avevano l’obbligo di accogliere l’opposizione»; un’ulteriore ragione di inammissibilità si rinviene nella deduzione della violazione dell’intera legge cambiaria, priva di qualsiasispecificazione; − col quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 345 cod. proc. civ. e 2498 cod. civ., perché –contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale – la mancata prova della trasformazione societaria della [OSCURATO:SOCIETA] era stata dedotta sin dall’atto introduttivo della fase di merito e comunque la prova offerta dalla controparte non era sufficiente; − la censura è inammissibile perché , in contrasto con l’accertamento del giudice di merito (insindacabile dalla Corte di legittimità), sostiene apoditticamente che la [OSCURATO:SOCIETA] «non ha dato prova della avvenuta trasformazione con un atto pubblico e non ha dato prova dell’iter amministrativo burocratico valido ai fini della validità della trasformazione»; correttamentee conformemente ad un consolidato indirizzo di legittimità, poi, la Corte d’appello ha escluso l’ammissibilità di nuovi motivi di opposizione rispetto a quelli articolati nel ricorso introduttivo della fase sommaria; − col sesto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 75, 112 e 182 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di rappresentanza processuale della [OSCURATO:SOCIETA], determinata dalla mancata indicazione del nominativo del conferente la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello; − l a censura è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., perché non riporta/trascrive il contenuto della procura e, soprattutto, dell’atto di costituzione in appello della controparte (che, ove indicante il nominativo del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], potrebbe superare qualsivoglia contestazione); − un’ulteriore censura di nullità della sentenza è svolta con l’ultimo motivo, con cui si deduce la violazione delle norme in materia di esecuzione immobiliare e dell’art. 474 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile il motivo d’appello riguardante la regolarità della procedura esecutiva (e, in particolare) degli atti prodromici), trattandosi di questione coperta da giudicato esterno; − il settimo motivo è inammissibile , perché il ricorrente sostiene che nella controversia definita con la sentenza menzionata dalla Corte d’appello non si sarebbe dibattuto del diritto di agire in executivis in danno del Macripò, ma omette completamente di illustrare il contenuto di quella decisione; − in conclusione, va dichiarata l ’ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo,in favore della controricorrente; − infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna ilricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
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